(Convenzione - art. 18)
     Articolo 18. Cooperazione tecnica e scientifica 
     1. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione  tecnica  e
scientifica internazionale nel campo della conservazione  e  dell'uso
durevole della diversita' biologica, se necessario, tramite gli  enti
internazionali e nazionali competenti. 
     2.  Ciascuna  Parte  contraente  promuovera'  una   cooperazione
tecnica e scientifica con le altre Parti contraenti,  in  particolare
nei paesi in via di sviluppo, per attuare  la  presente  Convenzione,
attraverso inter alia, lo sviluppo  e  l'attuazione  delle  politiche
nazionali. Nel promuovere tale cooperazione, dovra' essere  conferita
una particolare attenzione allo sviluppo ed  al  rafforzamento  delle
capacita' nazionali mediante la valorizzazione delle risorse umane ed
il rafforzamento delle istituzioni. 
     3.  La  Conferenza  delle  Parti,  nella  sua  prima   riunione,
determinera' come stabilire un centro di  scambi  per  promuovere  ed
agevolare la cooperazione tecnica e scientifica. 
     4. Le Parti contraenti, in conformita' con la legislazione e  le
politiche  nazionali,  incentiveranno  e  svilupperanno   metodi   di
cooperazione per lo sviluppo e l'uso delle  tecnologie,  comprese  le
tecnologie indigene e tradizionali, secondo gli scopi della  presente
Convenzione.  A  tal  fine,  le  Parti  contraenti  promuoveranno  la
cooperazione per la formazione di personale e lo scambio di esperti. 
     5. Le Parti contraenti, sotto riserva di un  accordo  reciproco,
promuoveranno l'istituzione di programmi di ricerca comune e di joint
ventures per lo  sviluppo  di  tecnologie  rilevanti  ai  fini  della
presente Convenzione.