(all. 2 - art. 1)
ISTRUZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI
   ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45.

   Sono  state  predisposte  undici  distinte tabelle di coefficienti
attuariali, differenziate per maschi e femmine, che fanno riferimento
alle   seguenti   possibili   connotazioni   del    richiedente    la
ricongiunzione  della  propria posizione previdenziale presso i Fondi
di previdenza gestiti dall'ENPAM.
   Le tabelle 1M e 1F  devono  essere  usate  per  l'iscritto  attivo
(maschio  o  femmina)  che  chieda la ricongiuzione al FONDO GENERALE
sulla quota di PENSIONE BASE.
   Le tabelle 2M e 2F devono essere usate per l'iscritto  attivo  che
chieda  la  ricongiunzione  al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE
PROPORZIONALE al reddito.
   Le tabelle 3M e 3F devono essere usate per l'iscritto  attivo  che
chieda  la  ricongiunzione  ad  uno  dei  FONDI  SPECIALI  dei medici
convenzionati con il Servizio sanitario  nazionale  (Fondo  generici,
Fondo ambulatoriali e Fondo specialisti esterni).
   Per l'iscritto di condizione attiva il coefficiente per il calcolo
della  riserva  matematica  e' quello situato all'incrocio della riga
corrispondente all'eta' dell'interessato, alla data di  presentazione
della   domanda,   con   la   colonna  corrispondente  all'anzianita'
contributiva maturata alla suddetta data a seguito dell'operazione di
ricongiunzione, tenuto conto, cioe',  sia  dell'anzianita'  posseduta
che di quella ricongiunta.
   La  tabella  4 (M e F) deve essere usata per l'iscritto che chieda
la ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE  BASE  ed
acquisisca  immediatamente  una  pensione  diretta (di vecchiaia o di
invalidita') ovvero la maggiorazione di una pensione gia' in atto.
   La  tabella  5  (M  e  F)  deve  essere  usata  per   il   coniuge
dell'iscritto,  solo  o con orfani, il quale chieda ricongiunzione al
FONDO GENERALE  sulla  quota  di  PENSIONE  BASE  ed  acquisisca  una
pensione  indiretta  ovvero  la maggiorazione di una pensione gia' in
atto.
   La tabella 6 (M e F) deve essere usata per gli orfani minorenni di
iscritto i quali chiedano la ricongiunzione al FONDO  GENERALE  sulla
quota  di PENSIONE BASE ed acquisiscano una pensione indiretta ovvero
la maggiorazione di una pensione gia' in atto.
   La tabella 7 (M e F) deve essere usata per i superstiti inabili di
iscritto i quali chiedano la ricongiunzione al FONDO  GENERALE  sulla
quota di PENSIONE BASE ed acquisiscano una pensione diretta ovvero la
maggiorazione di una pensione gia' in atto.
   La  tabella 8 (M e F) deve essere usata per l'iscritto, che chieda
la  ricongiunzione  al  FONDO  GENERALE,  sulla  quota  di   PENSIONE
PROPORZIONALE,  ovvero  ad  uno  dei  FONDI  SPECIALI  ed  acquisisca
immediatamente una pensione diretta ovvero la  maggiorazione  di  una
pensione gia' in atto.
   La tabella 9 (M o F) deve essere usata per il coniuge di iscritto,
solo  o  con  orfani,  il  quale  chieda  la  ricongiunzione al FONDO
GENERALE, sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE, ovvero  ad  uno  dei
FONDI  SPECIALI  ed  acquisisca  una  pensione  indiretta  ovvero  la
maggiorazione di una pensione gia' in atto.
   La  tabella  10 (M o F) deve essere usata per gli orfani minorenni
di iscritto il quali chiedano la ricongiunzione  al  FONDO  GENERALE,
sulla  quota  di  PENSIONE  PROPORZIONALE,  ovvero  ad  uno dei FONDI
SPECIALI  ed  acquisiscano   una   pensione   indiretta   ovvero   la
maggiorazione di una pensione gia' in atto.
   La  tabella  11 (M o F) deve essere usata per i superstiti inabili
di iscritto il quali chiedano la ricongiunzione  al  FONDO  GENERALE,
sulla  quota  di  PENSIONE  PROPORZIONALE,  ovvero  ad  uno dei FONDI
SPECIALI  ed  acquisiscano   una   pensione   indiretta   ovvero   la
maggiorazione di una pensione gia' in atto.
   Nei  casi  di  cui  alle  tabelle  comprese  fra la tabella 4 e la
tabella  11,  ovvero  si  tratti  di  un  solo  avente  diritto,   il
coefficiente  da  adottare  e' quello indicato in tabella in rapporto
all'eta' ed al sesso dell'interessato.
   Nel caso, invece, di gruppi  superstiti  formati  da  due  o  piu'
aventi diritto, il coefficiente da adottare e' il seguente:
    nel  caso di coniuge superstite con orfani: quello corrispondente
all'eta' del coniuge superstite;
    nel caso di orfani minorenni (senza coniuge  superstite):  quello
corrispondente all'eta' dell'orfano piu' giovane;
    nel  caso  di  due  o  piu'  collaterali  inabili o di entrambi i
genitori: quello corrispondente all'eta' di ciascuno in rapporto alla
propria maggior quota di pensione.
   Per quanto  concerne  l'uso  delle  tabelle  valgono  le  seguenti
osservazioni di carattere generale:
     A)   L'importo   annuo   della   maggior   quota   di   pensione
potenzialmente  o  effettivamente   acquisita   per   effetto   della
operazione  di  ricongiunzione  deve  essere determinato con le norme
vigenti  nel  momento  in  cui  l'operazione   e'   stata   richiesta
dall'interessato  effettuando la differenza tra la pensione calcolata
con gli elementi (contributivi e reddituali) acquisiti dopo  e  prima
del perfezionamento dell'operazione di ricongiunzione.
     B)  L'eta'  dell'assicurato  o  del beneficiario dell'operazione
deve essere determinata con riferimento alla  data  di  presentazione
della  domanda  di  ricongiunzione  e deve essere computata in valori
interi: saranno quindi trascurate le frazioni d'anno inferiori a  sei
mesi  mentre  quelle  uguali  o superiori saranno computate come anno
intero.
     C) L'anzianita' contributiva risultante al momento  del  calcolo
deve  essere  determinata  tenendo conto sia dei periodi regolarmente
coperti da contribuzione sia del complesso  dei  periodi  ricongiunti
espressi  parimenti  in valori interi trascurando le frazioni di anno
inferiori a sei mesi e computando  per  anno  intero  quelle  pari  o
superiori.
     D)  Il  coefficiente  di  calcolo  va  ricercato,  tenuto  conto
dell'eta' e  dell'anzianita'  determinate  nei  modi  illustrati  nei
precedenti  punti  B) e C), nella tabella corrispondente al sesso del
ricongiungente.
     E) La riserva matematica si  ottiene  moltiplicando  la  maggior
quota  di  pensione, di cui al punto A) per il coefficiente di cui al
punto D) operando un arrotondamento alle mille lire.
      Visto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                             CRISTOFORI