(Allegato B)
                             ALLEGATO B 
                         CONDIZIONI SPECIALI 
                   PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE 
                             CAPITOLO I 
Condizioni speciali per  il  riconoscimento  degli  stabilimenti  che
                 preparano prodotti a base di carne 
  1. A prescindere dalle condizioni generali di cui  all'allegato  A,
capitolo  I,  gli   stabilimenti   che   fabbricano,   manipolano   e
confezionano prodotti a base di carne devono avere almeno: 
     a) locali adeguati sufficientemente vasti per  il  magazzinaggio
separato: 
     1) a regime frigorifero, delle materie prime; 
     2) a temperatura ambiente o eventualmente, a seconda delle  loro
caratteristiche, a regime frigorifero, dei prodotti a base di  carne,
fermo restando che le materie prime, i prodotti a base di carne o gli
altri prodotti di origine  animale  non  confezionati  devono  essere
immagazzinati  separatamente  dalle  materie  prime  e  dai  prodotti
imballati; 
     b) uno o piu' locali  adeguati  sufficientemente  vasti  per  la
fabbricazione e il confezionamento di prodotti a base di carne. Dette
operazioni possono essere effettuate  nello  stesso  locale,  purche'
costituiscano  un  ciclo   unico   di   produzione   che   garantisca
l'osservanza dei requisiti dal presente decreto e la salubrita' delle
materie prime e dei prodotti finiti e  purche'  la  concezione  e  le
dimensioni del locale di produzione lo consentano; 
     c)  un  locale  o  un  dispositivo  per  il  deposito  di  certi
ingredienti, come gli additivi alimentari; 
     d) un locale per l'imballaggio, a meno che non siano soddisfatte
le condizioni previste in materia al capitolo V, punto 3,  e  per  la
spedizione; 
     e) un locale per il deposito del  materiale  necessario  per  il
confezionamento e per l'imballaggio; 
     f) un locale per la pulitura dell'attrezzatura e del  materiale,
quali ganci e recipienti. 
   2. Secondo il tipo del prodotto in questione, lo stabilimento deve
avere: 
     a)  un  locale  oppure,  se  non  vi  e'   alcun   pericolo   di
contaminazione, un luogo per la rimozione dell'imballaggio; 
     b) un locale oppure, se non vi e' pericolo di contaminazione, un
luogo per scongelare le materie prime; 
     c) un locale per le operazioni di sezionamento; 
     d) un locale o un impianto per l'essiccazione e la stagionatura;
e) un locale o un impianto per l'affumicatura; 
     f) un locale per la dissalazione, il bagno e  altri  trattamenti
dei budelli naturali, qualora queste materie prime  non  siano  state
sottoposte a dette operazioni nello stabilimento di origine; 
     g)  un  locale  per  la  pulitura  preliminare   delle   derrate
necessarie all'elaborazione dei prodotti a base di carne; 
     h)  un  locale  per  la  salatura  in  profondita'  munito,   se
necessario, di un dispositivo per la climatizzazione atto a mantenere
la temperatura prevista nel capitolo II, punto 4; 
     i) un locale, se necessario, per  la  pulitura  preliminare  dei
prodotti a base di carne destinati all'affettamento, al  sezionamento
e al confezionamento; 
     j) un locale per  l'affettatura  o  il  sezionamento  e  per  il
confezionamento dei prodotti a base  di  carne  destinati  ad  essere
commercializzati  preimballati,  munito,   se   necessario,   di   un
dispositivo per la climatizzazione; 
     l) qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al punto  1,
lettera  b)  puo'  essere  deciso,  previo   accordo   dell'autorita'
competente, che alcune di tali operazioni possono  essere  effettuate
in un locale comune. 
   Qualora non siano soddisfatti i  requisiti  di  cui  al  punto  1,
lettera b) le operazioni che possono costituire un rischio  sanitario
per taluni prodotti fabbricati simultaneamente e  le  operazioni  che
richiedano  una  produzione  eccessiva  di   calore   devono   essere
effettuate in un locale separato. 
