ALLEGATO B CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE CAPITOLO I Condizioni speciali per il riconoscimento degli stabilimenti che preparano prodotti a base di carne 1. A prescindere dalle condizioni generali di cui all'allegato A, capitolo I, gli stabilimenti che fabbricano, manipolano e confezionano prodotti a base di carne devono avere almeno: a) locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato: 1) a regime frigorifero, delle materie prime; 2) a temperatura ambiente o eventualmente, a seconda delle loro caratteristiche, a regime frigorifero, dei prodotti a base di carne, fermo restando che le materie prime, i prodotti a base di carne o gli altri prodotti di origine animale non confezionati devono essere immagazzinati separatamente dalle materie prime e dai prodotti imballati; b) uno o piu' locali adeguati sufficientemente vasti per la fabbricazione e il confezionamento di prodotti a base di carne. Dette operazioni possono essere effettuate nello stesso locale, purche' costituiscano un ciclo unico di produzione che garantisca l'osservanza dei requisiti dal presente decreto e la salubrita' delle materie prime e dei prodotti finiti e purche' la concezione e le dimensioni del locale di produzione lo consentano; c) un locale o un dispositivo per il deposito di certi ingredienti, come gli additivi alimentari; d) un locale per l'imballaggio, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste in materia al capitolo V, punto 3, e per la spedizione; e) un locale per il deposito del materiale necessario per il confezionamento e per l'imballaggio; f) un locale per la pulitura dell'attrezzatura e del materiale, quali ganci e recipienti. 2. Secondo il tipo del prodotto in questione, lo stabilimento deve avere: a) un locale oppure, se non vi e' alcun pericolo di contaminazione, un luogo per la rimozione dell'imballaggio; b) un locale oppure, se non vi e' pericolo di contaminazione, un luogo per scongelare le materie prime; c) un locale per le operazioni di sezionamento; d) un locale o un impianto per l'essiccazione e la stagionatura; e) un locale o un impianto per l'affumicatura; f) un locale per la dissalazione, il bagno e altri trattamenti dei budelli naturali, qualora queste materie prime non siano state sottoposte a dette operazioni nello stabilimento di origine; g) un locale per la pulitura preliminare delle derrate necessarie all'elaborazione dei prodotti a base di carne; h) un locale per la salatura in profondita' munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione atto a mantenere la temperatura prevista nel capitolo II, punto 4; i) un locale, se necessario, per la pulitura preliminare dei prodotti a base di carne destinati all'affettamento, al sezionamento e al confezionamento; j) un locale per l'affettatura o il sezionamento e per il confezionamento dei prodotti a base di carne destinati ad essere commercializzati preimballati, munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione; l) qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera b) puo' essere deciso, previo accordo dell'autorita' competente, che alcune di tali operazioni possono essere effettuate in un locale comune. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera b) le operazioni che possono costituire un rischio sanitario per taluni prodotti fabbricati simultaneamente e le operazioni che richiedano una produzione eccessiva di calore devono essere effettuate in un locale separato. CAPITOLO II Condizioni di igiene specifiche relative agli stabilimenti che preparano prodotti a base di carne 1. I locali in cui sono immagazzinati o lavorati i prodotti alimentari diversi dalle carni o dai prodotti a base di carne e che possono entrare a far parte dei prodotti a base di carne, vanno soggetti alle norme generali di igiene contemplate dal presente decreto. 2. Le materie prime e gli ingredienti di cui sono composti i prodotti a base di carne o detti prodotti e i prodotti di origine animale nonche' i recipienti che li contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo e devono essere manipolati in condizioni tali da non rischiare la contaminazione. Occorre provvedere a che non vi sia alcun contatto tra materie prime e prodotti finiti. 3. E' possibile impiegare il legno nei locali di affumicatura, di salatura in profondita', di stagionatura e di salamoia, di deposito dei prodotti a base di carne nonche' nel locale in cui si effettua la spedizione, qualora cio' sia indispensabile per ragioni di ordine tecnologico e sempreche' non vi siano rischi di contaminazione per i prodotti. E' possibile introdurre palette di legno in tali locali solamente per il trasporto di carni o di prodotti a base di carne imballati ed unicamente per tale uso. Si possono utilizzare metalli galvanizzati per l'essiccazione di prosciutti e salami, a condizione che tali metalli non siano corrosi e che non entrino in contatto con i prodotti a base di carne. 