(Convenzione - art. 13)
     Articolo 13. Istruzione e divulgazione al pubblico 
     Le Parti contraenti: 
     a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di  quanto  sia
no importanti la conservazione della diversita' biologica e le misure
necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass  media
e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione; 
     b)  coopereranno,  come  appropriato,   con   altri   Stati   ed
organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e  di
divulgazione al pubblico,  riguardo  alla  conservazione  ed  all'uso
durevole della diversita' biologica.