                             CAPITOLO II 
Condizioni  di  igiene  specifiche  relative  agli  stabilimenti  che
                 preparano prodotti a base di carne 
   1. I locali in  cui  sono  immagazzinati  o  lavorati  i  prodotti
alimentari diversi dalle carni o dai prodotti a base di carne  e  che
possono entrare a far parte dei  prodotti  a  base  di  carne,  vanno
soggetti alle norme  generali  di  igiene  contemplate  dal  presente
decreto. 
   2. Le materie prime e gli  ingredienti  di  cui  sono  composti  i
prodotti a base di carne o detti prodotti e  i  prodotti  di  origine
animale nonche' i recipienti che li contengono non devono entrare  in
contatto diretto col suolo e devono essere manipolati  in  condizioni
tali da non rischiare la contaminazione. Occorre provvedere a che non
vi sia alcun contatto tra materie prime e prodotti finiti. 
   3. E' possibile impiegare il legno nei locali di affumicatura,  di
salatura in profondita', di stagionatura e di salamoia,  di  deposito
dei prodotti a base di carne nonche' nel locale in cui si effettua la
spedizione, qualora cio' sia indispensabile  per  ragioni  di  ordine
tecnologico e sempreche' non vi siano rischi di contaminazione per  i
prodotti. E' possibile introdurre palette di  legno  in  tali  locali
solamente per il trasporto di carni o di prodotti  a  base  di  carne
imballati ed unicamente per tale uso. Si possono  utilizzare  metalli
galvanizzati per l'essiccazione di prosciutti e salami, a  condizione
che tali metalli non siano corrosi e che non entrino in contatto  con
i prodotti a base di carne. 
   4. Le temperature nei locali o in una  parte  dei  locali  in  cui
vengono lavorate le carni, le carni  macinate,  usate  quali  materie
prime, le preparazioni di carne ed i prodotti a base di carne  devono
consentire una produzione conforme alle norme igieniche; se del caso,
questi locali o parti di essi devono essere provvisti di un  impianto
di climatizzazione. 
Nei locali in cui vengono effettuate le operazioni di sezionamento  e
di salatura in profondita', deve  essere  mantenuta  una  temperatura
 massima di 12 C, a meno che non si tratti degli stabilimenti di cui 
all'art. 9, primo comma, lettera b). Tuttavia, per gli  stabilimenti,
l'autorita'  competente  ha  la  possibilita'  di  derogare  a  detto
requisito della temperatura qualora reputi giustificata una  siffatta
deroga per tener conto delle tecniche di preparazione del prodotto  a
base di carne. 
                            CAPITOLO III 
Disposizioni  relative  alle  materie  prime  da  utilizzare  per  la
             fabbricazione dei prodotti a base di carne 
   1. Per poter essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti  a
base di carne, le carni: 
     a)   devono   provenire   da   uno   stabilimento   riconosciuto
conformemente alle norme di cui all'art.  2,  lettera  b),  e  devono
essere  state  trasportate  in  condizioni  sanitarie  soddisfacenti,
conformemente a dette norme; 
     b) fin dal loro arrivo nello stabilimento  di  trasformazione  e
fino al momento della loro utilizzazione,  devono  essere  conservate
conformemente alle norme di cui all'art. 2, lettera b). 
   Tuttavia, fino al  31  dicembre  1995,  le  carni  ottenute  negli
stabilimenti che beneficiano delle deroghe previste  dalla  direttiva
91/498/CEE, possono trovarsi negli stabilimenti riconosciuti. Fino  a
tale data, le  carni  che  non  rispondono  alle  condizioni  di  cui
all'art.  2,  lettera  b)   possono   trovarsi   negli   stabilimenti
riconosciuti solo qualora vi siano immagazzinate in  posti  separati;
esse debbono essere utilizzate in  luoghi  o  momenti  diversi  dalle
carni che soddisfano a dette condizioni. 
   2. Le carni macinate e le preparazioni  di  carne  che  non  siano
prodotte nel locale di fabbricazione di cui al  capitolo  I,  lettera
b), devono: 
     a) provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente al 
  D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227 e devono essere state trasportate in 
condizioni  sanitarie  soddisfacenti,   conformemente   al   suddetto
decreto; 
     b) essere conservate conformemente al D.P.R. 1 marzo 1992, n. 
