(Convenzione - art. 24)
     Articolo 24. Segretariato 
     1. Viene istituito un Segretariato. Le sue funzioni saranno di: 
     (a) organizzare le riunioni dela Conferenza delle Parti  di  cui
all'Articolo 23; 
     (b) svolgere le funzioni ad esso assegnato da ogni Protocollo; 
     (c) predisporre rapporti sulla esecuzione delle sue funzioni  in
base alla presente Convenzione e presentarli  alla  Conferenza  delle
Parti; 
     (d) effettuare il coordinamento con altri organi  internazionali
pertinenti, ed in particolare stipulare gli accordi amministrativi  e
contrattuali eventualmente necessari  per  un  effettivo  svolgimento
delle sue funzioni; 
     (e) esercitare ogni altra funzione che potra' essere determinata
dalla Conferenza delle Parti. 
     2. Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti
designera' il Segretariato tra quelle  Organizzazioni  internazionali
esistenti competenti che  hanno  manifestato  il  loro  desiderio  di
svolgere funzioni di segretariato in base alla presente Convenzione.