(all. 2 - art. 1)
                           ALLEGATO II (1)
1. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI LEGATI ALLA GUIDA DI UN
   AUTOVEICOLO
   Ai fini  dell'applicazione  del  presente  allegato,  le  seguenti
   disposizioni  valgono  sia per le categorie che le sottocategorie,
   tranne quando queste ultime sono esplicitamente menzionate.
1.       Preambolo
         I conducenti di qualsiasi veicolo a motore dovranno avere,
         ai fini di una guida sicura, le conoscenze, le capacita' e i
         comportamenti che consentano loro di:
         - riconoscere i pericoli generali dalla circolazione e
         valutarne la gravita';
         - avere la perfetta padronanza del loro veicolo per non dar
         luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera  adeguata
         qualora tali situazioni si presentino;
         - osservare le norme di legge in maniera di circolazione
         stradale,   segnatamente   quelle  che  hanno  lo  scopo  di
         prevenire  gli  incidenti  stradali  e   di   garantire   la
         scorrevolezza del traffico;
         - individuare i difetti tecnici piu' importanti del loro
         veicolo,  segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza,
         e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio;
         - tener conto di tutti i fattori che influiscono sul
         comportamento dei conducenti (alcole, fatica, difetti  della
         vista,  ecc.)  per  conservare appieno l'uso delle capacita'
         necessarie alla sicurezza della guida;
         - contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti, in
         particolare dei piu' deboli e dei piu' esposti, mediante  un
         atteggiamento attento alla personalita' altrui.
2.       Conoscenze
         I conducenti dovranno poter dimostrare di possedere una
         conoscenza ed una buona comprensione nei seguenti campi:
2.1.     l'importanza della vigilanza e degli atteggiamenti nei
         confronti degli altri utenti;
2.2.     gli elementi meccanici legati alla sicurezza della guida;
         poter  riconoscere le difettosita' piu' correnti che possono
         pregiudicare,  segnatamente,   il   sistema   di   direzione
         (sterzo),  di  sospensione,  di  frenatura, i pneumatici, le
         luci,  i  proiettori,  gli  indicatori   di   direzione,   i
         catadiottri,  i  retrovisori, i tergicristalli, i lavavetri,
         il sistema di scappamento e le cinture di sicurezza;
2.3.     i piu' importanti principi relativi all'osservanza delle
         distanze  di  sicurezza  tra  veicoli,  alla   distanza   di
         frenatura  e  alla  tenuta  di  strada  del veicolo in varie
         condizioni  meteorologiche  e   secondo   lo   stato   delle
         carreggiate;
2.4.     le funzioni di percezione, valutazione e decisione, in
         particolare   tempi   di   reazione,   e  le  modifiche  nel
         comportamento   del   conducente,   legate   agli    effetti
         dell'alcole,  delle  droghe  e  dei  medicinali, degli stati
         emotivi e della stanchezza;
2.5.     i rischi specifici legati all'inesperienza degli altri
         utenti  della strada, alle categorie di utenti piu' esposte,
         come i bambini, i pedoni, i ciclisti e le persone che  hanno
         una mobilita' ridotta;
2.6.     i rischi inerenti alla circolazione ed alla guida dei vari
         tipi di veicoli e alle diverse condizioni di visibilita' dei
         loro conducenti;
2.7.     i rischi legati ai diversi stati della carreggiata, e
         segnatamente   alle   loro   variazioni  con  le  condizioni
         atmosferiche, con l'ora del giorno o della notte;
2.8.     le caratteristiche dei diversi tipi di strade e le
         disposizioni di legge che ne derivano;
2.9.     i dispositivi di sicurezza dei veicoli, segnatamente
         l'utilizzazione delle cinture di sicurezza e  i  dispositivi
         di sicurezza riguardanti i bambini;
2.10.    le norme di utilizzazione del veicolo in relazione con
         l'ambiente   (uso   appropriato  del  segnalatore  acustico,
         consumo, moderato di carburante, limitazione delle emissioni
         inquinanti, ecc.);
2.11.    le norme di legge in materia di circolazione stradale, in
         particolare quelle riguardanti la segnaletica, le regole  di
         precedenza e le limitazioni di velocita';

(1) Le voci inerenti le sottocategorie di cui all'art. 3 comma 2 del
    presente decreto si applicano a decorrere dal 1› luglio 1996.
