(Convenzione - art. 15)
     Articolo 15. Accesso alle risorse genetiche 
     1. In considerazione dei diritti sovrani degli Stati sulle  loro
risorse naturali, spetta ai Governi  di  determinare  l'accesso  alle
risorse genetiche. Tale facolta' e' disciplinata  dalla  legislazione
nazionale. 
     2. Ciascuna Parte contraente fara' ogni  sforzo  per  creare  le
condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse genetiche  da  parte
delle altre Parti contraenti, per usi razionali da un punto di  vista
ecologico, e per non imporra' limitazioni  contrarie  agli  obiettivi
della presente Convenzione. 
     3. Ai fini della  presente  Convenzione,  le  risorse  genetiche
fornite da una Parte contraente di cui nel presente articolo e  negli
Articoli 16 e 19 di seguito, sono esclusivamente quelle fornite dalle
Parti contraenti che sono paesi di origine di tali  risorse  o  dalle
Parti che hanno acquisito tali risorse in conformita' con la presente
Convenzione. 
     4.  L'accesso,  quando  autorizzato,  sara'  praticato   secondo
termini reciprocamente convenuti e sara' soggetto  alle  disposizioni
del presente Articolo. 
     5. L'accesso alle risorse genetiche sara' soggetto  al  consenso
preventivo, concesso in condizione di causa  della  Parte  contraente
che fornisce tali risorse, salvo se diversamente determinato da detta
Parte. 
     6. Ciascuna Parte contraente fara' ogni sforzo per sviluppare ed
svolgere una  ricerca  scientifica  basata  sulle  risorse  genetiche
fornite dalle altre Parti contraenti con la piena  partecipazione  di
dette Parti e se possibile, sul loro territorio. 
     7.  Ciascuna  Parte  contraente  adottera'  misure  legislative,
amministrative  o  di  politica  generale,  come  appropriato  ed  in
conformita' con gli Articoli 16 e 19  e  se  del  caso,  mediante  il
meccanismo di finanziamento stabilito dagli Articoli 20 e 21 in vista
di ripartire in maniera giusta ed equa i risultati  della  ricerca  e
dello sviluppo, nonche'  i  benefici  derivanti  dalla  utilizzazione
commerciale e di altra natura delle risorse genetiche  con  la  Parte
contraente  che  fornisce  tali  risorse.  Tale  ripartizione   sara'
effettuata secondo condizioni stabilite di comune accordo.