Articolo 22. Rapporti con altre Convenzioni internazionali 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da un accordo internazionale esistente, salvo se l'esercizio di tali diritti o il rispetto di tali obblighi potrebbe causare gravi danni alla diversita' biologica o costituire per essa una minaccia. 2. Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l'ambiente marino, in conformita' con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare.