ALLEGATO II (1) 1. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI LEGATI ALLA GUIDA DI UN AUTOVEICOLO Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le seguenti disposizioni valgono sia per le categorie che le sottocategorie, tranne quando queste ultime sono esplicitamente menzionate. 1. Preambolo I conducenti di qualsiasi veicolo a motore dovranno avere, ai fini di una guida sicura, le conoscenze, le capacita' e i comportamenti che consentano loro di: - riconoscere i pericoli generali dalla circolazione e valutarne la gravita'; - avere la perfetta padronanza del loro veicolo per non dar luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino; - osservare le norme di legge in maniera di circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico; - individuare i difetti tecnici piu' importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio; - tener conto di tutti i fattori che influiscono sul comportamento dei conducenti (alcole, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacita' necessarie alla sicurezza della guida; - contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti, in particolare dei piu' deboli e dei piu' esposti, mediante un atteggiamento attento alla personalita' altrui. 2. Conoscenze I conducenti dovranno poter dimostrare di possedere una conoscenza ed una buona comprensione nei seguenti campi: 2.1. l'importanza della vigilanza e degli atteggiamenti nei confronti degli altri utenti; 2.2. gli elementi meccanici legati alla sicurezza della guida; poter riconoscere le difettosita' piu' correnti che possono pregiudicare, segnatamente, il sistema di direzione (sterzo), di sospensione, di frenatura, i pneumatici, le luci, i proiettori, gli indicatori di direzione, i catadiottri, i retrovisori, i tergicristalli, i lavavetri, il sistema di scappamento e le cinture di sicurezza; 2.3. i piu' importanti principi relativi all'osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, alla distanza di frenatura e alla tenuta di strada del veicolo in varie condizioni meteorologiche e secondo lo stato delle carreggiate; 2.4. le funzioni di percezione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, e le modifiche nel comportamento del conducente, legate agli effetti dell'alcole, delle droghe e dei medicinali, degli stati emotivi e della stanchezza; 2.5. i rischi specifici legati all'inesperienza degli altri utenti della strada, alle categorie di utenti piu' esposte, come i bambini, i pedoni, i ciclisti e le persone che hanno una mobilita' ridotta; 2.6. i rischi inerenti alla circolazione ed alla guida dei vari tipi di veicoli e alle diverse condizioni di visibilita' dei loro conducenti; 2.7. i rischi legati ai diversi stati della carreggiata, e segnatamente alle loro variazioni con le condizioni atmosferiche, con l'ora del giorno o della notte; 2.8. le caratteristiche dei diversi tipi di strade e le disposizioni di legge che ne derivano; 2.9. i dispositivi di sicurezza dei veicoli, segnatamente l'utilizzazione delle cinture di sicurezza e i dispositivi di sicurezza riguardanti i bambini; 2.10. le norme di utilizzazione del veicolo in relazione con l'ambiente (uso appropriato del segnalatore acustico, consumo, moderato di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.); 2.11. le norme di legge in materia di circolazione stradale, in particolare quelle riguardanti la segnaletica, le regole di precedenza e le limitazioni di velocita'; (1) Le voci inerenti le sottocategorie di cui all'art. 3 comma 2 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 1996. 2.12. la normativa relativa ai documenti amministrativi connessi con l'utilizzazione del veicolo; 2.13. le disposizioni generali indicanti quale comportamento deve adottare il conducente in caso di incidente (collocare segnali, avvertire a dare l'allarme) nonche' le misure che esso puo' prendere, se del caso, per soccorrere le vittime di incidenti statali; 2.14. i fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate. 3. Capacita' Le prescrizioni che seguono valgono sempreche' siano compatibili con le caratteristiche del veicolo. 3.1. I conducenti dovranno essere capaci di prepararsi ad una guida sicura: 3.1.1. verificando lo stato dei pneumatici, delle luci e dei proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione e del segnalatore acustico; 3.1.2. effettuando le necessarie regolazioni al fine di assumere una posizione corretta al posto di guida; 3.1.3. regolando i retrovisori e aggiustando la cintura di sicurezza; 3.1.4. controllando la cintura delle porte. 