(Allegato B)
                             ALLEGATO B 
 
             REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI 
                   DI SPEDIZIONE O DI DEPURAZIONE 
 
I. Requisiti generali concernenti i fabbricati e le attrezzature. 
   I centri  non  devono  essere  situati  in  zone  vicine  a  odori
sgradevoli, fumi, polveri ed altri agenti contaminanti. 
   Le aree interessate non devono essere soggette  a  inondazioni  in
seguito a normali alte maree o allo  scolo  delle  acque  delle  zone
circostanti. 
   I centri devono avere almeno: 
    1) nei reparti in cui i molluschi bivalvi vivi sono manipolati  o
conservati: 
      a) fabbricati o impianti solidi, concepiti e mantenuti in  modo
da prevenire contaminazioni dei molluschi bivalvi vivi  ad  opera  di
qualsiasi tipo di rifiuti, acque luride,  vapori  o  sudiciume  e  da
impedire la presenza di roditori o di altri animali; 
      b) pavimenti facili da pulire e sistemati in modo da  agevolare
lo scolo delle acque; 
      c) un'area di lavoro sufficientemente  vasta  per  l'esecuzione
soddisfacente di tutte le operazioni; 
      d) pareti resistenti e facili da pulire; 
      e) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale; 
    2) un  numero  adeguato  di  spogliatoi,  lavabi  e  latrine;  in
prossimita' di queste ultime devono esservi sufficienti lavabi; 
    3) dispositivi adeguati per la pulizia di utensili, recipienti  e
attrezzature; 
    4)   impianto   per   l'alimentazione    e,    se    del    caso,
l'immagazzinamento di acqua  esclusivamente  potabile  ai  sensi  del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente la  qualita'  delle  acque
destinate al consumo umano, o impianti  per  l'approvvigionamento  di
acqua di mare pulita. 
   Puo' essere consentito utilizzare anche impianti di  alimentazione
di acqua non potabile, che non deve pero' venire a  contatto  diretto
con i molluschi bivalvi vivi, ne' servire per lavare  o  disinfettare
recipienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto  con  i
molluschi bivalvi vivi. Le condutture dell'acqua non potabile  devono
essere chiaramente distinte da quelle destinate all'acqua potabile; 
    5) attrezzature e strumenti o rispettive  superfici  che  possono
venire  a  contatto  con  i  molluschi  bivalvi  vivi  in   materiale
resistente  alla  corrosione  e  facile  da  pulire   e   da   lavare
ripetutamente. 
II. Norme igieniche generali. 
   Oltre a quanto previsto dal D.P.R.  26  marzo  1980,  n.  327,  in
materia di comportamento igienico  del  personale  e  di  pulizia  ed
igiene dei locali, degli impianti e delle condizioni  di  lavoro,  si
osservano le seguenti misure: 
    1) gli addetti al trattamento o alla manipolazione  di  molluschi
bivalvi vivi devono indossare abiti da lavoro puliti e, se del  caso,
guanti puliti idonei alle operazioni che devono svolgere; 
    2) il personale  non  deve  sputare  o  comportarsi  in  modo  da
provocare la contaminazione dei molluschi bivalvi  vivi;  le  persone
colpite da malattia trasmissibile attraverso i molluschi bivalvi vivi
non possono accedere al lavoro e alla manipolazione di tali  prodotti
fintanto che non sono guarite; 
    3) i roditori, gli insetti e  qualsiasi  altro  parassita  devono
essere distrutti; vanno adottate idonee misure per impedire ulteriori
infestazioni; gli animali domestici non  devono  avere  accesso  agli
impianti; 
    4) i locali, le attrezzature e gli strumenti  utilizzati  per  la
manipolazione dei molluschi bivalvi vivi devono essere tenuti  puliti
e in buono stato di manutenzione; le  attrezzature  e  gli  strumenti
devono  essere  accuratamente  puliti  alla   fine   della   giornata
lavorativa e ogniqualvolta sia necessario; 
    5) i locali, gli strumenti e le attrezzature  non  devono  essere
adibiti ad usi diversi  dalla  manipolazione  dei  molluschi  bivalvi
vivi, salvo autorizzazione dell'autorita' competente; 
    6) i rifiuti devono essere ammassati in condizioni  igieniche  in
un reparto separato e, se del caso, collocati in appositi contenitori
coperti. I rifiuti devono essere allontanati dallo  stabilimento  con
un'adeguata frequenza; 
    7) i prodotti finiti devono essere conservati sotto protezione  e
tenuti lontani dai reparti  in  cui  sono  manipolati  altri  animali
diversi dai molluschi bivalvi vivi, ad esempio i crostacei. 