2.12.    la normativa relativa ai documenti amministrativi connessi
         con l'utilizzazione del veicolo;
2.13.    le disposizioni generali indicanti quale comportamento deve
         adottare  il  conducente  in  caso  di  incidente (collocare
         segnali, avvertire a dare l'allarme) nonche' le  misure  che
         esso  puo'  prendere, se del caso, per soccorrere le vittime
         di incidenti statali;
2.14.    i fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e
         le persone trasportate.
3.       Capacita'
         Le prescrizioni che seguono valgono sempreche' siano
         compatibili con le caratteristiche del veicolo.
3.1.     I conducenti dovranno essere capaci di prepararsi ad una
         guida sicura:
3.1.1.   verificando lo stato dei pneumatici, delle luci e dei
         proiettori, dei catadiottri, del sistema di  direzione,  dei
         freni,  degli  indicatori  di  direzione  e  del segnalatore
         acustico;
3.1.2.   effettuando le necessarie regolazioni al fine di assumere
         una posizione corretta al posto di guida;
3.1.3.   regolando i retrovisori e aggiustando la cintura di
         sicurezza;
3.1.4.   controllando la cintura delle porte.
3.2.     I conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i comandi
         del veicolo:
         - il volante
         - l'acceleratore
         - la frizione
         - il cambio
         - il freno a mano e a pedale
         nelle seguenti condizioni:
3.2.1.   avviando il motore e partendo senza scosse (sia in piano,
         che in salita o in discesa);
3.2.2.   accelerando fino ad una velocita' conveniente mantenendo il
         veicolo  su una traiettoria rettilinea anche durante i cambi
         di velocita';
3.2.3.   adattando la velocita' al momento di un cambio di direzione
         ad un incrocio a destra o a sinistra, eventualmente in spazi
         limitati, e controllando la traiettoria del veicolo;
3.2.4.   effettuando una retromarcia, mantenendo una traiettoria
         rettilinea ed utilizzando la corsia adatta per effettuare la
         svolta a destra o a sinistra ad un incrocio;
3.2.5.   invertendo la marcia utilizzando la marcia avanti e la
         retromarcia;
3.2.6.   frenando per arrestarsi con precisione, utilizzando, se
         necessario, la capacita' massima di frenatura del veicolo;
3.2.7.   parcheggiando il veicolo e lasciando un posto di parcheggio
         (parellelo, obliquo o perpendicolare) in marcia avanti e  in
         retromarcia, sia in piano che in salita e in discesa.
3.3.     Nelle condizioni indicate al punto 3.2, i conducenti
         dovranno  essere  capaci  di  utilizzare  i seguenti comandi
         secondari   del    veicolo:    tergicristalli,    lavavetri,
         dispositivi antiappannamento e di regolazione dell'aerazione
         o del riscaldamento, illuminazione, ecc.
4.       Comportamenti
4.1.     I conducenti dovranno poter effettuare tutte le manovre
         ordinarie   in   situazioni  di  circolazione  normali,  con
         perfetta  sicurezza,   osservando   tutte   le   precauzioni
         richieste:
4.1.1.   facendo attenzione (anche con l'aiuto dei retrovisori) al
         profilo della strada, alla segnaletica, ai rischi presenti o
         prevedibili;
4.1.2.   comunicando con gli altri utenti della strada mediante i
         segnali autorizzati;
4.1.3.   reagendo efficacemente in caso di pericolo alle effettive
         situazioni di rischio;
4.1.4.   rispettando le disposizioni di legge in materia di
         circolazione  stradale  nonche'  le istruzioni delle persone
         autorizzate a regolare la circolazione;
4.1.5.   rispettando gli altri utenti della strada.
