(Protocollo - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO  ATTRAVERSO
LA FRONTIERA A  LUNGA  DISTANZA  DEL  1979,  SULLA  LOTTA  CONTRO  LE
EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO O I LORO FLUSSI ATTRAVERSO LA FRONTIERA 
LE PARTI, 
DETERMINATE ad applicare la Convenzione sull'inquinamento atmosferico
attraverso la frontiera a lunga distanza, 
PREOCCUPATE dal fatto che le emissioni attuali di fattori  inquinanti
atmosferici pregiudicano, nelle regioni esposte d'Europa e  d'America
del Nord, risorse naturali estremamente importanti dal punto di vista
ecologico ed economico, 
RICORDANDO che l'Organo esecutivo della Convenzione  ha  riconosciuto
nella sua seconda sessione la necessita'  di  ridurre  effettivamente
entro il 1995, sia le emissioni annue totali di  ossidi  di  azoto  a
partire da fonti fisse o mobili, sia  i  loro  flussi  attraverso  la
frontiera, nonche' la necessita', per  gli  Stati  che  avevano  gia'
iniziato a ridurre tali emissioni, di mantenere e  rivedere  le  loro
norme sulle emissioni di ossidi di azoto, 
CONSIDERANDO  i  dati  scientifici   e   tecnici   attuali   relativi
all'emissione,  allo  spostamento   nell'atmosfera   ed   all'impatto
sull'ambiente degli ossidi di azoto e dei  loro  prodotti  secondari,
nonche' alle tecnologie di lotta, 
CONSAPEVOLI che gli effetti nocivi delle emissioni di ossidi di azoto
sull'ambiente variano a  seconda  dei  paesi,  Risolute  ad  adottare
misure efficaci  per  controbattere  e  ridurre  le  emissioni  annue
nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera,
in particolare per mezzo dell'attuazione di norme nazionali appropri-
ate concernenti le emissioni, per le fonti mobili nuove e  le  grandi
fonti fisse nuove, nonche' il  successivo  adattamento  delle  grandi
fonti fisse esistenti, 
RICONOSCENDO che  le  congnizioni  scientifiche  e  teniche  su  tali
materie sono in fase di evoluzione, e che occorrera' tener  conto  di
tale evoluzione nell'esaminare l'applicazione del presente Protocollo
e nel decider riguardo ad ulteriori azioni da intraprendere; 
NOTANDOche l'elaborazione di un approccio fondato sui carichi critici
mira a stabilire una base scientifica imperniata  sugli  effetti,  di
cui occorrera' tener conto nell'esaminare l'attuazione  del  presente
Protocollo  e  decidere  nuovi  provvedimenti  concordati  a  livello
internazionale al fine di ridurre e limitare le emissioni  di  ossidi
di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera; 
RICONOSCENDO che un esame diligente delle procedure  volte  a  creare
condizioni piu' favorevoli per lo scambio di tecnologie  contribuira'
alla riduzione effettiva delle emissioni di ossidi di azoto nell'area
della Commissione, 
NOTANDO con soddisfazione il  reciproco  impegno  preso  da  svariati
paesi di ridurre il prima possibile ed in  proporzioni  considerevoli
le loro emissioni annue nazionali di ossidi di azoto, 
PRENDENDO ATTO delle misure gia' adottate da alcuni paesi, che  hanno
avuto come effetto di ridurre le emissioni di ossidi di azoto, 
HANNO CONVENUTO quantosegue: 
                           ARTICOLO PRIMO 
                             DEFINIZIONI 
  Ai fini del presente Protocollo, 
1. Per "Convenzione"  si  intende  la  Convenzione  sull'inquinamento
atmosferico attraverso la frontiera  a  lunga  distanza,  adottata  a
Ginevra il 13 novembre 1979; 
2. Per "EMEP" si intende  il  Programma  concordato  di  sorveglianza
continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza dei  fattori
inquinanti atmosferici in Europa; 
3.  Per  "Organo  esecutivo"  si  intende  l'Organo  esecutivo  della
Convenzione istituito in virtu' del paragrafo 1  dell'art.  10  della
Convenzione; 
4. Per "zona geografica delle attivita' dell'EMEP" si intende la zona
definita al paragrafo  4  dell'articolo  primo  del  Protocollo  alla
Convenzione del  1979  sull'inquinamento  atmosferico  attraverso  la
frontiera a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo  termine
del Programma concordato di sorveglianza continua  e  di  valutazione
del trasporto a lunga distanza di inquinanti  atmosferici  in  Europa
(EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984; 
5.  Per  "Parti",  salvo  indicazione  contraria  nel  contesto,   si
intendono le Parti al presente Protocollo; 
6. Per  "Commissione"  si  intende  la  Commissione  economica  delle
Nazioni Unite per l'Europa; 
7. Per "carico  critico"  si  intende  una  valutazione  quantitativa
dell'esposizione a uno o piu' inquinanti al di sotto della quale,  in
base alle cognizioni odierne, non  vengono  prodotti  effetti  nocivi
degni di nota su determinati elementi sensibili dell'ambiente; 
8. Per "grande fonte fissa esistente" si  intende  ogni  fonte  fissa
esistente il cui apporto termico e' di almeno 100 MW; 
9. Per "grande fonte fissa nuova" si intende ogni fonte  fissa  nuova
il c ui apporto termico e' di almeno 50 MW; 
10. Per "grande categoria di fonti"  si  intende  ogni  categoria  di
fonti che emettono o possono emettere  inquinanti  atmosferici  sotto
forma di ossidi di  azoto,  in  particolare  le  categorie  descritte
all'Annesso tecnico e che contribuiscono per almeno il 10  per  cento
al totale annuo delle emissioni nazionali di ossido di azoto misurato
o calcolato per il primo anno civile successivo alla data di  entrata
in vigore del presente Protocollo,  e  successivamente  ogni  quattro
anni; 
11. Per "fonte fissa nuova"  si  intende  ogni  fonte  fissa  la  cui
costruzione o modifica importante ha avuto inizio dopo lo scadere  di
due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo; 
12. Per "fonte mobile nuova" si intende un veicolo a motore  o  altra
fonte mobile fabbricata dopo la scadenza  di  due  anni  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.