(Convenzione - art. 10)
     Articolo 10. Uso durevole dei componenti della diversita' 
biologica 
     Ciascuna Parte contraente, nella misura  del  possibile  e  come
appropriato: 
     a) terra' conto della conservazione e  dell'uso  durevole  delle
risorse biologiche nei processi decisionali nazionali; 
    (b)  adottera'  provvedimenti  concernenti  l'uso  delle  risorse
biologiche per evitare  o  minimizzare  gli  impatti  negativi  sulla
diversita' biologica; 
     (c) Proteggera' ed incoraggera'  l'uso  abituale  delle  risorse
biologiche  in  conformita'  con  le  prassi  culturali  tradizionali
compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o  il  loro
uso durevole; 
     (d) aiutera' le popolazioni locali  a  progettare  ed  applicare
misure correttive in zone degradate dove la diversita'  biologica  e'
stata depauperata; 
     (e)  incoraggera'  la  cooperazione   tra   le   sue   autorita'
governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli  ad
un uso durevole delle risorse biologiche.