(all. 2 - art. 1)
                                                          ALLEGATO II
 
                             DEFINIZIONI
 
1.  Obiettivi  di  qualita':  individuano  il valore medio annuale di
riferimento da raggiungere e rispettare a partire da una  determinata
data.
2.  Metodo  di  riferimento: il metodo di riferimento e' una metodica
gia' collaudata e  che  da'  sufficienti  garanzie  di  precisione  e
accuratezza ai fini degli obiettivi indicati dal decreto.
Qualora  la  metodica  sia stata proposta a livello Comunitario, essa
sara' accettata come metodo di riferimento.
L'Istituto  Superiore  di  Sanita',  l'Istituto  Superiore   per   la
Prevenzione  e  la Sicurezza del Lvoro, l'Istituto per l'Inquinamento
Atmosferico del CNR, hanno il compito di fornire  le  raccomandazioni
tecniche e tutte le informazioni utili alla buona realizzazione delle
misure.
Agli  Istituti  e'  affidato  anche  il  compito  di collaborare alla
progettazione e pianificazione delle attivita' di misurazione.
3. Metodo equivalente: il metodo equivalente e' un metodo in grado di
fornire la misura dell'inquinante considerato, confrontabile  con  il
metodo di riferimento seguendo le norme di buona tecnica.
4.  Criterio  di  equivalenza:  insieme  di  procedure di misura, che
comprendono l'elaborazione dei dati, in seguito ai quali e' possibile
assicurare  che  i  risultati  ottenuti   dall'applicazione   di   un
determinato  metodo  di  misura  siano  confrontabili,  entro  scarti
definiti, con quelli ottenibili utilizzando il metodo di  riferimento
per la misura dell'inquinante considerato.