4.2.     I conducenti dovranno inoltre possedere, in talune
         situazioni del traffico, la capacita' richiesta  per  potere
         con tutta sicurezza:
4.2.1.   lasciare il ciglio del marciapiede e/o il posto di
         parcheggio;
4.2.2.   circolare occupando una corretta posizione sulla carreggiata
         ed  adattando la velocita' alle condizioni del traffico e al
         tracciato della strada;
4.2.3.   mantenere le distanze tra veicoli;
4.2.4.   cambiare corsia;
4.2.5.   superare veicoli in parcheggio ed in sosta, come pure
         ostacoli vari;
4.2.6.   incrociare veicoli, anche in passaggi stretti;
4.2.7.   effettuare sorpassi in varie situazioni;
4.2.8.   abbordare ed attraversare passaggi a livello;
4.2.9.   abbordare ed attraversare intersezioni;
4.2.10.  effettuare la svolta a destra e a sinistra alle intersezioni
         o per lasciare la carreggiata;
4.2.11.  prendere le necessarie precauzioni lasciando il veicolo.
5.       Prescrizioni specifiche per la guida dei veicoli delle
         categorie A, B, C, D, B + E, C + E e D + E
5.1.     Categoria A
         I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno inoltre
         saper:
5.1.1.   aggiustare il casco e verificare gli altri dispositivi di
         sicurezza propri di questo tipo di veicolo;
5.1.2.   sollevare il cavalletto centrale o la stampella laterale del
         motociclo  e spostare il veicolo senza l'ausilio del motore,
         camminandovi accanto;
5.1.3.   posteggiare la motocicletta issandola sul cavalletto o sulla
         stampella;
5.1.4.   effettuare un'inversione ad U;
5.1.5.   conservare l'equilibrio del veicolo a varie velocita', anche
         a bassa velocita', e in svariante situazioni di guida, anche
         in occasione del trasporto di un passeggero;
5.1.6.   inclinare in curva.
5.2.     Categorie C, D, C + E e D + E
         I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno
         dimostrare di possedere conoscenza e buona comprensione  nei
         seguenti campi:
5.2.1.   ostacolo della visibilita', per il conducente e per gli
         altri utenti, dovuto alle caratteristiche del loro veicolo;
5.2.2.   influenza del vento sulla traiettoria del veicolo;
5.2.3.   normativa in materia di pesi e dimensioni;
5.2.4.   normativa relativa alle ore di riposo e alle ore di guida,
         nonche' utilizzazione del cronotachigrafo;
5.2.5.   principi di funzionamento dei sistemi di frenatura e del
         rallentatore;
5.2.6.   precauzioni da prendere nei sorpassi per i rischi connessi
         con gli spruzzi d'acqua e di fango;
5.2.7.   lettura di una carta stradale.
         Inoltre, essi dovranno essere capaci di:
5.2.8.   verificare l'assistenza di frenatura e di sterzo (servo
         sistemi);
5.2.9.   utilizzare i vari sistemi di frenatura;
5.2.10.  utilizzare i sistemi di riduzione della velocita' diversi
         dai freni;
5.2.11.  adattare la traiettoria del loro veicolo in curva, tenuto
         conto  della  sua  lunghezza  e  degli  sbalzi  anteriori  e
         posteriore del medesimo.
5.3.     Categorie B, B + E, C, C + E e D + E
         I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno:
5.3.1.   conoscere i fattori di sicurezza concernenti il carico del
         loro veicolo.
5.4.     Categorie B + E, C + E e D + E
         I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno essere
         capaci di:
5.4.1.   procedere all'agganciamento del rimorchio, o del
         semirimorchio,   alla  motrice  e  al  suo  sganciamento  da
         quest'ultima.
5.5.     Categoria D
         I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno
         dimostrare di possedere la conoscenza:
5.5.1.   delle norme regolamentari relative alle persone trasportate;
5.5.2.   del comportamento da assumere in caso di incidente;
5.5.3.   essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni
         particolari relative alla sicurezza del veicolo.
6.       Utilizzazione del veicolo
         Ogni conducente dovra' saper utilizzare il proprio veicolo
         su vari tipi di strade,  tanto  in  zona  urbana  quanto  in
         aperta  campagna,  in  svariate condizioni (atmosferiche, di
         luminosita', di densita' di traffico, ecc.)
II. REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA
Gli Stati membri adotteranno le necessarie disposizioni per accertare
che i futuri conducenti  abbiano  effettivamente  le  conoscenze,  le
capacita'  e i comportamenti connessi con la guida di un autoveicolo.
L'esame istituito a tal fine dovra' comportare:
   - una prova di verifica delle conoscenze;
   - una prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti.
   Tale esame dovra' svolgersi nelle condizioni indicate in appresso.
7.       Prova di verifica delle conoscenze
7.1.     Forma
         La forma sara' scelta in modo da permettere di accertare che
         il candidato possegga le necessarie conoscenze relative alle
         materie indicate nei punti 2 e 5 del presente allegato.
         Il candidato ad una categoria di patente che sia gia'
         titolare di un'altra categoria puo' essere dispensato  dalle
         disposizioni comuni di cui al punto 7 del presente allegato.
7.2.     Contenuto della prova riguardante tutte le categorie di
         veicoli
         Nell'elenco che segue, si fa riferimento al punto 2 del
         presente allegato.
7.2.1.   La prova vertera' obbligatoriamente si ciascuno dei punti
         elencati  nell'ambito  dei  seguenti  argomenti,  mentre  il
         contenuto per singolo punto e'  lasciato  all'iniziativa  di
         ciascuno Stato membro.
7.2.1.1. norme di legge in materia di circolazione stradale
         punto 2.11;
7.2.1.2. il conducente
         punti 2.1 e 2.4;
7.2.1.3. la strada
         punti 2.3, 2.7 e 2.8;
7.2.1.4. gli altri utenti della strada
         punti 2.5 e 2.6;
7.2.1.5. regolamento generale e varie
         punti 2.12, 2.13 e 2.14.
7.2.2.   La prova prevista al precedente punto 7.2.1 sara' integrata
         da  un  controllo  aleatorio  relativamente ad uno dei punti
         seguenti:  2.2, 2.9 e 2.10 concernenti il veicolo.
7.3.     Disposizioni specifiche riguardanti le categorie C, D, C + E
         e D + E
         La prova prevista al precedente punto 7.2 sara' integrata
         per i candidati alla guida dei veicoli delle categorie C, D,
         C + E e D + E:
7.3.1.   da un controllo obbligatorio concernente i seguenti punti
         che si riferiscono al punto 5 del presente allegato.
7.3.1.1. Categorie C, D, C + E e D + E
         punti 5.2.3 (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E), 5.2.4
         (eccettuata  l'utilizzazione del cronotachigrafo prevista al
         punto 9.1.3.1) e 5.2.5 (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E)
7.3.1.2. Categoria D
         punti 5.5.1 e 5.5.2
7.3.2.   da un controllo aleatorio vertente su uno dei punti
         seguenti: 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.6.
8.       Prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti
8.1.     Veicolo e suo equipaggiamento
8.1.1.   La guida di un veicolo munito di cambio di velocita' manuale
         e' subordinata al superamento di un esame di controllo delle
         capacita' e  dei  comportamenti,  sostenuto  su  un  veicolo
         munito di cambio di velocita' manuale.
         Se il candidato sostiene l'esame di controllo delle
         capacita' e dei comportamenti su un veicolo munito di cambio
         di  velocita'  automatico, cio' deve essere indicato su ogni
         patente rilasciata in base a tele  esame.  Ogni  patente  di
         guida  recante  tale  menzione potra' essere utilizzata solo
         per la guida di un veicolo munito  di  cambio  di  velocita'
         automatico.
         Per "veicolo munito di cambio di velocita' automatico" si
         intende    un    veicolo    nel    quale    solo   un'azione
         sull'acceleratore o sul freno permette  di  far  variare  la
         demoltiplicazione tra motore e ruote.
8.1.2.   I veicoli sui quali devono essere sostenute le prove di
         controllo   delle   capacita'  e  dei  comportamenti  devono
         soddisfare i  seguenti  criteri  minimi.  Gli  Stati  membri
         possono prevedere requisiti piu' vincolanti per tali criteri
         o aggiungerne altri.