227 fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione  e  fino
al momento della loro utilizzazione. 
   3.  Si  autorizza  la  presenza  di  prodotti  della  pesca  nella
preparazione di prodotti a base di carne qualora i  primi  rispondano
ai requisiti della direttiva 91/493/CEE. 
                             CAPITOLO IV 
                     Controllo della produzione 
   1. Gli  stabilimenti  sono  soggetti  ad  un  controllo  da  parte
dell'autorita' competente, la quale deve garantire  il  rispetto  dei
requisiti del presente decreto e, in particolare, 
     a) verificare: 
     1) lo  stato  di  pulizia  dei  locali,  degli  impianti,  degli
utensili e l'igiene del personale; 
     2) l'efficacia dei controlli effettuati dallo  stabilimento,  in
conformita' dell'art. 7, segnatamente mediante l'esame dei  risultati
ed il prelievo di campioni; 
     3)  le  condizioni  microbiologiche  ed  igieniche  degli  altri
prodotti  di  origine   animale,   eventualmente   utilizzati   nello
stabilimento; 
     4) l'efficacia del trattamento dei prodotti a base di carne, che
deve essere comunque tale da ridurre l'Aw a valori inferiori 0.97; 
     5) i recipienti ermeticamente chiusi,  mediante  campionatura  a
scelta casuale; 
     6) la bollatura sanitaria adeguata dei prodotti a base di  carne
nonche' l'identificazione dei prodotti dichiarati inadatti al consumo
umano e la destinazione di questi ultimi; 
     7) le condizioni d'immagazzinamento e di trasporto. 
     b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio; 
     c) procedere a qualsiasi altro controllo che reputi necessario 
     per appurare il rispetto  dei  requisiti  fissati  dal  presente
decreto; 
     d) accertare se un prodotto a base di carne sia stato fabbricato
con carni cui siano  stati  incorporati  altri  prodotti  alimentari,
additivi alimentari o condimenti, mediante  un'ispezione  adeguata  e
controllando che il prodotto in  questione  risponda  ai  criteri  di
produzione stabiliti dal produttore e, in  particolare,  che  la  sua
composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta, spe-
cie nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui  al
capitolo V, punto 4. 
   2. In qualsiasi momento l'autorita' competente deve  avere  libero
accesso alle celle frigorifere e a  tutti  i  locali  di  lavoro  per
verificare la rigorosa osservanza di queste disposizioni. 
                             CAPITOLO V 
            Confezionamento, imballaggio e etichettatura 
   1. Il confezionamento e l'imballaggio  devono  essere  autorizzati
nei  locali  a  tal  fine  previsti  ed   in   condizioni   igieniche
soddisfacenti. 
   Fatte salve le disposizioni del  decreto  legislativo  25  gennaio
1992 n. 108, il confezionamento e l'imballaggio devono  rispondere  a
tutte le norme igieniche e devono essere sufficientemente solidi  per
garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne. 
   2.  Il  confezionamento  o  l'imballaggio   non   possono   essere
riutilizzati per prodotti a base di carne,  ad  eccezione  di  taluni
speciali contenitori, quali la terracotta e il vetro, o la  plastica,
che  possono  essere  riutilizzati   previa   efficace   pulitura   e
disinfezione. 
