(Convenzione - art. 11)
     Articolo 11. Incentivi 
     Ciascuna Parte contraente nella  misura  del  possibile  e  come
appropriato, adottera' misure razionali dal punto di vista  economico
e sociale che agiscano come incentivi per la  conservazione  e  l'uso
durevole dei componenti della diversita' biologica.