4. Le temperature nei locali o in una parte dei locali in cui vengono lavorate le carni, le carni macinate, usate quali materie prime, le preparazioni di carne ed i prodotti a base di carne devono consentire una produzione conforme alle norme igieniche; se del caso, questi locali o parti di essi devono essere provvisti di un impianto di climatizzazione. Nei locali in cui vengono effettuate le operazioni di sezionamento e di salatura in profondita', deve essere mantenuta una temperatura massima di 12 C, a meno che non si tratti degli stabilimenti di cui all'art. 9, primo comma, lettera b). Tuttavia, per gli stabilimenti, l'autorita' competente ha la possibilita' di derogare a detto requisito della temperatura qualora reputi giustificata una siffatta deroga per tener conto delle tecniche di preparazione del prodotto a base di carne. CAPITOLO III Disposizioni relative alle materie prime da utilizzare per la fabbricazione dei prodotti a base di carne 1. Per poter essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti a base di carne, le carni: a) devono provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente alle norme di cui all'art. 2, lettera b), e devono essere state trasportate in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente a dette norme; b) fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento della loro utilizzazione, devono essere conservate conformemente alle norme di cui all'art. 2, lettera b). Tuttavia, fino al 31 dicembre 1995, le carni ottenute negli stabilimenti che beneficiano delle deroghe previste dalla direttiva 91/498/CEE, possono trovarsi negli stabilimenti riconosciuti. Fino a tale data, le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'art. 2, lettera b) possono trovarsi negli stabilimenti riconosciuti solo qualora vi siano immagazzinate in posti separati; esse debbono essere utilizzate in luoghi o momenti diversi dalle carni che soddisfano a dette condizioni. 2. Le carni macinate e le preparazioni di carne che non siano prodotte nel locale di fabbricazione di cui al capitolo I, lettera b), devono: a) provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente al D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227 e devono essere state trasportate in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente al suddetto decreto; b) essere conservate conformemente al D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227 fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento della loro utilizzazione. 3. Si autorizza la presenza di prodotti della pesca nella preparazione di prodotti a base di carne qualora i primi rispondano ai requisiti della direttiva 91/493/CEE. CAPITOLO IV Controllo della produzione 1. Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo da parte dell'autorita' competente, la quale deve garantire il rispetto dei requisiti del presente decreto e, in particolare, a) verificare: 1) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti, degli utensili e l'igiene del personale; 2) l'efficacia dei controlli effettuati dallo stabilimento, in conformita' dell'art. 7, segnatamente mediante l'esame dei risultati ed il prelievo di campioni; 3) le condizioni microbiologiche ed igieniche degli altri prodotti di origine animale, eventualmente utilizzati nello stabilimento; 4) l'efficacia del trattamento dei prodotti a base di carne, che deve essere comunque tale da ridurre l'Aw a valori inferiori 0.97; 5) i recipienti ermeticamente chiusi, mediante campionatura a scelta casuale; 6) la bollatura sanitaria adeguata dei prodotti a base di carne nonche' l'identificazione dei prodotti dichiarati inadatti al consumo umano e la destinazione di questi ultimi; 7) le condizioni d'immagazzinamento e di trasporto. b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio; c) procedere a qualsiasi altro controllo che reputi necessario per appurare il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto; d) accertare se un prodotto a base di carne sia stato fabbricato con carni cui siano stati incorporati altri prodotti alimentari, additivi alimentari o condimenti, mediante un'ispezione adeguata e controllando che il prodotto in questione risponda ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la sua composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta, spe- cie nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4. 2. In qualsiasi momento l'autorita' competente deve avere libero accesso alle celle frigorifere e a tutti i locali di lavoro per verificare la rigorosa osservanza di queste disposizioni. CAPITOLO V Confezionamento, imballaggio e etichettatura 1. Il confezionamento e l'imballaggio devono essere autorizzati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 108, il confezionamento e l'imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche e devono essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne. 2. Il confezionamento o l'imballaggio non possono essere riutilizzati per prodotti a base di carne, ad eccezione di taluni speciali contenitori, quali la terracotta e il vetro, o la plastica, che possono essere riutilizzati previa efficace pulitura e disinfezione. 