(Convenzione - art. 26)
     Articoli 26. Rapporti 
     Ciascuna parte contraente, ad intervalli che saranno determinati
dalla Conferenza delle Parti, presentera' alla Conferenza delle Parti
rapporti sui provvedimenti che ha adottato in  vista  dell'attuazione
delle disposizioni della presente Convenzione e sulla loro  efficacia
nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.