(Convenzione - art. 28)
     Articolo 28. Adozione di Protocolli 
     1.  Le  Parti  contraenti  coopereranno  alla  formulazione   ed
all'adozione dei Protocolli alla presente Convenzione. 
     2.  I  Protocolli  saranno  adottati  da  una   riunione   della
Conferenza delle Parti. 
     3. I testi di qualsiasi protocollo proposto  saranno  comunicati
alle parti contraenti dal Segretariato almeno sei mesi prima di  tale
riunione.