(Convenzione - art. 25)
     Articolo 25. Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica, 
Tecnica e Tecnologica 
     1. Un  organo  sussidiario  per  la  prestazione  di  consulenza
scientifica tecnica e tecnologica e' qui  di  seguito  stabilito  per
fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai  suoi  altri
organi sussidiari una consulenza tempestiva  connessa  all'attuazione
della  presente  Convenzione.  Questo  organo   sara'   aperto   alla
partecipazione di tutte le  Parti  e  sara'  multidisciplinare.  Esso
includera' i rappresentanti del Governo  competenti  nel  settore  di
consulenza  pertinente.  Esso  fara'   regolarmente   rapporto   alla
Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro. 
     2. Sottola guida ed in conformita' con  le  direttive  stabilite
dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua richiesta, tale organo; 
     (a) fornira' valutazioni scientifiche e  tecniche  dello  status
della diversita' biologica; 
     (b)  predisporra'  valutazioni  scientifiche  e  tecniche  degli
effetti  dei  tipi  di  misure  adottati  in   conformita'   con   le
disposizioni della presente Convenzione; 
     (c) Individuera' tecnologie innovative, efficaci e conformi allo
stato dell'arte, e know how relativo alla  conservazione  ed  all'uso
sostenibile della diversita' biologica e  consigliera'  sui  mezzi  e
modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie; 
     (d)  fornira'  consulenza  ai  programmi  scientifici  ed   alla
cooperazione, internazionale per la ricerca e  lo  sviluppo  connessi
alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversita' biologica; 
     (e)   rispondera'   alle   domande    scientifiche,    tecniche,
tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale  organo
dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari. 
     3. Le funzioni, il regolamento interno, l'organizzazione  ed  il
funzionamento  di  questo  organo   potranno   essere   ulteriormente
sviluppati dalla Conferenza delle Parti.