Articolo 28. Adozione di Protocolli 1. Le Parti contraenti coopereranno alla formulazione ed all'adozione dei Protocolli alla presente Convenzione. 2. I Protocolli saranno adottati da una riunione della Conferenza delle Parti. 3. I testi di qualsiasi protocollo proposto saranno comunicati alle parti contraenti dal Segretariato almeno sei mesi prima di tale riunione.