(Convenzione - art. 21)
     Articolo 21. Meccanismo di finanziamento 
     1.  Si  provvedera'  ad  un  meccanismo  di  finanziamento   per
l'erogazione,  ai  fini  della  presente  Convenzione,   di   risorse
finanziarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, sotto forma
di doni o a condizioni di favore,  i  cui  elementi  essenziali  sono
esposti  nel  presente  Articolo.  Il  meccanismo  funzionera'  sotto
l'autorita' e la direzione della Conferenza delle Parti,  alla  quale
dovra' rendre conto,  per  i  fini  della  presente  Convenzione.  Il
funzionamento di  tale  meccanismo  avverra'  mediante  la  struttura
istituzionale che sara' stabilita dalla Conferenza delle Parti  nella
sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza
delle Parti determina la sua politica generale, la sua strategia,  le
priorita'  programmatiche  ed  i   criteri   per   l'attribuzione   e
l'utilizzazione di queste risorse. Gli apporti dovranno  essere  tali
da  consentire  versamenti  prevedibili  adeguati  e  puntuali   come
previsto all'Articolo 20, in relazione con l'ammontare delle  risorse
necessarie che sara' stabilito periodicamente dalla Conferenza  delle
Parti e con l'ammontare della ripartizione degli oneri tra  le  Parti
contribuenti figuranti nella lista di cui all'Articolo 20, par. 2. Le
Parti che sono paesi sviluppati nonche' gli altri paesi  e  le  altre
fonti possono  anche  versare  contributi  volontari.  Il  meccanismo
operera' secondo un sistema amministrativo democratico e trasparente. 
     2. In conformita' con gli obiettivi della presente  Convenzione,
la Conferenza delle Parti  nella  sua  prima  riunione  determina  la
politica  generale,  la  strategia  e  le  priorita'  programmatiche,
nonche' criteri e linee direttive dettagliate per definire i  criteri
per l'accesso delle risorse  finanziarie  e  la  loro  utilizzazione,
compreso  il  controllo  ed  una   regolare   valutazione   di   tale
utilizzazione. La Conferenza delle Parti stabilira'  le  disposizioni
necessarie che daranno effetto  al  paragrafo  1  precedente,  previa
consultazione  con  la   struttura   istituzionale   incaricata   del
funzionamento del meccanismo finanziario. 
     3. La Conferenza delle Parti esamina l'efficacia del  meccanismo
istituito in base al presente  Articolo,  compresi  i  criteri  e  le
direttive di cui al paragrafo 2 precedente, non  prima  di  due  anni
dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente
su base regolare. In base a tale revisione, essa adotta provvedimenti
appropriati per migliorare l'efficacia del meccanismo se necessario. 
     4.  Le   Prti   contraenti   prendono   in   considerazione   il
rafforzamento delle istituzioni finanziarie esistenti affinche'  esse
possano fornire risorse finanziarie destinate  alla  conservazione  e
l'uso durevole della diversita' biologica.