(Protocollo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                      Emendamenti al Protocollo 
1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo. 
2. Le  proposte  di  emendamenti  sono  sottoposte  per  iscritto  al
Segretario Esecutivo della Commissione che le  comunica  a  tutte  le
Parti. L'Organo esecutivo esamina le proposte  di  emendamento  nella
sua riunione annua piu' ravvicinata sotto riserva che  tali  proposte
siano state comunicate alle Parti dal Segretario esecutivo almeno  90
giorni in anticipo. 
3. Gli emendamenti al  Protocollo,  tranne  gli  emendamenti  al  suo
Annesso tecnico, sono adottati per consenso delle Parti rappresentate
ad una riunione dell'Organo  esecutivo,  ed  entrano  in  vigore  nei
confronti delle Parti che li hanno accettati  il  novantesimo  giorno
successivo  alla  data  alla  quale  due  terzi  delle  Parti   hanno
depositato i loro strumenti di accettazione  di  questi  emendamenti.
Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualunque Parte li
abbia accettati dopo che due terzi delle  Parti  hanno  depositato  i
loro strumenti di accettazione di tali  emendamenti,  il  novantesimo
giorno successivo alla data alla quale detta Parte ha  depositato  il
suo strumento di accettazione degli emendamenti. 
4. Gli emendamenti all'Annesso tecnico  sono  adottati  per  consenso
delle Parti rappresentate ad una  riunione  dell'Organo  esecutivo  e
prendono effetto il trentesimo giorno successivo alla data alla quale
sono stati comunicati in conformita' con il paragrafo 5 in appresso; 
5. Gli emendamenti  di  cui  ai  paragrafi  3  e  4  precedenti  sono
comunicati a tutte  le  Parti  dal  Segretario  esecutivo,  il  prima
possibile dopo la loro adozione.