   3. La  lavorazione  dei  prodotti  a  base  di  carne  nonche'  le
operazioni d'imballaggio possono aver luogo nello  stesso  locale  se
l'imballaggio presenta le caratteristiche di cui al punto 2 o se sono
soddisfatte le seguenti condizioni: 
     a) il locale deve essere sufficientemente ampio  e  disposto  in
modo da assicurare l'igiene delle operazioni; 
     b)  immediatamente  dopo  la  fabbricazione,  il  materiale   di
confezionamento  e  l'imballaggio  devono  essere  racchiusi  in   un
involucro sigillato, il quale deve  rimanere  protetto  da  eventuali
danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere  immagazzinato
in condizioni igieniche in un locale apposito; 
     c) i locali di deposito per i materiali  da  imballaggio  devono
essere protetti dalla  polvere  e  dai  parassiti  e  non  comunicare
attraverso l'atmosfera con locali  contenenti  sostanze  che  possano
contaminare le carni, le carni macinate, le preparazioni di carne o i
prodotti  a  base  di  carne.  Gli  imballaggi  non  possono   essere
depositati sul pavimento; 
     d) l'allestimento degli imballaggi e' effettuato  in  condizioni
igieniche prima dell'introduzione nel locale; e' ammessa una deroga a
questo requisito nel caso in  cui  l'imballaggio  viene  confezionato
automaticamente, purche' non esista alcun rischio  di  contaminazione
dei prodotti a base di carne; 
     e) gli imballaggi sono introdotti nel locale nel rispetto  delle
norme igieniche e sono impiegati  immediatamente.  Essi  non  possono
essere manipolati dal personale addetto alla  lavorazione  di  carni,
carni macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne  non
confezionati; 
     f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti a base di carne
devono essere trasferiti negli appositi locali di deposito. 
   4. Oltre a quanto prescritto dal decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 109 sul confezionamento o sull'etichetta dei prodotti a base
di carne devono figurare, in modo visibile e leggibile,  le  seguenti
indicazioni: 
     a)  qualora  non   risulti   chiaramente   dalla   denominazione
commerciale   del   prodotto,   o   dall'elenco   degli   ingredienti
conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 la specie
o le specie animali da cui le carni sono state ottenute; 
     b) una dicitura che consenta d'identificare un  quantitativo  di
prodotti ottenuti in  condizioni  tecnologiche  analoghe  e  tali  da
presentare gli stessi rischi; 
     c) per gli imballaggi non destinati al  consumatore  finale,  la
data di preparazione; 
     d) la denominazione commerciale  seguita  dal  riferimento  alla
norma o legislazione nazionale che l'autorizza. 
                             CAPITOLO VI 
                         Bollatura sanitaria 
  1. I prodotti a base di carne devono essere sottoposti a  bollatura
sanitaria, la quale viene effettuata nello stabilimento o nel  centro
di riconfezionamento al momento della fabbricazione o  immediatamente
dopo, in un punto chiaramente visibile  e  in  maniera  perfettamente
leggibile e indelebile e  in  caratteri  facilmente  decifrabili.  Il
bollo sanitario puo' essere  apposto  sul  prodotto  stesso  o  sulla
confezione, qualora il prodotto a base  di  carne  sia  provvisto  di
imballaggio  individuale  o  su  un'etichetta  apposta  a  sua  volta
sull'imballaggio conformemente a quanto disposto al punto 4,  lettera
b). Tuttavia, qualora un prodotto a base di carne venga  confezionato
ed imballato individualmente, e' sufficiente che il bollo sia apposto
sull'imballaggio. 
   2. Qualora i prodotti a  base  di  carne  provvisti  di  bollatura
sanitaria  conformemente  a  quanto  disposto  al  punto  1   vengano
successivamente imballati, il bollo  sanitario  deve  essere  apposto
anche su tale imballaggio. 
   3. In deroga ai punti 1 e 2, l'apposizione del  marchio  sanitario
sui prodotti a base di  carne,  contenuti  in  unita'  di  spedizione
palettizzate,  destinati  ad  essere  successivamente  trasformati  o
confezionati in uno stabilimento riconosciuto, non  e'  necessaria  a
condizione che: 
     a) sulla parte esterna delle unita' contenenti i prodotti a base
di carne venga apposto il  bollo  sanitario  conformemente  a  quanto
disposto al punto 4, lettera a); 
     b) lo stabilimento ricevente tenga  una  registrazione  separata
dei quantitativi, dei tipi e della provenienza dei prodotti a base di
carne ricevuti conformemente al presente punto; 
     c) sul  lato  esterno  del  grande  imballaggio  siano  indicati
chiaramente  il  luogo  di  destinazione  e  l'impiego  previsto  dei
prodotti a base di carne, salvo quando l'imballaggio e' trasparente. 
