Articolo 16. Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia 1. Ciascuna Parte contraente, riconoscendo che la tecnologia in- clude la biotecnologia e che sia l'accesso alla tecnologia che il trasferimento di tecnologia tra le Parti contraenti sono elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, sotto riserva delle disposizioni del presente Articolo, a fornire e/o agevolare ad altre Parti contraenti l'accesso alle tecnologie necessarie per la conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica, utilizzando le risorse genetiche senza causare danni significativi all'ambiente, ed a agevolare il trasferimento di tali tecnologie. 2. L'accesso ed il trasferimento di tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, sara' fornito e/o agevolato per i paesi in via di sviluppo alle condizioni piu' eque e favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali se cosi' stabilito di comune accordo, e, se nel caso, in conformita' con il meccanismo finanziario previsto dagli Articoli 20 e 21. In caso di tecnologia soggetta a brevetti e di altri diritti per la proprieta' intellettuale, tale accesso e trasferimento saranno forniti a condizioni che tengano conto dei diritti di proprieta' intellettuale e siano compatibili con la loro protezione adeguata ed effettiva. L'attuazione del presente paragrafo sara' compatibile con i paragrafi 3, 4 e 5 di seguito. 3. Ciascuna Parte contraente adottera' provvedimenti legislativi, amministrativi o di politica, come appropriato, affinche' le Parti contraenti in particolare i paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche, possano avere accesso alle tecnologie utilizzando queste risorse ed i e trasferimenti di tecnologia secondo modalita' stabilite di comune accordo, compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprieta' intellettuale, se necessario, in base alle disposizioni degli Articoli 20 e 21, ed in conformita' con il diritto internazionale, e compatibilmente con i paragrafi 4 e 5 in appresso. 4. Ciascuna Parte contraente adottera' provvedimenti di natura legislativa amministrativa o di politica generale, come appropriato, affinche' il settore privato agevoli l'accesso alla tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, la sua elaborazione congiunta ed il suo trasferimentoa vantaggio sia degli enti governativi che del settore privato dei paesi in via di sviluppo, ed al riguardo si atterra' agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra. 5. Le Parti contraenti riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprieta' intellettuale possono avere un'influenza sulla attuazione della presente Convenzione, coopereranno al riguardo con riserva della legislazione nazionale e del diritto internazionale, al fine di assicurare che tali diritti siano favorevoli e non contrari ai suoi obiettivi.