Art. 2. I vini "Cannonau di Sardegna" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Cannonau. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, le uve provenienti dai vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati nella regione sarda.