Articolo 19. Gestione della Bio-tecnologia e distribuzione dei suoi benefici. 1. Ciascuna Parte contraente adottera' misure legislative amministrative o di politica, come appropriato, al fine di provvedere alla effettiva partecipazione ad attivita' di ricerca bio-tecnologica di quelle Parti contraenti, in particolare i paesi in via di sviluppo, che forniscono risorse genetiche per tale ricerca, se possibile in dette Parti contraenti. 2. Ciascuna Parte contraente adotta ogni provvedimento possibile al fine di promuovere e favorire l'accesso prioritario delle Parti contraenti su una base equa e giusta, in particolare i paesi in via di sviluppo, ai risultati ed ai vantaggi derivanti dalle biotecnologie basate sulle risorse genetiche fornite da tali Parti contraenti. Alle Parti contraenti sara' consentito l'accesso a condizioni stabilite di comune accordo. 3. Le Parti esamineranno l'opportunita' di adottare misure e di stabilirne le modalita', se del caso sotto forma di un protocollo che comprenda in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di causa e che stabilisca le appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione in condizioni di sicurezza di ogni organismo vivente modificato originato dalla biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla sulla conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica. 4. Ciascuna parte contraente comunica direttamente o esige che sia comunicata da ogni persona fisica o giuridica sotto la sua giurisdizione che fornisce gli organismi di cui al paragrafo 3 precedente, ogni informazione disponibile sull'uso ed i regolamenti di sicurezza previsti da detta Parte contraente per la manipolazione di questi organismi, nonche' ogni informazione disponibile sul potenziale effetto negativo degli organismi specifici in questione, alla Parte contraente nella quale tali organismi devono essere introdotti.