   Tuttavia, se un'unita' di spedizione di prodotti  confezionati  e'
contenuta  in  un  imballaggio  trasparente,   il   bollo   sanitario
sull'imballaggio non e' richiesto qualora  tale  bollo  sui  prodotti
confezionati sia chiaramente visibile attraverso l'imballaggio. 
   4. a) il bollo sanitario deve recare le  seguenti  indicazioni,  -
racchiuse in un contorno ovale: 
    1) sia: 
      aa) nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali  del  paese
speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B - DK - D - EL - E -  F
- IRL - I - L - NL - P - UK, seguite  dal  numero  di  riconoscimento
dello stabilimento, ovvero, conformemente alle modalita' da stabilire
in  applicazione  dell'articolo  17,  lettera  b),  del   centro   di
riconfezionamento,  eventualmente  con  un  numero  di   codice   che
specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento e'  stato
riconosciuto; 
     aaa) nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE -  EOF
- EWG - EOK - EEC - EEG; 
    2) oppure: 
      aa) nella parte superiore,  il  nome  del  paese  speditore  in
lettere maiuscole; 
     aaa) al centro, il numero di riconoscimento dello  stabilimento,
ovvero conformemente alle  modalita'  da  stabilire  in  applicazione
dell'articolo  17,  lettera  b),  del  centro  di  riconfezionamento,
eventualmente con un numero di  codice  che  specifichi  il  tipo  di
prodotto per il quale lo stabilimento e' stato riconosciuto; 
     aaaa) nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF
- EWG - EOK - EEC - EEG; 
     b) il bollo sanitario puo' essere  apposto  con  un  tampone  ad
inchiostro   o   a   fuoco   sul   prodotto,   sulla   confezione   o
sull'imballaggio,  oppure  essere  stampato  o   collocato   su   una
etichetta. Se e'  apposto  sull'imballaggio,  deve  essere  distrutto
all'apertura dell'imballaggio. La  mancata  distruzione  del  marchio
puo' essere tollerata soltanto se l'imballaggio 'viene  distrutto  al
momento  dell'apertura.  Per  i  prodotti  contenuti  in   recipienti
ermeticamente chiusi  il  bollo  deve  essere  applicato  in  maniera
indelebile sul coperchio o sulla scatola; 
     c) la bollatura sanitaria puo' consistere anche in una targhetta
di materiale  resistente  fissata  in  modo  da  essere  inamovibile,
conforme a tutte le  norme  igieniche  e  contenente  le  indicazioni
precisate alla lettera a). 
                            CAPITOLO VII 
                      Magazzinaggio e trasporto 
  1. I prodotti a base  di  carne  devono  essere  immagazzinati  nei
locali previsti nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a). 
   Tuttavia,  i  prodotti  a  base  di  carne,  che  possono   essere
conservati a temperatura ambiente, possono  essere  immagazzinati  in
depositi costruiti con  materiali  solidi,  facili  da  pulire  e  da
disinfettare, autorizzati dall'autorita' competente, ai  sensi  della
legge 30 aprile 1962, n. 283. 
   2. I prodotti a base di carne per cui  sono  indicate  determinate
temperature di immagazzinamento conformemente all'articolo  7,  comma
2, devono essere conservati a tali temperature. 
   3. I prodotti a base di carne devono essere spediti  in  modo  che
durante il trasporto siano protetti  da  contaminazione  o  eventuali
danni, tenuto conto della durata e dei mezzi  di  trasporto,  nonche'
delle condizioni atmosferiche. 
   4. I  prodotti  a  base  di  carne,  ove  occorra,  devono  essere
trasportati in veicoli attrezzati in modo da assicurare il  trasporto
a temperature appropriate, in particolare rispettando le  temperature
indicate conformemente all'articolo 7, comma 2. 
