Articolo 20. Risorse finanziarie 1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire, in base alle sue disponibilita', appoggio e vantaggi finanziari alle attivita' nazionali volte a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, in conformita' con i suoi piani, le sue priorita' ed i suoi programmi nazionali. 2. Le Parti che sono paesi svilupati forniscono risorse finanziarie nuove ed addizionali in vista di consentire alle Parti dei paesi in via di sviluppo di far fronte al totale dei costi incrementivi convenuti, che debbono sostenere per l'attuazione delle misure mediante le quali adempiono agli obblighi della presente Convenzione, e beneficiano delle sue disposizioni, tali costi incrementivi essendo convenuti tra una Parte che e' un paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'Articolo 21, in base alle politiche, alle strategie, alle priorita' programmatiche ed alle condizioni di attribuzioni, ed ad una lista indicativa di tali costi incrementivi stabilite dalla Conferenza delle parti. Le altre Parti, compresi i paesi che attraversano una fase di transizione verso l'economia di mercato, potranno volontariamente assumere gli obblighi delle parti che sono Paesi progrediti. Ai fini del presente Articolo, la Conferenza delle Parti stabilisce nella sua prima riunione, la lista delle Parti che sono paesi progrediti e delle altre Parti che si assumono volontariamente gli obblighi delle Parti dei paesi progrediti. La Conferenza delle parti passa periodicamente in rassegna questa lista e se necessario la modifica. Saranno inoltre incoraggiati contributi a titolo volontario dagli altri paesi e da altre fonti. Ai fini della pratica attuazione di tali impegni, si terra' conto della necessita' di fare in modo che il flusso dei fondi sia adeguato, prevedibile e puntuale, nonche' dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti incluse nella lista di cui sopra. 3. Le Parti che sono paesi progrediti possono anche fornire, a favore delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, risorse finanziarie connesse all'applicazione della presente Convenzione mediante canali bilaterali, regionali e multilaterali. 4. L'adempimento da parte dei Paesi in via di sviluppo degli obblighi che incombono loro in virtu' della Convenzione dipendera' dalla effettiva attuazione da parte dei Paesi progrediti dei loro impegni in base alla presente Convenzione per quanto riguarda le risorse finanziarie ed il trasferimento di tecnologia, laddove questi ultimi terranno pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della poverta' sono le prime priorita' fondamentali dei Paesi in via di sviluppo. 5. Nell'adottare misure in materia di finanziamenti ed di trasferimenti di tecnologia, le Parti dovranno tenere pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno avanzati. 6. Le Parti contraenti terranno anche conto delle particolari condizioni derivanti dalla distribuzione e dalla localizzazione della diversita' biologica sul territorio delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo Parti, e della dipendenza di questi ultimi paesi Parti da dette condizioni, in particolare i micro stati insulari. 7. Esse terranno altresi' conto della particolare situazione dei paesi in via di sviluppo, compresi i piu' vulnerabili dal punto di vista ambientale, come quelli con zone aride e semi aride, zone costiere e di montagna.