ALLEGATO B REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI SPEDIZIONE O DI DEPURAZIONE I. Requisiti generali concernenti i fabbricati e le attrezzature. I centri non devono essere situati in zone vicine a odori sgradevoli, fumi, polveri ed altri agenti contaminanti. Le aree interessate non devono essere soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque delle zone circostanti. I centri devono avere almeno: 1) nei reparti in cui i molluschi bivalvi vivi sono manipolati o conservati: a) fabbricati o impianti solidi, concepiti e mantenuti in modo da prevenire contaminazioni dei molluschi bivalvi vivi ad opera di qualsiasi tipo di rifiuti, acque luride, vapori o sudiciume e da impedire la presenza di roditori o di altri animali; b) pavimenti facili da pulire e sistemati in modo da agevolare lo scolo delle acque; c) un'area di lavoro sufficientemente vasta per l'esecuzione soddisfacente di tutte le operazioni; d) pareti resistenti e facili da pulire; e) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale; 2) un numero adeguato di spogliatoi, lavabi e latrine; in prossimita' di queste ultime devono esservi sufficienti lavabi; 3) dispositivi adeguati per la pulizia di utensili, recipienti e attrezzature; 4) impianto per l'alimentazione e, se del caso, l'immagazzinamento di acqua esclusivamente potabile ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, o impianti per l'approvvigionamento di acqua di mare pulita. Puo' essere consentito utilizzare anche impianti di alimentazione di acqua non potabile, che non deve pero' venire a contatto diretto con i molluschi bivalvi vivi, ne' servire per lavare o disinfettare recipienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto con i molluschi bivalvi vivi. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere chiaramente distinte da quelle destinate all'acqua potabile; 5) attrezzature e strumenti o rispettive superfici che possono venire a contatto con i molluschi bivalvi vivi in materiale resistente alla corrosione e facile da pulire e da lavare ripetutamente. II. Norme igieniche generali. Oltre a quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, in materia di comportamento igienico del personale e di pulizia ed igiene dei locali, degli impianti e delle condizioni di lavoro, si osservano le seguenti misure: 1) gli addetti al trattamento o alla manipolazione di molluschi bivalvi vivi devono indossare abiti da lavoro puliti e, se del caso, guanti puliti idonei alle operazioni che devono svolgere; 2) il personale non deve sputare o comportarsi in modo da provocare la contaminazione dei molluschi bivalvi vivi; le persone colpite da malattia trasmissibile attraverso i molluschi bivalvi vivi non possono accedere al lavoro e alla manipolazione di tali prodotti fintanto che non sono guarite; 3) i roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere distrutti; vanno adottate idonee misure per impedire ulteriori infestazioni; gli animali domestici non devono avere accesso agli impianti; 4) i locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la manipolazione dei molluschi bivalvi vivi devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione; le attrezzature e gli strumenti devono essere accuratamente puliti alla fine della giornata lavorativa e ogniqualvolta sia necessario; 5) i locali, gli strumenti e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, salvo autorizzazione dell'autorita' competente; 6) i rifiuti devono essere ammassati in condizioni igieniche in un reparto separato e, se del caso, collocati in appositi contenitori coperti. I rifiuti devono essere allontanati dallo stabilimento con un'adeguata frequenza; 7) i prodotti finiti devono essere conservati sotto protezione e tenuti lontani dai reparti in cui sono manipolati altri animali diversi dai molluschi bivalvi vivi, ad esempio i crostacei. III. Norme per i centri di depurazione. Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 1) i pavimenti e le pareti dei bacini di depurazione e dei serbatoi di acqua devono avere superfici lisce, resistenti e impermeabili e devono potersi pulire facilmente strofinandoli o utilizzando acqua in pressione; i bacini di depurazione devono avere un fondo con pendenza adeguata ed essere provvisti di canali di scolo sufficienti per il volume delle attivita'; 2) prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango con acqua potabile o acqua di mare pulita in pressione. Questo prelavaggio puo' essere effettuato anche nei bacini di depurazione prima che inizi il ciclo di depurazione; in tal caso le tubature di scolo sono lasciate aperte per tutta la fase del prelavaggio e si attende quindi il tempo necessario affinche' le vasche siano pulite quando inizia il processo di depurazione vero e proprio; 3) i bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua di mare sufficiente per ora e per tonnellata di molluschi bivalvi vivi trattati; 4) per la depurazione dei molluschi bivalvi vivi si deve utilizzare acqua di mare pulita o resa tale mediante trattamento da effettuare secondo le modalita' ed i criteri previsti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; la distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di scarico delle acque reflue deve essere sufficiente ad evitare contaminazione; il procedimento di trattamento dell'acqua di mare viene consentito dopo che l'autorita' competente ne ha accertato l'efficienza; l'acqua potabile eventualmente utilizzata per preparare acqua di mare con i suoi principali componenti chimici deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327; 5) il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalita' in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione ed il trasporto prima di essere immessi sul mercato; 6) la quantita' di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacita' depurativa del centro; i molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario al rispetto dei requisiti microbiologici fissati nell'allegato A. Tale periodo inizia dal momento in cui i molluschi bivalvi vivi collocati nel bacino sono coperti dall'acqua fino al momento in cui vengono tolti dal bacino. Il centro di depurazione deve tener conto dei dati specifici della materia prima (tipo di molluschi bivalvi, zona di provenienza, carica microbica, ecc.) ove fosse necessario prolungare il periodo di depurazione per accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi ai requisiti batteriologici di cui all'allegato A; 7) qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi, gli stessi debbono essere della medesima specie e provenire da una medesima zona di produzione, ovvero da diverse zone aventi il medesimo status sanitario. Il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita della durata di depurazione piu lunga; 8) i contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione; 9) nel bacino di depurazione in cui sono sottoposti a risanamento molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini. 10) al termine del ciclo di depurazione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con getti di acqua potabile o di acqua di mare pulita; tale operazione puo' essere eventualmente effettuata nel bacino di depurazione; l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione; 11) i centri di depurazione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare l'efficacia del procedimento di depurazione per mezzo di analisi microbiologiche. I laboratori esterni ai centri devono essere riconosciuti dall'autorita' competente; 12) i centri di depurazione registrano regolarmente: a) l'esito delle analisi microbiologiche delle acque dell'impianto di depurazione all'entrata nei bacini di depurazione; b) l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi prima deIla depurazione; c) l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi dopo la depurazione; d) la data e la quantita' di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di depurazione ed il numero del documento di registrazione; e) le ore di riempimento e di svuotamento degli impianti di depurazione (durata del processo di depurazione); f) i dati particolareggiati sulle spedizioni effettuate dopo la depurazione. Queste indicazioni devono essere complete, accurate, leggibili e riportate in un registro apposito tenuto a disposizione dell'autorita', competente per eventuali controlli; 13) i centri di depurazione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dal documento di registrazione di cui al regolamento di esecuzione al presente decreto. I centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi a centri di spedizione devono fornire il documento di registrazione di cui al regolamento di esecuzione al presente decreto; 14) ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati. IV. Norme per i centri di spedizione. 1) Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, i centri di spedizione devono rispettare le seguenti condizioni: a) la rifinitura non deve arrecare alcuna contaminazione al prodotto; ai fini della rifinitura deve essere utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita; b) le attrezzature e i contenitori utilizzati per la rifinitura non devono costituire una fonte di contaminazione; c) il procedimento di cernita dei molluschi vivi non deve arrecare al prodotto ulteriori contaminazioni ne' alterazioni che possono comprometterne il trasporto o la conservazione dopo il confezionamento; d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o puliti con acqua potabile o con acqua di mare pulita in pressione; l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione. 2) I centri di spedizione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dai documenti di registrazione di cui al regolamento di esecuzione al presente decreto, provenienti da una zona di raccolta, da un bacino di stabulazione o da uno stabilimento di depurazione riconosciuti. 3) I centri di spedizione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare, tra l'altro, che i molluschi siano conformi ai requisiti microbiologici previsti all'allegato A. Tali disposizioni non si applicano pero' ai centri di spedizione che ricevono i molluschi esclusivamente e direttamente da uno stabilimento di depurazione in cui sono stati esaminati al termine della depurazione. 4) I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorita' competente i seguenti dati: a) i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona di stabulazione; b) la data e la quantita' di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di spedizione ed il numero di documento di registrazione; c) i dati particolareggiati sulle spedizioni. Tali dati devono essere classificati in ordine cronologico ed archiviati per un periodo di almeno tre mesi, che dovra' essere precisato dall'autorita' competente. 5) I centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci sono soggetti alle condizioni stabilite al punto 1, lettere b), c) e d), nonche' ai punti 3 e 4. Le condizioni fissate nella parte I e II si applicano a tali centri di spedizione, tenendo conto delle loro peculiari caratteristiche.