         Categoria A
         - accesso graduale (articolo 6, paragrafo 2, prima fase):
           motociclo  senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cm3
           che raggiunge una velocita' di almeno 100 km/h (1);
         - accesso diretto (articolo 6, paragrafo 2, seconda fase):
           motociclo senza sidecar avente una potenza  di  almeno  35
           kW;
         Categoria B
         veicolo della categoria B a 4 ruote, che deve poter
         raggiungere la velocita' di almeno 100 km/h;
         Categoria B + E
         complesso composto di un veicolo d'esame della categoria B e
         di  un  rimorchio  la  cui  massa massima autorizzata sia di
         almeno 1000 kg, che raggiunge la velocita' di 100 km/h e che
         non rientra nella categoria B;
         Categoria C
         veicolo della categoria C con una massa massima autorizzata
         di almeno 10000 kg ed una  lunghezza  di  almeno  7  m,  che
         raggiunge la velocita' di 80 km/h;
         Categoria C + E
         vale a dire autoarticolato con una massa massima autorizzata
         di  almeno 18000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri, che
         raggiunge la  velocita'  di  almeno  80  km/h,  o  complesso
         costituito  da  un veicolo d'esame della categoria C e da un
         rimorchio avente una lunghezza di almeno  4  metri,  la  cui
         massa  massima  autorizzata  e'  di  almeno  18000  kg  e la
         lunghezze di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la
         velocita' di almeno 80 km/h;
         Categoria D
         veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere
         inferiore  a  9  metri  e  che  deve  poter  raggiungere  la
         velocita' di almeno 80 km/h;
         Categoria D + E
         complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria D
         e  da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non deve
         essere inferiore a 1250 kg e che deve poter  raggiungere  la
         velocita' di almeno 80 km/h;

(1) Il candidato di eta' inferiore a 18 anni deve comunque sostenere
    l'esame  di  controllo  delle capacita' e dei comportamenti su un
    motociclo di cilindrata fino a 125 cm3 e di potenza  massima  non
    superiore  a  11 kW. Se le caratteristiche tecniche del motociclo
    fossero inferiori a  120  cm3  e  100  km/h,  allora  la  patente
    rilasciata  sara'  limitata alla guida di motocicli di cilindrata
    fino a 125 cm3 e di potenza massima non superiore a 11 kW.
         Sottocategorie
         Sottocategoria A1
         motociclo senza sidecar con cilindrata non inferiore a 75
         cm3;
         Sottocategoria B1
         triciclo o quadriciclo a motore che deve raggiungere una
         velocita' di almeno 60 km/h;
         Sottocategoria C1
         veicolo della sottocategoria C1 la cui massa massima
         autorizzata  non  e'  inferiore  a  4000  kg  e   che   deve
         raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h;
         Sottocategoria C1 + E
         complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria
         C1  e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' di
         almeno 2000 kg, con una lunghezza di almeno 8  metri  e  che
         raggiunge una velocita' di almeno 80 km/h;
         Sottocategoria D1
         veicolo della sottocategoria D1 che deve raggiungere la
         velocita' di almeno 80 km/h;
         Sottocategoria D1 + E
         complesso costituito da un veicolo d'esame della
         sottocategoria  D1  e  da  un rimorchio la cui massa massima
         autorizzata  non  e'  inferiore  a  1  250  kg  e  che  deve
         raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h;
8.2.     Capacita' e comportamenti che saranno verificati in sede di
         prova
         Le seguenti disposizioni valgono sempre che siano
         compatibili con le caratteristiche del veicolo.
8.2.1.   Preparazione del veicolo
         I candidati dovranno dimostrare di essere capaci di
         accingersi     ad    una    guida    sicura    soddisfacendo
         obbligatoriamente  alle   prescrizioni   seguenti   che   si
         riferiscono al punto 3.1 del presente allegato. Punti 3.1.2,
         3.1.3 (per quanto riguarda la cintura di sicurezza, soltanto
         se prevista dalla legislazione) e 3.1.4.
