ISTRUZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45. Sono state predisposte undici distinte tabelle di coefficienti attuariali, differenziate per maschi e femmine, che fanno riferimento alle seguenti possibili connotazioni del richiedente la ricongiunzione della propria posizione previdenziale presso i Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM. Le tabelle 1M e 1F devono essere usate per l'iscritto attivo (maschio o femmina) che chieda la ricongiuzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE BASE. Le tabelle 2M e 2F devono essere usate per l'iscritto attivo che chieda la ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE al reddito. Le tabelle 3M e 3F devono essere usate per l'iscritto attivo che chieda la ricongiunzione ad uno dei FONDI SPECIALI dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (Fondo generici, Fondo ambulatoriali e Fondo specialisti esterni). Per l'iscritto di condizione attiva il coefficiente per il calcolo della riserva matematica e' quello situato all'incrocio della riga corrispondente all'eta' dell'interessato, alla data di presentazione della domanda, con la colonna corrispondente all'anzianita' contributiva maturata alla suddetta data a seguito dell'operazione di ricongiunzione, tenuto conto, cioe', sia dell'anzianita' posseduta che di quella ricongiunta. La tabella 4 (M e F) deve essere usata per l'iscritto che chieda la ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE BASE ed acquisisca immediatamente una pensione diretta (di vecchiaia o di invalidita') ovvero la maggiorazione di una pensione gia' in atto. La tabella 5 (M e F) deve essere usata per il coniuge dell'iscritto, solo o con orfani, il quale chieda ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE BASE ed acquisisca una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione gia' in atto. La tabella 6 (M e F) deve essere usata per gli orfani minorenni di iscritto i quali chiedano la ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE BASE ed acquisiscano una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione gia' in atto. La tabella 7 (M e F) deve essere usata per i superstiti inabili di iscritto i quali chiedano la ricongiunzione al FONDO GENERALE sulla quota di PENSIONE BASE ed acquisiscano una pensione diretta ovvero la maggiorazione di una pensione gia' in atto. La tabella 8 (M e F) deve essere usata per l'iscritto, che chieda la ricongiunzione al FONDO GENERALE, sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE, ovvero ad uno dei FONDI SPECIALI ed acquisisca immediatamente una pensione diretta ovvero la maggiorazione di una pensione gia' in atto. La tabella 9 (M o F) deve essere usata per il coniuge di iscritto, solo o con orfani, il quale chieda la ricongiunzione al FONDO GENERALE, sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE, ovvero ad uno dei FONDI SPECIALI ed acquisisca una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione gia' in atto. La tabella 10 (M o F) deve essere usata per gli orfani minorenni di iscritto il quali chiedano la ricongiunzione al FONDO GENERALE, sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE, ovvero ad uno dei FONDI SPECIALI ed acquisiscano una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione gia' in atto. La tabella 11 (M o F) deve essere usata per i superstiti inabili di iscritto il quali chiedano la ricongiunzione al FONDO GENERALE, sulla quota di PENSIONE PROPORZIONALE, ovvero ad uno dei FONDI SPECIALI ed acquisiscano una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione gia' in atto. Nei casi di cui alle tabelle comprese fra la tabella 4 e la tabella 11, ovvero si tratti di un solo avente diritto, il coefficiente da adottare e' quello indicato in tabella in rapporto all'eta' ed al sesso dell'interessato. Nel caso, invece, di gruppi superstiti formati da due o piu' aventi diritto, il coefficiente da adottare e' il seguente: nel caso di coniuge superstite con orfani: quello corrispondente all'eta' del coniuge superstite; nel caso di orfani minorenni (senza coniuge superstite): quello corrispondente all'eta' dell'orfano piu' giovane; nel caso di due o piu' collaterali inabili o di entrambi i genitori: quello corrispondente all'eta' di ciascuno in rapporto alla propria maggior quota di pensione. Per quanto concerne l'uso delle tabelle valgono le seguenti osservazioni di carattere generale: A) L'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto della operazione di ricongiunzione deve essere determinato con le norme vigenti nel momento in cui l'operazione e' stata richiesta dall'interessato effettuando la differenza tra la pensione calcolata con gli elementi (contributivi e reddituali) acquisiti dopo e prima del perfezionamento dell'operazione di ricongiunzione. B) L'eta' dell'assicurato o del beneficiario dell'operazione deve essere determinata con riferimento alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione e deve essere computata in valori interi: saranno quindi trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero. C) L'anzianita' contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per anno intero quelle pari o superiori. D) Il coefficiente di calcolo va ricercato, tenuto conto dell'eta' e dell'anzianita' determinate nei modi illustrati nei precedenti punti B) e C), nella tabella corrispondente al sesso del ricongiungente. E) La riserva matematica si ottiene moltiplicando la maggior quota di pensione, di cui al punto A) per il coefficiente di cui al punto D) operando un arrotondamento alle mille lire. Visto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CRISTOFORI