(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
   I vini "Cannonau di Sardegna" devono  essere  ottenuti  dalle  uve
provenienti  dai  vigneti  composti  dal  vitigno  Cannonau.  Possono
concorrere alla produzione di detto vino, da sole  o  congiuntamente,
nella  misura massima del 10%, le uve provenienti dai vitigni a bacca
nera raccomandati o autorizzati nella regione sarda.