(Convenzione - art. 16)
     Articolo 16. Accesso alla tecnologia e trasferimento di 
tecnologia 
     1. Ciascuna Parte contraente, riconoscendo che la tecnologia in-
clude la biotecnologia e che sia l'accesso  alla  tecnologia  che  il
trasferimento di tecnologia tra le  Parti  contraenti  sono  elementi
essenziali  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  della  presente
Convenzione,  si  impegna,  sotto  riserva  delle  disposizioni   del
presente Articolo, a fornire e/o agevolare ad altre Parti  contraenti
l'accesso alle tecnologie necessarie per  la  conservazione  e  l'uso
durevole della diversita' biologica, utilizzando le risorse genetiche
senza causare danni significativi all'ambiente,  ed  a  agevolare  il
trasferimento di tali tecnologie. 
     2. L'accesso  ed  il  trasferimento  di  tecnologia  di  cui  al
paragrafo 1 precedente, sara' fornito e/o agevolato per  i  paesi  in
via di sviluppo alle condizioni  piu'  eque  e  favorevoli,  anche  a
condizioni agevolate e preferenziali se  cosi'  stabilito  di  comune
accordo, e, se nel caso, in conformita' con il meccanismo finanziario
previsto dagli Articoli 20 e 21. In caso  di  tecnologia  soggetta  a
brevetti e di altri diritti per  la  proprieta'  intellettuale,  tale
accesso e trasferimento saranno  forniti  a  condizioni  che  tengano
conto dei diritti di proprieta' intellettuale e siano compatibili con
la loro protezione adeguata ed effettiva. L'attuazione  del  presente
paragrafo sara' compatibile con i paragrafi 3, 4 e 5 di seguito. 
     3.   Ciascuna   Parte   contraente    adottera'    provvedimenti
legislativi,  amministrativi  o  di   politica,   come   appropriato,
affinche' le Parti contraenti  in  particolare  i  paesi  in  via  di
sviluppo che forniscono risorse genetiche, possano avere accesso alle
tecnologie  utilizzando  queste  risorse  ed  i  e  trasferimenti  di
tecnologia secondo modalita' stabilite di comune accordo, compresa la
tecnologia protetta da brevetti e  da  altri  diritti  di  proprieta'
intellettuale,  se  necessario,  in  base  alle  disposizioni   degli
Articoli 20 e 21, ed in conformita' con il diritto internazionale,  e
compatibilmente con i paragrafi 4 e 5 in appresso. 
     4. Ciascuna Parte contraente adottera' provvedimenti  di  natura
legislativa amministrativa o di politica generale, come  appropriato,
affinche' il settore privato agevoli l'accesso alla tecnologia di cui
al paragrafo 1 precedente, la sua elaborazione congiunta  ed  il  suo
trasferimentoa vantaggio sia degli enti governativi che  del  settore
privato dei paesi in via di sviluppo, ed al riguardo si atterra' agli
obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra. 
     5. Le Parti contraenti riconoscendo  che  i  brevetti  ed  altri
diritti di proprieta' intellettuale possono avere un'influenza  sulla
attuazione della presente Convenzione, coopereranno al  riguardo  con
riserva della legislazione nazionale e del diritto internazionale, al
fine di assicurare che tali diritti siano favorevoli e  non  contrari
ai suoi obiettivi.