Articolo 23. Conferenza delle parti 1. E' istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti e' convocata dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo ad intervalli regolari che saranno determinati dalla Conferenza nella sua prima riunione. 2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo in ogni altro momento qualora la Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi da quando tale richiesta e' stata comunicata a dette Parti dal Segretariato, essa sia appoggiata da almeno un terzo delle parti. 3. La Conferenza delle Parti stabilisce ed adotta mediante consenso il suo regolamento interno, nonche' quello di ogni organo sussidiario che potra' istituire, come pure il regolamento finanziario che regola il finanziamento del Segretariato. In ciascuna riunione ordinaria, essa adotta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario corrente fino alla successiva riunione ordinaria. 4. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo l'attuazione della presente Convenzione, ed a tal fine: (a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che dovranno essere sottoposte in conformita' con l'articolo 26 ed esamina queste informazioni nonche' i rapporti presentati da ogni organo sussidiario; (b) esamina i pareri scientifici, tecnologici e scientifici sulla diversita' biologica forniti in conformita' con l'Articolo 25; (c) esamina ed adotta, se del caso, protocolli in conformita' con l'Articolo 28; (d) esamina ed adotta, se del caso, emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi in conformita' con gli Articoli 29 e 30, (e) esamina gli emendamenti ad ogni Protocollo, nonche' ad ogni annesso a detto Protocollo e, se cosi' deciso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo in questione; (f) esamina ed adotta, se necessario, ed in conformita' con l'articolo 30, gli annessi addizionali alla presente Convenzione; (g) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare per fornire pareri scientifici e tecnici; h) contatta, tramite il Segretariato, gli organi esecutivi delle Convenzioni che trattano questioni previste dalla presente Convenzione in vista di stabilire con essi forme appropriate di cooperazione; (i) esamina ed adotta ogni altra misura necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza ricavata in questa operazione. 5. Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nonche' ogni Stato che non e' Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentate come osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o agenzia, sia governativo che non governativo, competente in settori relativi alla conservazione ed all'uso durevole della diversita' biologica, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti, potra' essere ammesso a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sara' soggetta al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.