Articolo 25. Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica, Tecnica e Tecnologica 1. Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica tecnica e tecnologica e' qui di seguito stabilito per fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai suoi altri organi sussidiari una consulenza tempestiva connessa all'attuazione della presente Convenzione. Questo organo sara' aperto alla partecipazione di tutte le Parti e sara' multidisciplinare. Esso includera' i rappresentanti del Governo competenti nel settore di consulenza pertinente. Esso fara' regolarmente rapporto alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro. 2. Sottola guida ed in conformita' con le direttive stabilite dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua richiesta, tale organo; (a) fornira' valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversita' biologica; (b) predisporra' valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione; (c) Individuera' tecnologie innovative, efficaci e conformi allo stato dell'arte, e know how relativo alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversita' biologica e consigliera' sui mezzi e modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie; (d) fornira' consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione, internazionale per la ricerca e lo sviluppo connessi alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversita' biologica; (e) rispondera' alle domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale organo dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari. 3. Le funzioni, il regolamento interno, l'organizzazione ed il funzionamento di questo organo potranno essere ulteriormente sviluppati dalla Conferenza delle Parti.