(Convenzione - art. 22)
     Articolo 22. Rapporti con altre Convenzioni internazionali 
     1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i
diritti e gli obblighi  di  una  Parte  contraente  derivanti  da  un
accordo  internazionale  esistente,  salvo  se  l'esercizio  di  tali
diritti o il rispetto di tali obblighi potrebbe causare  gravi  danni
alla diversita' biologica o costituire per essa una minaccia. 
     2. Le Parti contraenti attueranno la  presente  Convenzione  per
quanto riguarda l'ambiente marino, in conformita' con i diritti e gli
obblighi degli Stati in base al diritto del mare.