(Convenzione - art. 20)
     Articolo 20. Risorse finanziarie 
     1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire, in  base  alle
sue disponibilita', appoggio e  vantaggi  finanziari  alle  attivita'
nazionali  volte  a   conseguire   gli   obiettivi   della   presente
Convenzione, in conformita' con i suoi piani, le sue priorita'  ed  i
suoi programmi nazionali. 
     2.  Le  Parti  che  sono  paesi  svilupati  forniscono   risorse
finanziarie nuove ed addizionali in vista di  consentire  alle  Parti
dei paesi in via di sviluppo  di  far  fronte  al  totale  dei  costi
incrementivi convenuti, che debbono sostenere per l'attuazione  delle
misure mediante le  quali  adempiono  agli  obblighi  della  presente
Convenzione,  e  beneficiano  delle  sue  disposizioni,  tali   costi
incrementivi essendo convenuti tra una Parte che e' un paese  in  via
di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'Articolo  21,  in
base alle politiche, alle strategie, alle priorita' programmatiche ed
alle condizioni di attribuzioni, ed ad una lista indicativa  di  tali
costi incrementivi stabilite dalla Conferenza delle parti.  Le  altre
Parti, compresi i paesi che  attraversano  una  fase  di  transizione
verso l'economia di mercato, potranno  volontariamente  assumere  gli
obblighi delle parti che sono Paesi progrediti. Ai fini del  presente
Articolo, la  Conferenza  delle  Parti  stabilisce  nella  sua  prima
riunione, la lista delle Parti che  sono  paesi  progrediti  e  delle
altre Parti che si assumono volontariamente gli obblighi delle  Parti
dei paesi progrediti. La Conferenza delle parti passa  periodicamente
in rassegna questa lista e se necessario la modifica. Saranno inoltre
incoraggiati contributi a titolo volontario dagli altri  paesi  e  da
altre fonti. Ai fini della pratica attuazione  di  tali  impegni,  si
terra' conto della necessita' di fare in modo che il flusso dei fondi
sia adeguato, prevedibile e puntuale, nonche' dell'importanza di  una
ripartizione degli oneri tra  le  Parti  contribuenti  incluse  nella
lista di cui sopra. 
     3. Le Parti che sono paesi progrediti possono anche  fornire,  a
favore delle Parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo,  risorse
finanziarie  connesse  all'applicazione  della  presente  Convenzione
mediante canali bilaterali, regionali e multilaterali. 
     4. L'adempimento da parte dei Paesi in  via  di  sviluppo  degli
obblighi che incombono loro in virtu'  della  Convenzione  dipendera'
dalla effettiva attuazione da parte dei  Paesi  progrediti  dei  loro
impegni in base alla presente  Convenzione  per  quanto  riguarda  le
risorse finanziarie ed il trasferimento di tecnologia, laddove questi
ultimi terranno pienamente conto del fatto che lo sviluppo  economico
e sociale e lo sradicamento della poverta' sono  le  prime  priorita'
fondamentali dei Paesi in via di sviluppo. 
     5. Nell'adottare  misure  in  materia  di  finanziamenti  ed  di
trasferimenti di tecnologia,  le  Parti  dovranno  tenere  pienamente
conto delle esigenze specifiche e della  situazione  particolare  dei
paesi meno avanzati. 
     6. Le Parti contraenti terranno anche  conto  delle  particolari
condizioni derivanti dalla distribuzione e dalla localizzazione della
diversita' biologica sul territorio delle Parti che sono Paesi in via
di sviluppo Parti, e della dipendenza di questi ultimi paesi Parti da
dette condizioni, in particolare i micro stati insulari. 
     7. Esse terranno altresi' conto della particolare situazione dei
paesi in via di sviluppo, compresi i piu' vulnerabili  dal  punto  di
vista ambientale, come quelli con  zone  aride  e  semi  aride,  zone
costiere e di montagna.