(Convenzione - art. 14)
     Articolo 14. Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli 
impatti nocivi 
     1. Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e  come
opportuno: 
     a) adottera' procedure appropriate ai fini  dell'ottenimento  di
valutazioni degli impatti sull'ambiente dei progetti da essa proposti
e che sono suscettibili di avere  effetti  negativi  rilevanti  sulla
diversita' biologica, al fine di evitare o minimizzare questi effetti
e, se del caso, consentira' una partecipazione pubblica a queste pro-
cedure; 
     b) adottera' le necessarie misure affinche' si tenga debitamente
conto delle ripercussioni ambientali dei suoi programmi  e  politiche
suscettibili  di  nuocere  in  maniera  rilevante   alla   diversita'
biologica; 
     c) incoraggia, su base di reciprocita', la notifica, lo  scambio
di  informazioni  e  le  consultazioni  su  attivita'  sotto  la  sua
giurisdizione o il suo controllo,  suscettibili  di  pregiudicare  in
maniera significativa la diversita' biologica di  altri  Stati  o  di
zone situatue fuori dai  limiti  della  sua  giurisdizione  nazionale
incentivando  la  conclusione  di  accordi  bilaterali,  regionali  o
multilaterali, come appropriato; 
     d) In caso di pericolo o di danno grave o  imminente  che  abbia
origine sotto la  sua  giurisdizione  e  che  minacci  la  diversita'
biologica in una zona sotto la giurisdizione di altri Stati o in zone
situate fuori dai  limiti  della  giurisdizione  nazionale,  notifica
immediatamente gli Stati  suscettibili  di  essere  colpiti  da  tale
pericolo o danno ed adottera' le misure necessarie a prevenire questo
danno o pericolo o a minimizzarne per quanto possibile gli effetti; 
     e) agevola la conclusione di  accordi  a  livello  nazionale  in
vista di adottare provvedimenti di emergenza in caso di  attivita'  o
eventi, aventi cause naturali o di altro  genere  che  presentino  un
pericolo grave o imminente per la diversita' biologica, e promuove la
cooperazione internazionale  al  fine  di  sostenere  tali  sforzi  a
livello nazionale, e, se del caso e se cosi' convenuto con gli  Stati
o le organizzazioni regionali di integrazione economica, al  fine  di
predisporre piani di emergenza congiunti. 
     2. La Conferenza delle Parti esaminera', sulla base degli  studi
da effettuarsi, il problema della responsabilita' e del risarcimento,
compreso il ripristino  e  l'indennizzo  per  i  danni  causati  alla
diversita' biologica, salvo se tale  responsabilita'  sia  di  natura
strettamente nazionale.