3.2. I conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i comandi del veicolo: - il volante - l'acceleratore - la frizione - il cambio - il freno a mano e a pedale nelle seguenti condizioni: 3.2.1. avviando il motore e partendo senza scosse (sia in piano, che in salita o in discesa); 3.2.2. accelerando fino ad una velocita' conveniente mantenendo il veicolo su una traiettoria rettilinea anche durante i cambi di velocita'; 3.2.3. adattando la velocita' al momento di un cambio di direzione ad un incrocio a destra o a sinistra, eventualmente in spazi limitati, e controllando la traiettoria del veicolo; 3.2.4. effettuando una retromarcia, mantenendo una traiettoria rettilinea ed utilizzando la corsia adatta per effettuare la svolta a destra o a sinistra ad un incrocio; 3.2.5. invertendo la marcia utilizzando la marcia avanti e la retromarcia; 3.2.6. frenando per arrestarsi con precisione, utilizzando, se necessario, la capacita' massima di frenatura del veicolo; 3.2.7. parcheggiando il veicolo e lasciando un posto di parcheggio (parellelo, obliquo o perpendicolare) in marcia avanti e in retromarcia, sia in piano che in salita e in discesa. 3.3. Nelle condizioni indicate al punto 3.2, i conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i seguenti comandi secondari del veicolo: tergicristalli, lavavetri, dispositivi antiappannamento e di regolazione dell'aerazione o del riscaldamento, illuminazione, ecc. 4. Comportamenti 4.1. I conducenti dovranno poter effettuare tutte le manovre ordinarie in situazioni di circolazione normali, con perfetta sicurezza, osservando tutte le precauzioni richieste: 4.1.1. facendo attenzione (anche con l'aiuto dei retrovisori) al profilo della strada, alla segnaletica, ai rischi presenti o prevedibili; 4.1.2. comunicando con gli altri utenti della strada mediante i segnali autorizzati; 4.1.3. reagendo efficacemente in caso di pericolo alle effettive situazioni di rischio; 4.1.4. rispettando le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale nonche' le istruzioni delle persone autorizzate a regolare la circolazione; 4.1.5. rispettando gli altri utenti della strada. 4.2. I conducenti dovranno inoltre possedere, in talune situazioni del traffico, la capacita' richiesta per potere con tutta sicurezza: 4.2.1. lasciare il ciglio del marciapiede e/o il posto di parcheggio; 4.2.2. circolare occupando una corretta posizione sulla carreggiata ed adattando la velocita' alle condizioni del traffico e al tracciato della strada; 4.2.3. mantenere le distanze tra veicoli; 4.2.4. cambiare corsia; 4.2.5. superare veicoli in parcheggio ed in sosta, come pure ostacoli vari; 4.2.6. incrociare veicoli, anche in passaggi stretti; 4.2.7. effettuare sorpassi in varie situazioni; 4.2.8. abbordare ed attraversare passaggi a livello; 4.2.9. abbordare ed attraversare intersezioni; 4.2.10. effettuare la svolta a destra e a sinistra alle intersezioni o per lasciare la carreggiata; 4.2.11. prendere le necessarie precauzioni lasciando il veicolo. 5. Prescrizioni specifiche per la guida dei veicoli delle categorie A, B, C, D, B + E, C + E e D + E 5.1. Categoria A I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno inoltre saper: 5.1.1. aggiustare il casco e verificare gli altri dispositivi di sicurezza propri di questo tipo di veicolo; 5.1.2. sollevare il cavalletto centrale o la stampella laterale del motociclo e spostare il veicolo senza l'ausilio del motore, camminandovi accanto; 5.1.3. posteggiare la motocicletta issandola sul cavalletto o sulla stampella; 5.1.4. effettuare un'inversione ad U; 5.1.5. conservare l'equilibrio del veicolo a varie velocita', anche a bassa velocita', e in svariante situazioni di guida, anche in occasione del trasporto di un passeggero; 5.1.6. inclinare in curva. 5.2. Categorie C, D, C + E e D + E I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno dimostrare di possedere conoscenza e buona comprensione nei seguenti campi: 5.2.1. ostacolo della visibilita', per il conducente e per gli altri utenti, dovuto alle caratteristiche del loro veicolo; 5.2.2. influenza del vento sulla traiettoria del veicolo; 5.2.3. normativa in materia di pesi e dimensioni; 5.2.4. normativa relativa alle ore di riposo e alle ore di guida, nonche' utilizzazione del cronotachigrafo; 5.2.5. principi di funzionamento dei sistemi di frenatura e del rallentatore; 5.2.6. precauzioni da prendere nei sorpassi per i rischi connessi con gli spruzzi d'acqua e di fango; 5.2.7. lettura di una carta stradale. Inoltre, essi dovranno essere capaci di: 5.2.8. verificare l'assistenza di frenatura e di sterzo (servo sistemi); 5.2.9. utilizzare i vari sistemi di frenatura; 5.2.10. utilizzare i sistemi di riduzione della velocita' diversi dai freni; 5.2.11. adattare la traiettoria del loro veicolo in curva, tenuto conto della sua lunghezza e degli sbalzi anteriori e posteriore del medesimo. 