TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LA FRONTIERA A LUNGA DISTANZA DEL 1979, SULLA LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO O I LORO FLUSSI ATTRAVERSO LA FRONTIERA LE PARTI, DETERMINATE ad applicare la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza, PREOCCUPATE dal fatto che le emissioni attuali di fattori inquinanti atmosferici pregiudicano, nelle regioni esposte d'Europa e d'America del Nord, risorse naturali estremamente importanti dal punto di vista ecologico ed economico, RICORDANDO che l'Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua seconda sessione la necessita' di ridurre effettivamente entro il 1995, sia le emissioni annue totali di ossidi di azoto a partire da fonti fisse o mobili, sia i loro flussi attraverso la frontiera, nonche' la necessita', per gli Stati che avevano gia' iniziato a ridurre tali emissioni, di mantenere e rivedere le loro norme sulle emissioni di ossidi di azoto, CONSIDERANDO i dati scientifici e tecnici attuali relativi all'emissione, allo spostamento nell'atmosfera ed all'impatto sull'ambiente degli ossidi di azoto e dei loro prodotti secondari, nonche' alle tecnologie di lotta, CONSAPEVOLI che gli effetti nocivi delle emissioni di ossidi di azoto sull'ambiente variano a seconda dei paesi, Risolute ad adottare misure efficaci per controbattere e ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera, in particolare per mezzo dell'attuazione di norme nazionali appropri- ate concernenti le emissioni, per le fonti mobili nuove e le grandi fonti fisse nuove, nonche' il successivo adattamento delle grandi fonti fisse esistenti, RICONOSCENDO che le congnizioni scientifiche e teniche su tali materie sono in fase di evoluzione, e che occorrera' tener conto di tale evoluzione nell'esaminare l'applicazione del presente Protocollo e nel decider riguardo ad ulteriori azioni da intraprendere; NOTANDOche l'elaborazione di un approccio fondato sui carichi critici mira a stabilire una base scientifica imperniata sugli effetti, di cui occorrera' tener conto nell'esaminare l'attuazione del presente Protocollo e decidere nuovi provvedimenti concordati a livello internazionale al fine di ridurre e limitare le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera; RICONOSCENDO che un esame diligente delle procedure volte a creare condizioni piu' favorevoli per lo scambio di tecnologie contribuira' alla riduzione effettiva delle emissioni di ossidi di azoto nell'area della Commissione, NOTANDO con soddisfazione il reciproco impegno preso da svariati paesi di ridurre il prima possibile ed in proporzioni considerevoli le loro emissioni annue nazionali di ossidi di azoto, PRENDENDO ATTO delle misure gia' adottate da alcuni paesi, che hanno avuto come effetto di ridurre le emissioni di ossidi di azoto, HANNO CONVENUTO quantosegue: ARTICOLO PRIMO DEFINIZIONI Ai fini del presente Protocollo, 1. Per "Convenzione" si intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979; 2. Per "EMEP" si intende il Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza dei fattori inquinanti atmosferici in Europa; 3. Per "Organo esecutivo" si intende l'Organo esecutivo della Convenzione istituito in virtu' del paragrafo 1 dell'art. 10 della Convenzione; 4. Per "zona geografica delle attivita' dell'EMEP" si intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984; 5. Per "Parti", salvo indicazione contraria nel contesto, si intendono le Parti al presente Protocollo; 6. Per "Commissione" si intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa; 7. Per "carico critico" si intende una valutazione quantitativa dell'esposizione a uno o piu' inquinanti al di sotto della quale, in base alle cognizioni odierne, non vengono prodotti effetti nocivi degni di nota su determinati elementi sensibili dell'ambiente; 8. Per "grande fonte fissa esistente" si intende ogni fonte fissa esistente il cui apporto termico e' di almeno 100 MW; 9. Per "grande fonte fissa nuova" si intende ogni fonte fissa nuova il c ui apporto termico e' di almeno 50 MW; 10. Per "grande categoria di fonti" si intende ogni categoria di fonti che emettono o possono emettere inquinanti atmosferici sotto forma di ossidi di azoto, in particolare le categorie descritte all'Annesso tecnico e che contribuiscono per almeno il 10 per cento al totale annuo delle emissioni nazionali di ossido di azoto misurato o calcolato per il primo anno civile successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente ogni quattro anni; 11. Per "fonte fissa nuova" si intende ogni fonte fissa la cui costruzione o modifica importante ha avuto inizio dopo lo scadere di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo; 12. Per "fonte mobile nuova" si intende un veicolo a motore o altra fonte mobile fabbricata dopo la scadenza di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.