Articolo 13. Istruzione e divulgazione al pubblico Le Parti contraenti: a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto sia no importanti la conservazione della diversita' biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione; b) coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole della diversita' biologica.