Articolo 12. Ricerca e Formazione Le Parti contraenti, in considerazione delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo: a) Istituiranno e manterranno programmi di istruzione e di formazione scientifica e tecnica per individuare e conservare la diversita' biologica ed i suoi componenti e garantirne l'uso durevole, e appoggeranno tale educazione e formazione in corresponsione con le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo; (b) promuoveranno ed incoraggeranno la ricerca che contribuisce alla conservazione ed all'uso durevole della diversita' biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in conformita' inter alia alle decisioni della Conferenza delle Parti adottate a seguito di raccomandazioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica; c) attenendosi alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, promuovera' lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientific sulla diversita' biologica, in vista di elaborare metodi per la conservazione e l'uso durevole delle risorse biologiche, e cooperera' a tal fine.