3. La lavorazione dei prodotti a base di carne nonche' le operazioni d'imballaggio possono aver luogo nello stesso locale se l'imballaggio presenta le caratteristiche di cui al punto 2 o se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni; b) immediatamente dopo la fabbricazione, il materiale di confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro sigillato, il quale deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale apposito; c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare attraverso l'atmosfera con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni, le carni macinate, le preparazioni di carne o i prodotti a base di carne. Gli imballaggi non possono essere depositati sul pavimento; d) l'allestimento degli imballaggi e' effettuato in condizioni igieniche prima dell'introduzione nel locale; e' ammessa una deroga a questo requisito nel caso in cui l'imballaggio viene confezionato automaticamente, purche' non esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti a base di carne; e) gli imballaggi sono introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche e sono impiegati immediatamente. Essi non possono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione di carni, carni macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne non confezionati; f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti a base di carne devono essere trasferiti negli appositi locali di deposito. 4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 sul confezionamento o sull'etichetta dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo visibile e leggibile, le seguenti indicazioni: a) qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute; b) una dicitura che consenta d'identificare un quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi; c) per gli imballaggi non destinati al consumatore finale, la data di preparazione; d) la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza. CAPITOLO VI Bollatura sanitaria 1. I prodotti a base di carne devono essere sottoposti a bollatura sanitaria, la quale viene effettuata nello stabilimento o nel centro di riconfezionamento al momento della fabbricazione o immediatamente dopo, in un punto chiaramente visibile e in maniera perfettamente leggibile e indelebile e in caratteri facilmente decifrabili. Il bollo sanitario puo' essere apposto sul prodotto stesso o sulla confezione, qualora il prodotto a base di carne sia provvisto di imballaggio individuale o su un'etichetta apposta a sua volta sull'imballaggio conformemente a quanto disposto al punto 4, lettera b). Tuttavia, qualora un prodotto a base di carne venga confezionato ed imballato individualmente, e' sufficiente che il bollo sia apposto sull'imballaggio. 2. Qualora i prodotti a base di carne provvisti di bollatura sanitaria conformemente a quanto disposto al punto 1 vengano successivamente imballati, il bollo sanitario deve essere apposto anche su tale imballaggio. 3. In deroga ai punti 1 e 2, l'apposizione del marchio sanitario sui prodotti a base di carne, contenuti in unita' di spedizione palettizzate, destinati ad essere successivamente trasformati o confezionati in uno stabilimento riconosciuto, non e' necessaria a condizione che: a) sulla parte esterna delle unita' contenenti i prodotti a base di carne venga apposto il bollo sanitario conformemente a quanto disposto al punto 4, lettera a); b) lo stabilimento ricevente tenga una registrazione separata dei quantitativi, dei tipi e della provenienza dei prodotti a base di carne ricevuti conformemente al presente punto; c) sul lato esterno del grande imballaggio siano indicati chiaramente il luogo di destinazione e l'impiego previsto dei prodotti a base di carne, salvo quando l'imballaggio e' trasparente. Tuttavia, se un'unita' di spedizione di prodotti confezionati e' contenuta in un imballaggio trasparente, il bollo sanitario sull'imballaggio non e' richiesto qualora tale bollo sui prodotti confezionati sia chiaramente visibile attraverso l'imballaggio. 