(all. 2 - art. 1)
DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Sistemi di  codificazione  dei  soggetti  da  iscrivere  all'anagrafe
tributaria.
                     IL MINISTRO PER LE FINANZE
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed
al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto l'art. 2, comma  primo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   2  novembre  1976,  n.  784,  recante  modificazioni  ed
integrazioni al citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605;
  Considerato   che  si  rende  necessario  stabilire  i  sistemi  di
codificazione da adottare per la iscrizione  all'anagrafe  tributaria
delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Sistemi di codificazione
 
  Le   persone   fisiche,   le  persone  giuridiche  e  le  societa',
associazioni ed altre organizzazioni di persone o di  beni  prive  di
personalita'  giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria secondo
appositi sistemi di codificazione.
 
                               Art. 2.
           Numero di codice fiscale delle persone fisiche
 
  Il numero di codice fiscale delle persone fisiche e' costituito  da
una espressione alfanumerica di sedici caratteri.
  I  primi  quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di
ciascun soggetto secondo l'ordine seguente:
  tre caratteri alfabetici per il cognome;
  tre caratteri alfabetici per il nome;
  due caratteri numerici per l'anno di nascita;
  un carattere alfabetico per il mese di nascita;
  due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso;
  quattro caratteri (uno alfabetico e tre  numerici)  per  il  comune
italiano o per lo Stato estero di nascita.
  Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.
 
                               Art. 3.
                  Caratteri indicativi del cognome
 
  I  cognomi che risultano composti da piu' parti o comunque separati
od interrotti, vengono considerati come se  fossero  scritti  secondo
un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.
  Per   i   soggetti  di  sesso  femminile  coniugati  si  prende  in
considerazione soltanto il cognome da nubile.
  Se il cognome contiene tre o piu' consonanti, i  tre  caratteri  da
rilevare   sono,  nell'ordine,  la  prima,  la  seconda  e  la  terza
consonante.
  Se  il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare
sono, nell'ordine, la prima  e  la  seconda  consonante  e  la  prima
vocale.
  Se  il  cognome  contiene una consonante e due vocali, si rilevano,
nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.
  Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano  la
consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere
la lettera x (ics).
  Se  il  cognome e' costituito da due sole vocali, esse si rilevano,
nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
 
                               Art. 4.
                    Caratteri indicativi del nome
 
  I nomi doppi, multipli o  comunque  composti,  vengono  considerati
come  scritti  per  esteso  in  ogni loro parte e secondo un'unica ed
ininterrotta successione di caratteri.
  Se il nome contiene quattro o piu' consonanti i  tre  caratteri  da
rilevare   sono,   nell'ordine,  la  prima,  la  terza  e  la  quarta
consonante.
  Se il nome contiene tre consonanti, i  tre  caratteri  da  rilevare
sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.
  Se  il  nome  contiene  due  consonanti i tre caratteri da rilevare
sono, nell'ordine, la prima  e  la  seconda  consonante  e  la  prima
vocale.
  Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da
rilevare  sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la
seconda vocale.
  Se il nome contiene una consonante e una  vocale,  si  rilevano  la
consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere
la lettera x (ics).
  Se  il  nome  e'  costituito  da  due sole vocali, esse si rilevano
nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
 
                               Art. 5.
                   Data, sesso e luogo di nascita
 
  I due caratteri numerici  indicativi  dell'anno  di  nascita  sono,
nell'ordine,  la cifra delle decine e la cifra delle unita' dell'anno
stesso.
  Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita e' quello
stabilito per ciascun mese nella seguente tabella:
   Gennaio  =  A         Maggio  =  E         Settembre  =  P
   Febbraio =  B         Giugno  =  H         Ottobre    =  R
   Marzo    =  C         Luglio  =  L         Novembre   =  S
   Aprile   =  D         Agosto  =  M         Dicembre   =  T
  I due caratteri numerici indicativi del giorno  di  nascita  e  del
sesso vengono determinati nel modo seguente:
  per  i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con
i numeri da uno a trentuno, facendo  precedere  dalla  cifra  zero  i
giorni  del mese dall'uno al nove. Per i soggetti femminili il giorno
di nascita viene aumentato di quaranta unita', per  cui  esso  figura
con i numeri da quarantuno a settantuno.
  I  quattro  caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o
dello Stato estero di nascita, costituiti da un carattere  alfabetico
seguito  da  tre  caratteri numerici, si rilevano rispettivamente dal
volume "Codice dei comuni d'Italia" o dal volume "Codice degli  Stati
esteri",  redatti  a  cura della Direzione generale del catasto e dei
servizi tecnici erariali.
  All'aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
 
                               Art. 6.
        Persone fisiche con identica espressione alfanumerica
 
  Quando  l'espressione  alfanumerica  relativa  ai  primi   quindici
caratteri  del  codice  risulta  comune  a  due  o  piu' soggetti, si
provvede a differenziarla per ciascuno  dei  soggetti  successivi  al
primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei
sette   caratteri   numerici   contenuti   nel  codice,  sistematiche
sostituzioni di una o piu' cifre a partire da quella di  destra,  con
corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella:
            0  =  L                    5  =  R
            1  =  M                    6  =  S
            2  =  N                    7  =  T
            3  =  P                    8  =  U
            4  =  Q                    9  =  V
 