5.3. Categorie B, B + E, C, C + E e D + E I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno: 5.3.1. conoscere i fattori di sicurezza concernenti il carico del loro veicolo. 5.4. Categorie B + E, C + E e D + E I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno essere capaci di: 5.4.1. procedere all'agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e al suo sganciamento da quest'ultima. 5.5. Categoria D I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno dimostrare di possedere la conoscenza: 5.5.1. delle norme regolamentari relative alle persone trasportate; 5.5.2. del comportamento da assumere in caso di incidente; 5.5.3. essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni particolari relative alla sicurezza del veicolo. 6. Utilizzazione del veicolo Ogni conducente dovra' saper utilizzare il proprio veicolo su vari tipi di strade, tanto in zona urbana quanto in aperta campagna, in svariate condizioni (atmosferiche, di luminosita', di densita' di traffico, ecc.) II. REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA Gli Stati membri adotteranno le necessarie disposizioni per accertare che i futuri conducenti abbiano effettivamente le conoscenze, le capacita' e i comportamenti connessi con la guida di un autoveicolo. L'esame istituito a tal fine dovra' comportare: - una prova di verifica delle conoscenze; - una prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti. Tale esame dovra' svolgersi nelle condizioni indicate in appresso. 7. Prova di verifica delle conoscenze 7.1. Forma La forma sara' scelta in modo da permettere di accertare che il candidato possegga le necessarie conoscenze relative alle materie indicate nei punti 2 e 5 del presente allegato. Il candidato ad una categoria di patente che sia gia' titolare di un'altra categoria puo' essere dispensato dalle disposizioni comuni di cui al punto 7 del presente allegato. 7.2. Contenuto della prova riguardante tutte le categorie di veicoli Nell'elenco che segue, si fa riferimento al punto 2 del presente allegato. 7.2.1. La prova vertera' obbligatoriamente si ciascuno dei punti elencati nell'ambito dei seguenti argomenti, mentre il contenuto per singolo punto e' lasciato all'iniziativa di ciascuno Stato membro. 7.2.1.1. norme di legge in materia di circolazione stradale punto 2.11; 7.2.1.2. il conducente punti 2.1 e 2.4; 7.2.1.3. la strada punti 2.3, 2.7 e 2.8; 7.2.1.4. gli altri utenti della strada punti 2.5 e 2.6; 7.2.1.5. regolamento generale e varie punti 2.12, 2.13 e 2.14. 7.2.2. La prova prevista al precedente punto 7.2.1 sara' integrata da un controllo aleatorio relativamente ad uno dei punti seguenti: 2.2, 2.9 e 2.10 concernenti il veicolo. 7.3. Disposizioni specifiche riguardanti le categorie C, D, C + E e D + E La prova prevista al precedente punto 7.2 sara' integrata per i candidati alla guida dei veicoli delle categorie C, D, C + E e D + E: 7.3.1. da un controllo obbligatorio concernente i seguenti punti che si riferiscono al punto 5 del presente allegato. 7.3.1.1. Categorie C, D, C + E e D + E punti 5.2.3 (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E), 5.2.4 (eccettuata l'utilizzazione del cronotachigrafo prevista al punto 9.1.3.1) e 5.2.5 (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E) 7.3.1.2. Categoria D punti 5.5.1 e 5.5.2 7.3.2. da un controllo aleatorio vertente su uno dei punti seguenti: 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.6. 8. Prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti 8.1. Veicolo e suo equipaggiamento 8.1.1. La guida di un veicolo munito di cambio di velocita' manuale e' subordinata al superamento di un esame di controllo delle capacita' e dei comportamenti, sostenuto su un veicolo munito di cambio di velocita' manuale. Se il candidato sostiene l'esame di controllo delle capacita' e dei comportamenti su un veicolo munito di cambio di velocita' automatico, cio' deve essere indicato su ogni patente rilasciata in base a tele esame. Ogni patente di guida recante tale menzione potra' essere utilizzata solo per la guida di un veicolo munito di cambio di velocita' automatico. Per "veicolo munito di cambio di velocita' automatico" si intende un veicolo nel quale solo un'azione sull'acceleratore o sul freno permette di far variare la demoltiplicazione tra motore e ruote. 