Articolo 10. Uso durevole dei componenti della diversita' biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato: a) terra' conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali; (b) adottera' provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversita' biologica; (c) Proteggera' ed incoraggera' l'uso abituale delle risorse biologiche in conformita' con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole; (d) aiutera' le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversita' biologica e' stata depauperata; (e) incoraggera' la cooperazione tra le sue autorita' governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.