III. Norme per i centri di depurazione. 
   Oltre alle norme di  cui  alle  sezioni  I  e  II,  devono  essere
rispettate le seguenti condizioni: 
    1) i pavimenti e le  pareti  dei  bacini  di  depurazione  e  dei
serbatoi  di  acqua  devono  avere  superfici  lisce,  resistenti   e
impermeabili e  devono  potersi  pulire  facilmente  strofinandoli  o
utilizzando acqua in pressione; i bacini di depurazione devono  avere
un fondo con pendenza adeguata ed essere provvisti di canali di scolo
sufficienti per il volume delle attivita'; 
    2) prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere
liberati dal fango con acqua potabile  o  acqua  di  mare  pulita  in
pressione. Questo prelavaggio puo' essere effettuato anche nei bacini
di depurazione prima che inizi il ciclo di depurazione; in  tal  caso
le tubature di scolo sono lasciate  aperte  per  tutta  la  fase  del
prelavaggio e si attende quindi  il  tempo  necessario  affinche'  le
vasche siano pulite quando inizia il processo di depurazione  vero  e
proprio; 
    3) i bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua  di
mare sufficiente per ora e per tonnellata di molluschi  bivalvi  vivi
trattati; 
    4)  per  la  depurazione  dei  molluschi  bivalvi  vivi  si  deve
utilizzare acqua di mare pulita o resa tale mediante  trattamento  da
effettuare secondo le modalita' ed i criteri previsti dal regolamento
di esecuzione al presente  decreto;  la  distanza  tra  il  punto  di
alimentazione e le bocche di scarico delle acque reflue  deve  essere
sufficiente ad evitare contaminazione; il procedimento di trattamento
dell'acqua di mare viene consentito dopo che  l'autorita'  competente
ne  ha  accertato  l'efficienza;   l'acqua   potabile   eventualmente
utilizzata  per  preparare  acqua  di  mare  con  i  suoi  principali
componenti chimici deve essere conforme a quanto previsto dal  D.P.R.
26 marzo 1980, n. 327; 
    5) il sistema di depurazione  deve  consentire  che  i  molluschi
bivalvi vivi riprendano rapidamente a nutrirsi mediante  filtrazione,
eliminino la contaminazione  residua,  non  vengano  ricontaminati  e
siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalita'
in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione  ed  il
trasporto prima di essere immessi sul mercato; 
    6) la quantita' di molluschi bivalvi vivi da  depurare  non  deve
essere superiore alla capacita' depurativa del  centro;  i  molluschi
devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario al
rispetto dei requisiti microbiologici fissati nell'allegato  A.  Tale
periodo inizia dal momento in cui i molluschi bivalvi vivi  collocati
nel bacino sono coperti dall'acqua fino al  momento  in  cui  vengono
tolti dal bacino. 
   Il centro di depurazione deve tener conto dei dati specifici della
materia prima (tipo di molluschi bivalvi, zona di provenienza, carica
microbica, ecc.)  ove  fosse  necessario  prolungare  il  periodo  di
depurazione per accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi
ai requisiti batteriologici di cui all'allegato A; 
    7) qualora un bacino di depurazione  contenga  diversi  lotti  di
molluschi,  gli  stessi  debbono  essere  della  medesima  specie   e
provenire da una medesima zona di produzione, ovvero da diverse  zone
aventi il medesimo status sanitario. Il trattamento  deve  estendersi
in funzione del periodo  richiesto  dal  lotto  che  necessita  della
durata di depurazione piu lunga; 
    8) i contenitori in cui vengono  collocati  i  molluschi  bivalvi
vivi negli impianti di depurazione devono essere  costruiti  in  modo
che l'acqua di mare  possa  passare;  lo  spessore  degli  strati  di
molluschi bivalvi vivi  non  deve  ostacolare  l'apertura  dei  gusci
durante il processo di depurazione; 
    9) nel bacino di depurazione in cui sono sottoposti a risanamento
molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti  crostacei,  pesci  o
altri animali marini. 
