(Convenzione - art. 2)
     Articolo 2. Uso dei termini 
     Ai fini della presente Convenzione: 
     L'espressione  "biotecnologica"  significa   ogni   applicazione
tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi  viventi
o  di  loro  derivati,  per  realizzare  o  modificare   prodotti   o
procedimenti per un uso specifico. 
     L'espressione "condizioni in situ" significa  le  condizioni  in
cui le risorse genetiche esistono  negli  degli  ecosistemi  e  negli
habitat naturali, e, nel caso di specie  addomesticate  o  coltivate,
negli  ambienti  nei  quali  hanno  sviluppato  le  loro   proprieta'
caratteristiche. 
     L'espressione  "conservazione  ex  situ":  la  conservazione  di
elementi costituvi della diversita' biologica fuori dal loro ambiente
naturale. 
     L'espressione "conservazione in situ" significa la conservazione
degli ecosistemi e degli habitat naturali ed  il  mantenimento  e  la
ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel  loro  ambiente
naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate,  l'ambiente
in cui hanno sviluppato le loro proprieta' caratteristiche. 
     L'espressione "diversita' biologica" significa  la  variabilita'
degli organismi viventi di ogni  origine,  compresi  inter  alia  gli
ecosistemi terrestri, marini ed  altri  ecosistemi  acquatici,  ed  i
complessi ecologici di cui fanno parte; cio'  include  la  diversita'
nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi; 
     L'espressione  "ecosistema"  significa  un  complesso   dinamico
formato da comunita' di piante, di animali e di micro-organismi e dal
loro ambiente non vivente, le quali grazie  alla  loro  inter-azione,
costituiscono una unita' funzionale. 
     L'espressione "specie addomesticata o  coltivata"  significa  le
specie il cui processo di evoluzione e' stato  influenzato  dall'uomo
per far fronte alle sue esigenze. 
     L'espressione "Habitat" significa il luogo o tipo di  sito  dove
un organismo o una popolazione esistono allo statonaturale. 
     L'espressione "materiale genetico"  significa  il  materiale  di
origine vegetale,  animale,  microbico  o  altro,  contenente  unita'
funzionali dell'eredita'; 
     L'espressione   "organizzazione   regionale   di    integrazione
economica" significa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di
una data  regione  alla  quale  gli  Stati  membri  hanno  trasferito
competenza su questioni regolamentate dalla  presente  Convenzione  e
che e' stata debitamente autorizzata in conformita' con le sue proce-
dure  interne  a  firmare,  ratificare,  accettare  approvare   detta
Convenzione o ad aderirvi. 
     L'espressione  "paese  di  origine  delle   risorse   genetiche"
significa il paese che possiede tali risorse genetiche in  condizioni
in situ. 
     L'espressione "paese forniture di risorse  genetiche"  significa
il paese che fornisce risorse genetiche estratte da  fonti  in  situ,
comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o 
prelevate presso fonti in situ, originarie o meno da tale paese 
     L'espressione "risorse biologiche" include le risorse genetiche,
gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro  componente
biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o  potenziale
per l'umanita'; 
     L'espressione  "risorse  genetiche"   significa   il   materiale
genetico avente valore effettivo o potenziale. 
     L'espressione "tecnologia" include la biotecnologia. 
     L'espressione "uso  durevole"  significa  l'uso  dei  componenti
della diversita' biologica secondo modalita' e ad un  ritmo  che  non
comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in  tal
modo il loro potenziale a soddisfare le  esigenze  e  le  aspirazioni
delle generazioni presenti e future. 
      L'espressione "zona tutelata" significa un'area geograficamente
delimitata, designata o regolamentata  e  gestita  in  modo  tale  da
conseguire obiettivi di conservazione specifici.