8.1.2. I veicoli sui quali devono essere sostenute le prove di controllo delle capacita' e dei comportamenti devono soddisfare i seguenti criteri minimi. Gli Stati membri possono prevedere requisiti piu' vincolanti per tali criteri o aggiungerne altri. Categoria A - accesso graduale (articolo 6, paragrafo 2, prima fase): motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cm3 che raggiunge una velocita' di almeno 100 km/h (1); - accesso diretto (articolo 6, paragrafo 2, seconda fase): motociclo senza sidecar avente una potenza di almeno 35 kW; Categoria B veicolo della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 100 km/h; Categoria B + E complesso composto di un veicolo d'esame della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia di almeno 1000 kg, che raggiunge la velocita' di 100 km/h e che non rientra nella categoria B; Categoria C veicolo della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10000 kg ed una lunghezza di almeno 7 m, che raggiunge la velocita' di 80 km/h; Categoria C + E vale a dire autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri, che raggiunge la velocita' di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata e' di almeno 18000 kg e la lunghezze di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h; Categoria D veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h; Categoria D + E complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non deve essere inferiore a 1250 kg e che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h; (1) Il candidato di eta' inferiore a 18 anni deve comunque sostenere l'esame di controllo delle capacita' e dei comportamenti su un motociclo di cilindrata fino a 125 cm3 e di potenza massima non superiore a 11 kW. Se le caratteristiche tecniche del motociclo fossero inferiori a 120 cm3 e 100 km/h, allora la patente rilasciata sara' limitata alla guida di motocicli di cilindrata fino a 125 cm3 e di potenza massima non superiore a 11 kW. Sottocategorie Sottocategoria A1 motociclo senza sidecar con cilindrata non inferiore a 75 cm3; Sottocategoria B1 triciclo o quadriciclo a motore che deve raggiungere una velocita' di almeno 60 km/h; Sottocategoria C1 veicolo della sottocategoria C1 la cui massa massima autorizzata non e' inferiore a 4000 kg e che deve raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h; Sottocategoria C1 + E complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' di almeno 2000 kg, con una lunghezza di almeno 8 metri e che raggiunge una velocita' di almeno 80 km/h; Sottocategoria D1 veicolo della sottocategoria D1 che deve raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h; Sottocategoria D1 + E complesso costituito da un veicolo d'esame della sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non e' inferiore a 1 250 kg e che deve raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h; 8.2. Capacita' e comportamenti che saranno verificati in sede di prova Le seguenti disposizioni valgono sempre che siano compatibili con le caratteristiche del veicolo. 8.2.1. Preparazione del veicolo I candidati dovranno dimostrare di essere capaci di accingersi ad una guida sicura soddisfacendo obbligatoriamente alle prescrizioni seguenti che si riferiscono al punto 3.1 del presente allegato. Punti 3.1.2, 3.1.3 (per quanto riguarda la cintura di sicurezza, soltanto se prevista dalla legislazione) e 3.1.4. 8.2.2. Padronanza tecnica del veicolo I candidati sovranno dimostrare di essere capaci di utilizzare i commandi del veicolo soddisfacendo obbligatoriamente all'effettuazione corretta delle seguenti operazioni e manovre che si riferiscono al punto 3.2 del presente allegato. Punti 3.2.1 (partenza in piano e, possibilmente, in salita), 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.6 (eccettuata l'utilizzazione della capacita' massima di frenatura del veicolo che e' prevista al punto 10.1.1). Le manovre di cui ai punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.7 saranno esaminate per sondaggio (almeno due manovre sull'insieme dei tre punti, una delle quali comportante una retromarcia). Le manovre previste al punto 3.2.5 potranno non essere verificate per le categorie di veicoli C, D, B + E, C + E e D + E. I candidati al conseguimento di una patente per queste ultime categorie dovranno effettuare obbligatoriamente una retromarcia, descrivendo una curva il cui tracciato sara' lasciato all'iniziativa degli Stati membri. 8.2.3. Comportamenti nel traffico I candidati dovranno effettuare obbligatoriamente tutte le seguenti operazioni che si riferiscono al paragrafo 4 del presente allegato in normali situazioni di circolazione, con perfetta sicurezza e con le precauzioni richieste. Punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9 e 4.2.10, nonche' le operazioni previste ai punti 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8 qualora se ne presenti l'occasione. 8.3. Disposizioni specifiche concernenti le categorie A, C, D, C + E, D + E I candidati alla guida dei veicoli delle categorie A, C, D, C + E e D + E dovranno effettuare obbligatoriamente, oltre alle operazioni suindicate, quelle che si riferiscono al punto 5 del presente allegato e che sono riportate qui di seguito. 