8.2.2.   Padronanza tecnica del veicolo
         I candidati sovranno dimostrare di essere capaci di
         utilizzare    i    commandi    del   veicolo   soddisfacendo
         obbligatoriamente all'effettuazione corretta delle  seguenti
         operazioni  e  manovre  che  si riferiscono al punto 3.2 del
         presente  allegato.  Punti  3.2.1  (partenza  in  piano   e,
         possibilmente,  in salita), 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.6 (eccettuata
         l'utilizzazione della capacita'  massima  di  frenatura  del
         veicolo che e' prevista al punto 10.1.1).
         Le manovre di cui ai punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.7 saranno
         esaminate per sondaggio (almeno due manovre sull'insieme dei
         tre  punti, una delle quali comportante una retromarcia). Le
         manovre  previste  al  punto  3.2.5  potranno   non   essere
         verificate  per le categorie di veicoli C, D, B + E, C + E e
         D + E. I candidati  al  conseguimento  di  una  patente  per
         queste      ultime     categorie     dovranno     effettuare
         obbligatoriamente una retromarcia, descrivendo una curva  il
         cui  tracciato  sara'  lasciato  all'iniziativa  degli Stati
         membri.
8.2.3.   Comportamenti nel traffico
         I candidati dovranno effettuare obbligatoriamente tutte le
         seguenti operazioni che si riferiscono al  paragrafo  4  del
         presente allegato in normali situazioni di circolazione, con
         perfetta  sicurezza  e  con  le precauzioni richieste. Punti
         4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,
         4.2.4, 4.2.5, 4.2.9 e 4.2.10, nonche' le operazioni previste
         ai  punti  4.2.6,  4.2.7  e  4.2.8  qualora  se  ne presenti
         l'occasione.
8.3.     Disposizioni specifiche concernenti le categorie A, C, D, C
         + E, D + E
         I candidati alla guida dei veicoli delle categorie A, C, D,
         C + E e D + E dovranno effettuare  obbligatoriamente,  oltre
         alle  operazioni  suindicate,  quelle  che si riferiscono al
         punto 5 del presente allegato e che sono  riportate  qui  di
         seguito.
8.3.1.   Categoria A
         Punti 5.1.2 (sollevare il cavalletto di stazionamento o la
         stampella  laterale  della moto ed eventualmente spostare il
         veicolo senza l'ausilio del motore,  camminandovi  accanto),
         5.1.3  e 5.1.6.   L'aggiustamento del casco sara' verificato
         qualora  il  casco  sia  obbligatorio  per  legge.  Per   le
         verifiche  di  cui  al  punto  5.1.1  si  procedera' in modo
         aleatorio. La conservazione  dell'equilibrio  (punto  5.1.5)
         verra' verificata obbligatoriamente a varie velocita', anche
         a  bassa  velocita',  e  in svariate situazioni di guida, ad
         eccezione del  trasporto  di  passeggeri  di  cui  al  punto
         9.1.2.1.
8.3.2.   Categorie C, D, C + E, D + E
         Punti 5.2.8, 5.2.9 (salvo C1 e D1), 5.2.10 (salvo C1 e D1) e
         5.2.11 (salvo C1 e D1).
8.3.3.   Categoria D
         Punto 5.5.3.
9.       Prova di verifica delle conoscenze o prova di controllo
         delle capacita' e dei comportamenti
9.1.     Le capacita' ed i comportamenti dei candidati nei campi in
         appresso  indicati saranno oggetto di esame obbligatorio, ma
         e' lasciato all'iniziativa degli Stati membri fissare se  lo
         saranno nel corso della prova di verifica delle conoscenze o
         nel  corso  della  prova  di controllo delle capacita' e dei
         comportamenti.
9.1.1.   Tutte le categorie
9.1.1.1. verifiche, aleatorie, dello stato: dei penumatici, delle
         luci e dei  proiettori,  dei  catadiottri,  del  sistema  di
         direzione,  dei  freni,  degli indicatori di direzione e del
         segnalatore acustico.
