(all. 2 - art. 1)
   All'interno  dell'area  individuate  come   zone   di   importanza
naturalistica  nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti
interventi:
    l'apertura e la coltivazione di cave;
    la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita'
esistente e  futura  fatta  eccezione  per  i  mezzi  necessari  alle
attivita' produttive consentite;
    l'esercizio  della  caccia  e  dell'uccellaggione  praticate  con
qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica
ivi compreso l'addestramento  dei  cani  nonche'  la  raccolta  e  la
distruzione di uova e nidi;
    il  danneggiamento, il taglio e la raccolta delle specie vegetali
spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a
filari di alberi, a  siepi  o  formazioni  vegetazionali  arboree  ed
arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;
    l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;
    la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi
destinati  alla  tutela  della  pubblica  incolumita',  alla corretta
conduzione dei fondi agricoli e  al  ripristino  e  ricostruzione  di
ambienti umidi, e' altresi' vietato:
    manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi
naturali e seminaturali;
    effettuare  qualsiasi  intervento  di  ulteriore  urbanizzazione,
fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria
e  di  ristrutturazione  finalizzata al riuso dei manufatti esistenti
per attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;
    accendere fuochi;
    installare campeggi.