                            CAPITOLO VIII 
Condizioni specifiche per  i  prodotti  pastorizzati  o  sterilizzati
            contenuti in recipienti ermeticamente chiusi 
    A. Oltre a soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato  A,
gli stabilimenti che fabbricano prodotti pastorizzati o sterilizzati 
contenuti in recipienti ermeticamente chiusi 
    1. debbono disporre di: 
      a) un impianto che consenta di avviare igienicamente le scatole
da conserva verso il reparto di lavoro: 
      b) un dispositivo  per  l'accurata  pulizia  delle  scatole  da
conserva immediatamente prima del riempimento; 
      c) un dispositivo per il lavaggio con acqua potabile abbastanza
calda per eliminare i grassi dai recipienti dopo la chiusura ermetica
e prima della sterilizzazione in autoclave; 
      d) un locale adatto, un luogo o  un  impianto  appropriato  per
raffreddare e asciugare i recipienti dopo il trattamento termico; 
      e) impianti per l'incubazione dei prodotti a base di  carne  in
recipienti ermeticamente chiusi e prelevati come campioni; 
      f) apparecchiature  apposite  per  verifi'care  la  tenuta  dei
recipienti e il loro stato di conservazione; 
    2. devono provvedere affinche': 
      a) i  recipienti  ermeticamente  chiusi  siano  estratti  dagli
apparecchi  di  riscaldamento  ad  una  temperatura  sufficientemente
elevata per garantire la  rapida  evaporazione  dell'umidita'  e  non
vengano manipolati prima di essere completamente asciutti; 
      b)  i  recipienti  che  presentano  formazione  di  gas   siano
sottoposti ad un esame complementare; 
      c) i termometri di cui sono munite le  apparecchiature  per  il
trattamento termico siano verificati con termometri tarati; 
      d) i recipienti siano: 
      1) scartati se danneggiati o difettosi; 
      2) scartati o puliti se puliti  non  sono  e,  nel  caso  delle
scatole, pulite con cura immediatamente prima del riempimento con  il
dispositivo di pulizia  di  cui  al  punto  1,  lettera  b);  non  e'
consentito l'uso di acqua stagnante; 
      3) se del caso: messi a sgocciolare per  un  periodo  di  tempo
sufficiente dopo la pulizia e prima del riempimento; 
      4) se del  caso,  dopo  la  chiusura  ermetica  e  prima  della
sterilizzazione in autoclave, lavati con il dispositivo  di  lavaggio
con acqua potabile, eventualmente abbastanza calda  per  eliminare  i
grassi, di cui 'al punto l, lettera c); 
      5) dopo il trattamento termico, sottoposti a raffreddamento  in
acqua che soddisfi i requisiti di cui al punto B, quinto trattino; 
      6) prima o dopo il trattamento termico, manipolati in modo tale
da evitare qualsiasi danno o contaminazione. 
    B. Il conduttore o  il  gestore  dello  stabilimento  in  cui  si
fabbricano prodotti a  base  di  carne  in  recipienti  ermeticamente
chiusi, devono inoltre accertarsi, mediante sondaggio, che: 
     a) si applichi, per i prodotti a  base  di  carne  destinati  ad
essere immagazzinati a  temperatura  ambiente,  un  procedimento  che
consenta di ottenere un valore Fc uguale o superiore a 3,00,  a  meno
che non sia stata ottenuta la stessa stabilita' del prodotto mediante
salatura in profondita', o si segua un  procedimento  termico  almeno
equivalente ad una pastorizzazione, i cui parametri  siano  approvati
dall'autorita' competente; 
     b) i recipienti vuoti soddisfino alle norme di produzione; 
     c)  si  controlli  la  produzione  giornaliera,  ad   intervalli
precedentemente fissati,  al  fine  di  garantire  l'efficacia  della
chiusura. A tal fine devono essere disponibili attrezzature  adeguate
per  l'esame  delle  sezioni  perpendicolari   delle   orlature   dei
recipienti chiusi; 
     d) si effettuino i  necessari  controlli  e  in  particolare  si
utilizzino dispositivi di controllo per assicurarsi che i  recipienti
abbiano subito un trattamento termico adeguato; 
     e) si effettuino i controlli necessari per garantire che l'acqua
di raffreddamento contenga un residuo di cloro dopo  l'utilizzazione.
Tuttavia puo' essere concessa una deroga a detto requisito se l'acqua
soddisfa alle condizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236; 
     f) si eseguano prove d'incubazione di sette giorni a 37 °C o  di
dieci giorni a 35 °C su  prodotti  a  base  di  carne  conservati  in
recipienti ermeticamente  chiusi  che  hanno  subito  un  trattamento
termico; 
     g)  che  i  prodotti  pastorizzati  conservati   in   recipienti
ermeticamente   chiusi,    soddisfino    a    criteri    riconosciuti
dall'autorita' competente. 
