(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
                 CRITERI GENERALI PER L'APPROVAZIONE 
                      DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI 
   1. Gli additivi alimentari possono essere approvati soltanto: 
    qualora sia dimostrata l'esistenza di una sufficiente  necessita'
tecnologica e l'obiettivo ricercato non possa essere  conseguito  con
altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnologico; 
    se non presentano un pericolo per la salute del consumatore nelle
dosi proposte, per quanto attualmente consentano di giudicare i  dati
scientifici a disposizione; 
    se non inducono il consumatore in errore. 
   2. L'uso di un additivo alimentare viene consentito soltanto se e'
stato  provato  che  esso  presenta  vantaggi  dimostrabili  per   il
consumatore;  a  tal  fine  e'  necessario  dare  una   prova   della
"necessita'". L'impiego di additivi alimentari  deve  soddisfare  gli
obiettivi seguenti e solo  allorquando  tali  obiettivi  non  possano
essere conseguiti con altri mezzi utilizzabili  dal  punto  di  vista
economico e pratico e che non presentino un rischio per la salute del
consumatore: 
     a) per conservare la qualita' nutritiva dell'alimento,  una  sua
riduzione intenzionale e' giustificata  soltanto  se  l'alimento  non
rappresenta un elemento significativo di  una  dieta  normale,  o  se
l'additivo e' necessario per la produzione di alimenti per gruppi  di
consumatori che hanno necessita' dietetiche particolari; 
     b) per fornire ingredienti o costituenti necessari per  alimenti
prodotti per gruppi di consumatori  che  hanno  fabbisogni  dietetici
particolari; 
     c) per aumentare  la  conservabilita'  o  la  stabilita'  di  un
alimento ovvero  per  migliorarne  le  proprieta'  organolettiche,  a
condizione che cio'  non  modifichi  la  natura,  la  sostanza  o  la
qualita' dell'alimento in modo da ingannare il consumatore; 
     d) per fornire un ausilio per la produzione, la  trasformazione,
la preparazione, il trattamento, l'imballaggio, il  trasporto  ovvero
l'immagazzinamento  del  prodotto  alimentare,   a   condizione   che
l'additivo  non  venga  utilizzato   per   nascondere   gli   effetti
dell'impiego di materie prime difettose ovvero di prassi  o  tecniche
indesiderate  (ivi  comprese   quelle   antiigieniche)   durante   lo
svolgimento di una qualsiasi di queste attivita'. 
   3. Per determinare gli eventuali effetti  nocivi  di  un  additivo
alimentare o dei suoi derivati, questo deve  essere  sottoposto  alle
opportune prove e ad una valutazione a  livello  tossicologico.  Tale
valutazione deve anche tener conto di qualsiasi effetto di cumulo, di
sinergia o di  potenziamento  dovuto  al  suo  impiego,  nonche'  del
fenomeno   dell'intolleranza    umana    alle    sostanze    estranee
all'organismo. 
   4. Tutti  gli  additivi  alimentari  devono  essere  tenuti  sotto
costante  osservazione   e   devono   essere   riesaminati,   qualora
necessario, alla luce di condizioni modificate d'impiego e  di  nuove
informazioni scientifiche. 
   5. Gli  additivi  alimentari  devono  essere  sempre  conformi  ai
criteri di purezza approvati. 
   6. L'approvazione degli additivi alimentari deve: 
     a)  specificare  i  prodotti  alimentari  ai  quali  si  possono
aggiungere tali additivi e le condizioni dell'aggiunta; 
     b)  essere  limitata  alla  dose  piu'  bassa   necessaria   per
conseguire l'effetto desiderato; 
     c)  nella  misura  del  possibile,  tenere  conto  di  una  dose
giornaliera  ammissibile  o  di  qualsiasi  definizione   equivalente
fissata  per  l'additivo  alimentare   e   dell'apporto   giornaliero
probabile dello stesso  additivo  da  tutti  i  prodotti  alimentari.
Qualora l'additivo alimentare debba  essere  utilizzato  in  alimenti
destinati a gruppi particolari di consumatori, si  deve  tener  conto
della dose giornaliera probabile di tale additivo per  quel  tipo  di
consumatori.