9.1.1.2. necessarie precauzioni da prendere lasciando il veicolo.
9.1.2.   Categoria A
9.1.2.1. conservazione dell'equilibrio in caso di trasporto di un
         passeggero.
9.1.3.   Categorie C, D, C + E, D + E
9.1.3.1. utilizzazione del cronotachigrafo.
9.1.4.   Categoria C + E
9.1.4.1. agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla
         motrice e suo sganciamento da quest'ultima;
9.1.4.2. sicurezza del carico del veicolo.
10.      Prova facoltativa di controllo delle capacita' e dei
         comportamenti
         Nel corso della prova di controllo delle capacita' e dei
         comportamenti  potranno   essere   esaminati   capacita'   e
         comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati.
10.1.    Tutte le categorie
10.1.1.  utilizzazione della capacita' massima di frenatura del
         veicolo.
10.2.    Categoria A
10.2.1.  inversione di marcia aU.
10.3.    La lettura di una carta stradale potra' essere controllata
         in  sede  di prova di verifica delle conoscenze o in sede di
         prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti (salvo
         per C1, C1 + E, D1 e D1 + E).
11.      Valutazione della prova di controllo delle capacita' e dei
         comportamenti
         In ciascuna delle situazioni di guida, la valutazione
         vertera'  sull'abilita'   dimostrata   dal   candidato   nel
         manovrare  i  diversi comandi del veicolo e sulla padronanza
         di  cui  lo  stesso   dara'   prova   nell'inserirsi   nella
         circolazione  con perfetta sicurezza. Nel corso della prova,
         l'esaminatore dovra' avvertire una sensazione di  sicurezza.
         Gli  errori  di  guida  o  un  comportamento  pericoloso che
         pregiudichino la sicurezza immediata  del  veicolo  d'esame,
         dei  suoi  passeggeri o degli altri utenti della strada, che
         abbiamo richiesto o  meno  l'intervento  dell'esaminatore  o
         dell'accompagnatore,   comporteranno   il  fallimento  della
         prova.  L'esaminatore  sara'  tuttavia libero di decidere se
         convenga o meno condurre a termine la prova pratica.
         Gli esaminatori devono aver ricevuto una formazione per
         valutare correttamente la capacita' dei candidati a  guidare
         con tutta sicurezza. Il lavoro degli esaminatori deve essere
         controllato  e  supervisionato  da  un'autorita' autorizzata
         dallo Stato membro affinche' le disposizioni  relative  alla
         valutazione  degli errori vengano applicate correttamente ed
         in modo omogeneo,  conformemente  alle  norme  definite  nel
         presente allegato.
12.      Durata dell'esame
         La durata dell'esame e la distanza da percorrere devono
         essere  sufficienti per la valutazione delle capacita' e dei
         comportamenti prescritta ai precedenti punti 8 e 9. Il tempo
         minimo di guida dedicato al controllo dei comportamenti  non
         dovra'  in  nessun  caso essere inferiore a 25 minuti per le
         categorie A, B, B + E, e 45 minuti per le altre categorie.
13.      Luogo dell'esame
         La parte dell'esame destinata a valutare la padronanza
         tecnica del veicolo puo' svolgersi su un  terreno  speciale.
         Quella   destinata   a   valutare   i   comportamenti  nella
         circolazione avra' luogo, possibilmente, su  strade  situate
         al  di fuori degli agglomerati, su strade di rapido transito
         e su autostrade, nonche' sulle strade urbane, presentanti  i
         vari   tipi   di  difficolta'  che  un  conducente  potrebbe
         incontrare. E' auspicabile che l'esame  possa  svolgersi  in
         diverse condizioni di densita' del traffico.
14.      I veicoli utilizzati per la prova di verifica dei
         comportamenti   e  delle  capacita'  messi  in  circolazione
         anteriormente al 31 luglio 1991 potranno  essere  utilizzati
         dopo  tale  data  soltanto  per  un  periodo  di  tempo  non
         superiore a tre anni se non sono conformi ai criteri fissati
         per simili veicoli nel presente allegato, punto 8.1.2.