(Convenzione - art. 23)
     Articolo 23. Conferenza delle parti 
     1. E' istituita una Conferenza delle Parti.  La  prima  riunione
della Conferenza delle Parti e' convocata dal Direttore esecutivo del
Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, non oltre un anno  dopo
l'entrata in  vigore  della  presente  Convenzione.  Successivamente,
riunioni ordinarie della Conferenza  delle  Parti  avranno  luogo  ad
intervalli regolari che saranno determinati  dalla  Conferenza  nella
sua prima riunione. 
     2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle  Parti  avranno
luogo in ogni altro momento qualora  la  Conferenza  delle  Parti  lo
ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di una  Parte,  a
condizione che, entro sei mesi da  quando  tale  richiesta  e'  stata
comunicata a dette Parti dal Segretariato,  essa  sia  appoggiata  da
almeno un terzo delle parti. 
     3. La Conferenza  delle  Parti  stabilisce  ed  adotta  mediante
consenso il suo regolamento interno, nonche' quello  di  ogni  organo
sussidiario  che  potra'  istituire,   come   pure   il   regolamento
finanziario che regola il finanziamento del Segretariato. In ciascuna
riunione  ordinaria,  essa  adotta   il   bilancio   preventivo   per
l'esercizio  finanziario  corrente  fino  alla  successiva   riunione
ordinaria. 
     4. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo  l'attuazione
della presente Convenzione, ed a tal fine: 
     (a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle
informazioni  che  dovranno  essere  sottoposte  in  conformita'  con
l'articolo 26 ed  esamina  queste  informazioni  nonche'  i  rapporti
presentati da ogni organo sussidiario; 
     (b) esamina i  pareri  scientifici,  tecnologici  e  scientifici
sulla diversita' biologica forniti in conformita' con l'Articolo 25; 
     (c) esamina ed adotta, se del caso,  protocolli  in  conformita'
con l'Articolo 28; 
     (d) esamina ed adotta, se del caso,  emendamenti  alla  presente
Convenzione ed ai suoi annessi in conformita' con gli Articoli  29  e
30, 
     (e) esamina gli emendamenti ad ogni Protocollo, nonche' ad  ogni
annesso a detto Protocollo e, se cosi'  deciso,  raccomanda  la  loro
adozione alle Parti al protocollo in questione; 
     (f) esamina ed adotta, se  necessario,  ed  in  conformita'  con
l'articolo 30, gli annessi addizionali alla presente Convenzione; 
     (g) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari ai  fini
dell'attuazione  della  presente  Convenzione,  in  particolare   per
fornire pareri scientifici e tecnici; 
     h) contatta, tramite il Segretariato, gli organi esecutivi delle
Convenzioni  che   trattano   questioni   previste   dalla   presente
Convenzione in vista di  stabilire  con  essi  forme  appropriate  di
cooperazione; 
    (i) esamina  ed  adotta  ogni  altra  misura  necessaria  per  il
conseguimento degli obiettivi della presente  Convenzione  alla  luce
dell'esperienza ricavata in questa operazione. 
     5.  Le  Nazioni  Unite,  le  sue  Istituzioni  specializzate   e
l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nonche' ogni Stato che
non e' Parte alla presente Convenzione, possono essere  rappresentate
come osservatori alle riunioni della  Conferenza  delle  Parti.  Ogni
altro  organo  o  agenzia,  sia  governativo  che  non   governativo,
competente in settori relativi alla conservazione ed all'uso durevole
della diversita' biologica, che ha informato il Segretariato del  suo
desiderio di essere rappresentato come osservatore  ad  una  riunione
della Conferenza delle Parti, potra' essere ammesso a meno che almeno
un terzo delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e
la partecipazione degli osservatori  sara'  soggetta  al  regolamento
interno adottato dalla Conferenza delle Parti.