(Convenzione - art. 19)
     Articolo 19. Gestione della Bio-tecnologia e  distribuzione  dei
suoi benefici. 
     1.  Ciascuna  Parte  contraente  adottera'  misure   legislative
amministrative o di politica, come appropriato, al fine di provvedere
alla effettiva partecipazione ad attivita' di ricerca bio-tecnologica
di quelle  Parti  contraenti,  in  particolare  i  paesi  in  via  di
sviluppo, che forniscono  risorse  genetiche  per  tale  ricerca,  se
possibile in dette Parti contraenti. 
     2. Ciascuna Parte contraente adotta ogni provvedimento possibile
al fine di promuovere e favorire l'accesso  prioritario  delle  Parti
contraenti su una base equa e giusta, in particolare i paesi  in  via
di  sviluppo,  ai  risultati   ed   ai   vantaggi   derivanti   dalle
biotecnologie basate sulle risorse genetiche fornite  da  tali  Parti
contraenti.  Alle  Parti  contraenti  sara'  consentito  l'accesso  a
condizioni stabilite di comune accordo. 
     3. Le Parti esamineranno l'opportunita' di adottare misure e  di
stabilirne le modalita', se del caso sotto forma di un protocollo che
comprenda in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di
causa e che stabilisca le appropriate procedure per  quanto  riguarda
il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione in condizioni di
sicurezza  di  ogni  organismo  vivente  modificato  originato  dalla
biotecnologia che rischierebbe di  avere  effetti  sfavorevoli  sulla
sulla conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica. 
     4. Ciascuna parte contraente comunica direttamente o  esige  che
sia comunicata da ogni  persona  fisica  o  giuridica  sotto  la  sua
giurisdizione che fornisce  gli  organismi  di  cui  al  paragrafo  3
precedente, 
     ogni informazione  disponibile  sull'uso  ed  i  regolamenti  di
sicurezza previsti da detta Parte contraente per la manipolazione  di
questi  organismi,  nonche'   ogni   informazione   disponibile   sul
potenziale effetto negativo degli organismi specifici  in  questione,
alla Parte  contraente  nella  quale  tali  organismi  devono  essere
introdotti.