                               Art. 7.
                  Carattere alfabetico di controllo
 
  Il  sedicesimo  carattere  ha  funzione  di  controllo della esatta
trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel
modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda
che occupi posizione di ordine pari o posizione  di  ordine  dispari,
viene  convertito  in  un valore numerico in base alle corrispondenze
indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2).
  1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione  di  ordine
pari:
            A o zero  =  zero          O  =  14
            B o 1     =  1             P  =  15
            C o 2     =  2             Q  =  16
            D o 3     =  3             R  =  17
            E o 4     =  4             S  =  18
            F o 5     =  5             T  =  19
            G o 6     =  6             U  =  20
            H o 7     =  7             V  =  21
            I o 8     =  8             W  =  22
            J o 9     =  9             X  =  23
            K         = 10             Y  =  24
            L         = 11             Z  =  25
            M         = 12             -     -
            N         = 13             -     -
  2)  Per la conversione degli otto caratteri con posizione di ordine
dispari:
            A o zero  =   1            O  =  11
            B o 1     =   0            P  =   3
            C o 2     =   5            Q  =   6
            D o 3     =   7            R  =   8
            E o 4     =   9            S  =  12
            F o 5     =  13            T  =  14
            G o 6     =  15            U  =  16
            H o 7     =  17            V  =  10
            I o 8     =  19            W  =  22
            J o 9     =  21            X  =  25
            K         =   2            Y  =  24
            L         =   4            Z  =  23
            M         =  18            -     -
            N         =  20            -     -
  I  valori numerici cosi' determinati vengono addizionati e la somma
si divide per il numero 26.
  Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto  di  tale
divisione  nel  carattere  alfabetico  ad  esso  corrispondente nella
sottoindicata tabella:
            zero     =  A             14  =  O
               1     =  B             15  =  P
               2     =  C             16  =  Q
               3     =  D             17  =  R
               4     =  E             18  =  S
               5     =  F             19  =  T
               6     =  G             20  =  U
               7     =  H             21  =  V
               8     =  I             22  =  W
               9     =  J             23  =  X
              10     =  K             24  =  Y
              11     =  L             25  =  Z
              12     =  M             -      -
              13     =  N             -      -
 
                               Art. 8
 Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche
 
  Il numero di codice fiscale  dei  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche  e'  costituito  da una espressione numerica di undici cifre.
Le prime  sette  cifre  rappresentano  il  numero  di  matricola  del
soggetto  nell'ambito  della  provincia  in cui ha sede l'ufficio che
attribuisce il numero di codice fiscale; esso si ottiene, per ciascun
soggetto,  incrementando  di  una  unita'  il  numero  di   matricola
stabilito per il soggetto che immediatamente lo precede.
  Le  tre  cifre  dall'ottava  alla  decima  rappresentano  il codice
identificativo  della  provincia  in  cui  ha  sede   l'ufficio   che
attribuisce il numero di codice fiscale.
  L'undicesimo   carattere   ha  funzione  di  controllo  dell'esatta
trascrizione delle prime dieci cifre.
 
                               Art. 9
                   Carattere numerico di controllo
 
  Il carattere di controllo viene determinato nel modo seguente:
  si sommano i valori  di  ciascuna  delle  cinque  cifre  di  ordine
dispari, partendo da sinistra;
  si  raddoppia  ogni  cifra  di ordine pari e, se il risultato e' un
numero di due cifre, esso si riduce ad una  sola  sommando  la  cifra
relativa alle decine e quella relativa alle unita'; si sommano quindi
tutti i precedenti risultati;
  si determina il totale delle due somme di cui sopra;
  si  sottrae  da  dieci la cifra relativa alle unita' del precedente
totale. Il carattere di controllo e' la cifra  relativa  alle  unita'
del risultato.
 
                               Art. 10
                Numero di codice fiscale provvisorio
 
  L'Amministrazione  finanziaria  puo' attribuire un numero di codice
fiscale provvisorio.
  Il numero di codice fiscale provvisorio delle  persone  fisiche  ha
struttura  e  composizione  uguali a quelle di cui al precedente art.
8. Le prime sette cifre rappresentano  il  numero  di  matricola  del
soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che
attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesima e'
il  carattere di controllo, che viene determinato con le modalita' di
cui all'art. 9.
  Ha inoltre validita' di numero di  codice  fiscale  provvisorio  il
numero  di  codice  fiscale  attribuito  a  soggetti persone fisiche,
avente struttura e composizione conformi agli articoli da 2 a  7  del
presente decreto, in corrispondenza del quale siano errati uno o piu'
dati  anagrafici  che concorrono alla formazione del numero di codice
fiscale stesso. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui  agli
articoli  5,  secondo  comma,  e  19 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.
  Il numero di codice fiscale provvisorio dei soggetti diversi  dalle
persone  fisiche  ha  struttura  uguale a quella del numero di codice
fiscale definitivo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 dicembre 1976
                                                  Il Ministro
                                                    PANDOLFI