(Convenzione - art. 27)
     Articolo 27. Soluzione delle controversie 
     1. Nel caso di una controversia tra le Parti contraenti relativa
alla interpretazione o all'applicazione della  presente  Convenzione,
le parti interessate cercheranno una soluzione mediante negoziazione. 
     2. Se le Parti interessate non possono  raggiungere  un  accordo
mediante negoziazione, esse possono di comune  accordo  richiedere  i
buoni uffizi, o la mediazione di una terza parte. 
     3. Nel ratificare, accettare o approvare o aderire alla presente
Convenzione, o in qualsiasi  momento  successivo,  uno  Stato  o  una
organizzazione di integrazione economica regionale possono dichiarare
per iscritto al Depositario che per una controversia non  risolta  in
conformita' con il paragrafo 1 o il paragrafo 2 di  cui  sopra,  esse
accettano uno o entrambe i seguenti mezzi di soluzione delle 
controversie a titolo obbligatorio: 
     (a) arbitrato in conformita' con  la  procedura  stabilita  alla
Parte 1 dell'Annesso II; 
     (b) presentazione della controversia alla  Corte  internazionale
di Giustizia. 
     4. Se le Parti alla controversia non hanno, in  ocnformita'  con
il paragrafo 3 di cui sopra, accettato la  stessa  procedura  o  ogni
altra,  la  controversia  sara'   sottoposta   a   conciliazione   in
ocnformita' con la Parte 2 dell'Annesso II a meno che  le  Parti  non
decidano diversamente. 
     5. Le disposizioni del  presente  Articolo  si  applicheranno  a
qualsiasi Protocollo salvo se diversamente  previsto  nel  protocollo
stesso.