4. a) il bollo sanitario deve recare le seguenti indicazioni, - racchiuse in un contorno ovale: 1) sia: aa) nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - P - UK, seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento, ovvero, conformemente alle modalita' da stabilire in applicazione dell'articolo 17, lettera b), del centro di riconfezionamento, eventualmente con un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento e' stato riconosciuto; aaa) nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF - EWG - EOK - EEC - EEG; 2) oppure: aa) nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole; aaa) al centro, il numero di riconoscimento dello stabilimento, ovvero conformemente alle modalita' da stabilire in applicazione dell'articolo 17, lettera b), del centro di riconfezionamento, eventualmente con un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento e' stato riconosciuto; aaaa) nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF - EWG - EOK - EEC - EEG; b) il bollo sanitario puo' essere apposto con un tampone ad inchiostro o a fuoco sul prodotto, sulla confezione o sull'imballaggio, oppure essere stampato o collocato su una etichetta. Se e' apposto sull'imballaggio, deve essere distrutto all'apertura dell'imballaggio. La mancata distruzione del marchio puo' essere tollerata soltanto se l'imballaggio 'viene distrutto al momento dell'apertura. Per i prodotti contenuti in recipienti ermeticamente chiusi il bollo deve essere applicato in maniera indelebile sul coperchio o sulla scatola; c) la bollatura sanitaria puo' consistere anche in una targhetta di materiale resistente fissata in modo da essere inamovibile, conforme a tutte le norme igieniche e contenente le indicazioni precisate alla lettera a). CAPITOLO VII Magazzinaggio e trasporto 1. I prodotti a base di carne devono essere immagazzinati nei locali previsti nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a). Tuttavia, i prodotti a base di carne, che possono essere conservati a temperatura ambiente, possono essere immagazzinati in depositi costruiti con materiali solidi, facili da pulire e da disinfettare, autorizzati dall'autorita' competente, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283. 2. I prodotti a base di carne per cui sono indicate determinate temperature di immagazzinamento conformemente all'articolo 7, comma 2, devono essere conservati a tali temperature. 3. I prodotti a base di carne devono essere spediti in modo che durante il trasporto siano protetti da contaminazione o eventuali danni, tenuto conto della durata e dei mezzi di trasporto, nonche' delle condizioni atmosferiche. 4. I prodotti a base di carne, ove occorra, devono essere trasportati in veicoli attrezzati in modo da assicurare il trasporto a temperature appropriate, in particolare rispettando le temperature indicate conformemente all'articolo 7, comma 2. CAPITOLO VIII Condizioni specifiche per i prodotti pastorizzati o sterilizzati contenuti in recipienti ermeticamente chiusi A. Oltre a soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato A, gli stabilimenti che fabbricano prodotti pastorizzati o sterilizzati contenuti in recipienti ermeticamente chiusi 1. debbono disporre di: a) un impianto che consenta di avviare igienicamente le scatole da conserva verso il reparto di lavoro: b) un dispositivo per l'accurata pulizia delle scatole da conserva immediatamente prima del riempimento; c) un dispositivo per il lavaggio con acqua potabile abbastanza calda per eliminare i grassi dai recipienti dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave; d) un locale adatto, un luogo o un impianto appropriato per raffreddare e asciugare i recipienti dopo il trattamento termico; e) impianti per l'incubazione dei prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi e prelevati come campioni; f) apparecchiature apposite per verifi'care la tenuta dei recipienti e il loro stato di conservazione; 2. devono provvedere affinche': a) i recipienti ermeticamente chiusi siano estratti dagli apparecchi di riscaldamento ad una temperatura sufficientemente elevata per garantire la rapida evaporazione dell'umidita' e non vengano manipolati prima di essere completamente asciutti; b) i recipienti che presentano formazione di gas siano sottoposti ad un esame complementare; c) i termometri di cui sono munite le apparecchiature per il trattamento termico siano verificati con termometri tarati; d) i recipienti siano: 1) scartati se danneggiati o difettosi; 2) scartati o puliti se puliti non sono e, nel caso delle scatole, pulite con cura immediatamente prima del riempimento con il dispositivo di pulizia di cui al punto 1, lettera b); non e' consentito l'uso di acqua stagnante; 3) se del caso: messi a sgocciolare per un periodo di tempo sufficiente dopo la pulizia e prima del riempimento; 4) se del caso, dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave, lavati con il dispositivo di lavaggio con acqua potabile, eventualmente abbastanza calda per eliminare i grassi, di cui 'al punto l, lettera c); 5) dopo il trattamento termico, sottoposti a raffreddamento in acqua che soddisfi i requisiti di cui al punto B, quinto trattino; 6) prima o dopo il trattamento termico, manipolati in modo tale da evitare qualsiasi danno o contaminazione. B. Il conduttore o il gestore dello stabilimento in cui si fabbricano prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi, devono inoltre accertarsi, mediante sondaggio, che: a) si applichi, per i prodotti a base di carne destinati ad essere immagazzinati a temperatura ambiente, un procedimento che consenta di ottenere un valore Fc uguale o superiore a 3,00, a meno che non sia stata ottenuta la stessa stabilita' del prodotto mediante salatura in profondita', o si segua un procedimento termico almeno equivalente ad una pastorizzazione, i cui parametri siano approvati dall'autorita' competente; b) i recipienti vuoti soddisfino alle norme di produzione; c) si controlli la produzione giornaliera, ad intervalli precedentemente fissati, al fine di garantire l'efficacia della chiusura. A tal fine devono essere disponibili attrezzature adeguate per l'esame delle sezioni perpendicolari delle orlature dei recipienti chiusi; d) si effettuino i necessari controlli e in particolare si utilizzino dispositivi di controllo per assicurarsi che i recipienti abbiano subito un trattamento termico adeguato; e) si effettuino i controlli necessari per garantire che l'acqua di raffreddamento contenga un residuo di cloro dopo l'utilizzazione. Tuttavia puo' essere concessa una deroga a detto requisito se l'acqua soddisfa alle condizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236; f) si eseguano prove d'incubazione di sette giorni a 37 °C o di dieci giorni a 35 °C su prodotti a base di carne conservati in recipienti ermeticamente chiusi che hanno subito un trattamento termico; g) che i prodotti pastorizzati conservati in recipienti ermeticamente chiusi, soddisfino a criteri riconosciuti dall'autorita' competente. C. L'autorita' competente puo' consentire l'aggiunta di determi- nate sostanze all'acqua delle autoclavi per evitare la corrosione delle scatole per conserve nonche' per addolcire e disinfettare l'acqua. Per il raffreddamento dei recipienti sottoposti a trattamento termico, l'autorita' competente puo' consentire l'uso di acqua in circolazione continua. Quest'acqua deve essere filtrata e trattata al cloro o sottoposta ad altro trattamento approvato. Scopo di questo trattamento e' di ottenere che l'acqua riciclata soddisfi le norme di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 in modo che essa non possa contaminare i prodotti e costituire un rischio per la salute umana. L'acqua in circolazione continua deve trovarsi in un circuito chiuso di modo che sia impossibile utilizzarla per altri fini. Sempre che non ci siano rischi di contaminazione, al termine di tutte le operazioni i pavimenti possono essere puliti con l'ecqua utilizzata per raffreddare i recipienti o con l'acqua delle autoclavi. CAPITOLO IX Condizioni speciali per i piatti cucinati a base di carne Oltre a soddisfare alle condizioni generali di cui all'allegato A e ai capitoli I, II e III del presente allegato: 1. gli stabilimenti che fabbricano piatti cucinati debbono disporre di un locale separato per la preparazione e il confezionamento dei piatti cucinati; tale locale separato non e' obbligatorio quando i prodotti a base di carne e le carni vengono manipolati in momenti diversi, sempreche' i locali utilizzati per tali operazioni vengano puliti e disinfettati ogni volta che sono stati utilizzati per un nuovo tipo di prodotto; 2. a) il prodotto a base di carne di cui e' composto il piatto cucinato deve essere, subito dopo la cottura: 1) mescolato immediatamente agli altri ingredienti, in modo che il tempo in cui la temperatura del prodotto a base di carne e' compresa tra 10 °C e 63 °C sia ridotto al minimo; 2) oppure refrigerato ad una temperatura inferiore o uguale a 10 C prima di essere mescolato con gli altri ingredienti; b) il prodotto a base di carne e il piatto cucinato devono essere refrigerati ad una temperatura al centro inferiore o uguale a 10 C per un periodo di tempo che non superi le due ore dopo la cottura e portati quanto prima alla temperatura di magazzinaggio. Tuttavia l'autorita' competente puo' consentire allo stabilimento di derogare al periodo di due ore, qualora un periodo di tempo piu' lungo sia giustificato per motivi connessi alla tecnologia di produzione applicata, purche' sia garantita la salubrita' del prodotto finale; c) se necessario, il piatto cucinato deve essere congelato o surgelato immediatamente dopo il raffreddamento; 3. l'etichettatura dei piatti cucinati deve essere conforme al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Ai fini del presente decreto, l'elenco degli ingredienti deve comprendere la menzione delle specie animali. Su uno dei lati esterni della confezione del piatto cucinato, oltre alle altre indicazioni gia' previste, deve essere scritta molto chiaramente la data di fabbricazione; 4. i risultati dei vari controlli che il conduttore o il gestore deve effettuare sono conservati per essere presentati e qualsiasi richiesta dell'autorita' competente per un periodo minimo che sara' fissato dall'autorita' competente in base alla deperibilita' del prodotto.