8.3.1. Categoria A Punti 5.1.2 (sollevare il cavalletto di stazionamento o la stampella laterale della moto ed eventualmente spostare il veicolo senza l'ausilio del motore, camminandovi accanto), 5.1.3 e 5.1.6. L'aggiustamento del casco sara' verificato qualora il casco sia obbligatorio per legge. Per le verifiche di cui al punto 5.1.1 si procedera' in modo aleatorio. La conservazione dell'equilibrio (punto 5.1.5) verra' verificata obbligatoriamente a varie velocita', anche a bassa velocita', e in svariate situazioni di guida, ad eccezione del trasporto di passeggeri di cui al punto 9.1.2.1. 8.3.2. Categorie C, D, C + E, D + E Punti 5.2.8, 5.2.9 (salvo C1 e D1), 5.2.10 (salvo C1 e D1) e 5.2.11 (salvo C1 e D1). 8.3.3. Categoria D Punto 5.5.3. 9. Prova di verifica delle conoscenze o prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti 9.1. Le capacita' ed i comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati saranno oggetto di esame obbligatorio, ma e' lasciato all'iniziativa degli Stati membri fissare se lo saranno nel corso della prova di verifica delle conoscenze o nel corso della prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti. 9.1.1. Tutte le categorie 9.1.1.1. verifiche, aleatorie, dello stato: dei penumatici, delle luci e dei proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione e del segnalatore acustico. 9.1.1.2. necessarie precauzioni da prendere lasciando il veicolo. 9.1.2. Categoria A 9.1.2.1. conservazione dell'equilibrio in caso di trasporto di un passeggero. 9.1.3. Categorie C, D, C + E, D + E 9.1.3.1. utilizzazione del cronotachigrafo. 9.1.4. Categoria C + E 9.1.4.1. agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e suo sganciamento da quest'ultima; 9.1.4.2. sicurezza del carico del veicolo. 10. Prova facoltativa di controllo delle capacita' e dei comportamenti Nel corso della prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti potranno essere esaminati capacita' e comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati. 10.1. Tutte le categorie 10.1.1. utilizzazione della capacita' massima di frenatura del veicolo. 10.2. Categoria A 10.2.1. inversione di marcia aU. 10.3. La lettura di una carta stradale potra' essere controllata in sede di prova di verifica delle conoscenze o in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti (salvo per C1, C1 + E, D1 e D1 + E). 11. Valutazione della prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti In ciascuna delle situazioni di guida, la valutazione vertera' sull'abilita' dimostrata dal candidato nel manovrare i diversi comandi del veicolo e sulla padronanza di cui lo stesso dara' prova nell'inserirsi nella circolazione con perfetta sicurezza. Nel corso della prova, l'esaminatore dovra' avvertire una sensazione di sicurezza. Gli errori di guida o un comportamento pericoloso che pregiudichino la sicurezza immediata del veicolo d'esame, dei suoi passeggeri o degli altri utenti della strada, che abbiamo richiesto o meno l'intervento dell'esaminatore o dell'accompagnatore, comporteranno il fallimento della prova. L'esaminatore sara' tuttavia libero di decidere se convenga o meno condurre a termine la prova pratica. Gli esaminatori devono aver ricevuto una formazione per valutare correttamente la capacita' dei candidati a guidare con tutta sicurezza. Il lavoro degli esaminatori deve essere controllato e supervisionato da un'autorita' autorizzata dallo Stato membro affinche' le disposizioni relative alla valutazione degli errori vengano applicate correttamente ed in modo omogeneo, conformemente alle norme definite nel presente allegato. 12. Durata dell'esame La durata dell'esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per la valutazione delle capacita' e dei comportamenti prescritta ai precedenti punti 8 e 9. Il tempo minimo di guida dedicato al controllo dei comportamenti non dovra' in nessun caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, B, B + E, e 45 minuti per le altre categorie. 13. Luogo dell'esame La parte dell'esame destinata a valutare la padronanza tecnica del veicolo puo' svolgersi su un terreno speciale. Quella destinata a valutare i comportamenti nella circolazione avra' luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati, su strade di rapido transito e su autostrade, nonche' sulle strade urbane, presentanti i vari tipi di difficolta' che un conducente potrebbe incontrare. E' auspicabile che l'esame possa svolgersi in diverse condizioni di densita' del traffico. 14. I veicoli utilizzati per la prova di verifica dei comportamenti e delle capacita' messi in circolazione anteriormente al 31 luglio 1991 potranno essere utilizzati dopo tale data soltanto per un periodo di tempo non superiore a tre anni se non sono conformi ai criteri fissati per simili veicoli nel presente allegato, punto 8.1.2.