(Convenzione - art. 17)
     Articolo 17. Scambio di Informazioni 
     1. Le Parti contraenti agevoleranno lo scambio di  informazioni,
provenienti da ogni fonte  accessibile  al  pubblico,  relativa  alla
conservazione ed all'uso durevole della diversita' biologica, tenendo
conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo. 
     2. Tale  scambio  di  informazioni  includera'  uno  scambio  di
informazioni sui risultati della ricerca tecnica scientifica e socio-
economica, nonche' sui programmi di  formazione  e  di  studi,  sulle
cognizioni specializzate, e le cognizioni  indigene  e  tradizionali,
sia in quanto tali  o  in  combinazione  con  le  tecnologie  di  cui
all'Articolo 16, par. 1. Questo  scambio  includera'  anche,  qualora
fattibile, il rimpatrio delle informazioni.