    10) al termine del ciclo di depurazione, i  gusci  dei  molluschi
bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con  getti  di  acqua
potabile o di acqua di  mare  pulita;  tale  operazione  puo'  essere
eventualmente  effettuata  nel   bacino   di   depurazione;   l'acqua
utilizzata non deve essere rimessa in circolazione; 
    11)  i  centri  di  depurazione  devono  essere  dotati   di   un
laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un laboratorio attrezzato
per controllare l'efficacia del procedimento di depurazione per mezzo
di analisi microbiologiche. I laboratori  esterni  ai  centri  devono
essere riconosciuti dall'autorita' competente; 
    12) i centri di depurazione registrano regolarmente: 
      a)  l'esito   delle   analisi   microbiologiche   delle   acque
dell'impianto di depurazione all'entrata nei bacini di depurazione; 
      b) l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi  bivalvi
vivi prima deIla depurazione; 
      c) l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi  bivalvi
vivi dopo la depurazione; 
      d) la data e la quantita' di molluschi bivalvi vivi  consegnati
al centro di depurazione ed il numero del documento di registrazione; 
      e) le ore di riempimento e di  svuotamento  degli  impianti  di
depurazione (durata del processo di depurazione); 
      f) i dati particolareggiati sulle spedizioni effettuate dopo la
depurazione. 
   Queste indicazioni devono essere complete, accurate,  leggibili  e
riportate   in   un   registro   apposito   tenuto   a   disposizione
dell'autorita', competente per eventuali controlli; 
    13) i centri di depurazione devono accettare  soltanto  lotti  di
molluschi bivalvi vivi scortati dal documento di registrazione di cui
al regolamento di esecuzione al presente decreto. 
   I centri di depurazione che inviano  lotti  di  molluschi  bivalvi
vivi  a  centri  di  spedizione  devono  fornire  il   documento   di
registrazione  di  cui  al  regolamento  di  esecuzione  al  presente
decreto; 
    14) ogni confezione  di  molluschi  bivalvi  vivi  depurati  deve
essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi  sono  stati
depurati. 
IV. Norme per i centri di spedizione. 
   1) Oltre alle norme di cui alle  sezioni  I  e  II,  i  centri  di
spedizione devono rispettare le seguenti condizioni: 
     a) la rifinitura non  deve  arrecare  alcuna  contaminazione  al
prodotto; ai fini  della  rifinitura  deve  essere  utilizzata  acqua
potabile o acqua di mare pulita; 
     b) le attrezzature e i contenitori utilizzati per la  rifinitura
non devono costituire una fonte di contaminazione; 
     c) il procedimento  di  cernita  dei  molluschi  vivi  non  deve
arrecare al prodotto ulteriori  contaminazioni  ne'  alterazioni  che
possono comprometterne  il  trasporto  o  la  conservazione  dopo  il
confezionamento; 
     d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati  o  puliti  con
acqua potabile o con acqua  di  mare  pulita  in  pressione;  l'acqua
utilizzata non deve essere rimessa in circolazione. 
   2) I centri di  spedizione  devono  accettare  soltanto  lotti  di
molluschi bivalvi vivi scortati dai documenti di registrazione di cui
al regolamento di esecuzione al presente decreto, provenienti da  una
zona di raccolta, da un bacino di stabulazione o da uno  stabilimento
di depurazione riconosciuti. 
   3) I centri di spedizione devono essere dotati di  un  laboratorio
oppure  avvalersi  dei  servizi  di  un  laboratorio  attrezzato  per
controllare, tra l'altro, che i molluschi siano conformi ai requisiti
microbiologici previsti all'allegato A. 
   Tali disposizioni non si applicano pero' ai centri  di  spedizione
che  ricevono  i  molluschi  esclusivamente  e  direttamente  da  uno
stabilimento di depurazione in cui sono stati  esaminati  al  termine
della depurazione. 
   4)  I  centri  di  spedizione   devono   tenere   a   disposizione
dell'autorita' competente i seguenti dati: 
     a) i risultati degli esami microbiologici dei molluschi  bivalvi
vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona
di stabulazione; 
     b) la data e la quantita' di molluschi bivalvi  vivi  consegnati
al centro di spedizione ed il numero di documento di registrazione; 
     c) i dati particolareggiati sulle spedizioni. 
   Tali dati devono essere  classificati  in  ordine  cronologico  ed
archiviati per un periodo di  almeno  tre  mesi,  che  dovra'  essere
precisato dall'autorita' competente. 
   5) I centri di spedizione che si trovano a bordo  dei  pescherecci
sono soggetti alle condizioni stabilite al punto 1, lettere b), c)  e
d), nonche' ai punti 3 e 4. Le condizioni fissate nella parte I e  II
si applicano a tali centri di spedizione, tenendo  conto  delle  loro
peculiari caratteristiche.