    C. L'autorita' competente puo' consentire l'aggiunta di  determi-
nate sostanze all'acqua delle autoclavi  per  evitare  la  corrosione
delle scatole per  conserve  nonche'  per  addolcire  e  disinfettare
l'acqua. 
   Per il raffreddamento  dei  recipienti  sottoposti  a  trattamento
termico, l'autorita' competente puo' consentire  l'uso  di  acqua  in
circolazione continua. Quest'acqua deve essere filtrata e trattata al
cloro o sottoposta ad altro trattamento approvato.  Scopo  di  questo
trattamento e' di ottenere che l'acqua riciclata soddisfi le norme di
cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236  in  modo  che  essa  non  possa
contaminare i prodotti e costituire un rischio per la salute umana. 
   L'acqua in circolazione continua  deve  trovarsi  in  un  circuito
chiuso di modo che sia impossibile utilizzarla per altri fini. 
   Sempre che non ci siano rischi di contaminazione,  al  termine  di
tutte le operazioni i pavimenti possono  essere  puliti  con  l'ecqua
utilizzata  per  raffreddare  i  recipienti  o  con   l'acqua   delle
autoclavi. 
                             CAPITOLO IX 
      Condizioni speciali per i piatti cucinati a base di carne 
  Oltre a soddisfare alle condizioni generali di cui all'allegato A e
ai capitoli I, II e III del presente allegato: 
    1.  gli  stabilimenti  che  fabbricano  piatti  cucinati  debbono
disporre  di  un  locale  separato   per   la   preparazione   e   il
confezionamento dei piatti cucinati;  tale  locale  separato  non  e'
obbligatorio quando i prodotti a base di carne  e  le  carni  vengono
manipolati in momenti diversi, sempreche'  i  locali  utilizzati  per
tali operazioni vengano puliti e disinfettati  ogni  volta  che  sono
stati utilizzati per un nuovo tipo di prodotto; 
    2. a) il prodotto a base di carne di cui e'  composto  il  piatto
cucinato deve essere, subito dopo la cottura: 
      1) mescolato immediatamente agli altri ingredienti, in modo che
il tempo in cui la temperatura  del  prodotto  a  base  di  carne  e'
compresa tra 10 °C e 63 °C sia ridotto al minimo; 
      2) oppure refrigerato ad una temperatura inferiore o  uguale  a
10 ›C prima di essere mescolato con gli altri ingredienti; 
      b) il prodotto a base di carne  e  il  piatto  cucinato  devono
essere refrigerati ad una temperatura al centro inferiore o uguale  a
10 ›C per un periodo di tempo che non  superi  le  due  ore  dopo  la
cottura e portati quanto prima  alla  temperatura  di  magazzinaggio.
Tuttavia l'autorita' competente puo' consentire allo stabilimento  di
derogare al periodo di due ore, qualora  un  periodo  di  tempo  piu'
lungo  sia  giustificato  per  motivi  connessi  alla  tecnologia  di
produzione  applicata,  purche'  sia  garantita  la  salubrita'   del
prodotto finale; 
      c) se necessario, il piatto cucinato deve  essere  congelato  o
surgelato immediatamente dopo il raffreddamento; 
    3. l'etichettatura dei piatti cucinati deve  essere  conforme  al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.  Ai  fini  del  presente
decreto, l'elenco degli  ingredienti  deve  comprendere  la  menzione
delle specie animali. 
   Su uno dei lati esterni  della  confezione  del  piatto  cucinato,
oltre alle altre indicazioni gia' previste, deve essere scritta molto
chiaramente la data di fabbricazione; 
    4. i risultati dei vari controlli che il conduttore o il  gestore
deve effettuare sono conservati per  essere  presentati  e  qualsiasi
richiesta dell'autorita' competente per un periodo minimo  che  sara'
fissato dall'autorita' competente  in  base  alla  deperibilita'  del
prodotto.