(Convenzione - art. 29)
     Articolo 29. Emendamento della Convenzione o Protocolli 
     1. Gli emendamenti  alla  presente  Convenzione  possono  essere
proposti da  ogni  parte  Contraente.  Gli  emendamenti  a  qualsiasi
Protocollo possono essere proposti da ogni Parte a tale Protocollo. 
     2. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati ad
una  riunione  della  Conferenza  delle  Parti.  Gli  emendamenti   a
qualsiasi protocollo saranno adottati ad una riunione delle Parti  al
protocollo in questione. Il testo di  ogni  proposta  di  emendamento
alla  presente  Convenzione  o  a  qualsiasi  Protocollo,  tranne  se
diversamente previsto in tale Protocollo, sara' comunicato alle Parti
allo strumento in questione dal Segretariato almeno  sei  mesi  prima
della riunione durante la  quale  sara'  proposto  per  adozione.  Il
Segretariato comunichera' le proposte  di  emendamento  ai  firmatari
alla presente Convenzione per informazione. 
     3. Le Parti faranno  ogni  sforzo  per  raggiungere  un  accordo
mediante consenso su qualsiasi proposta di emendamento alla  presente
Convenzione o su ogni Protocollo. Qualora siano stati esperiti  tutti
i  mezzi  per  ottenere  un  consenso  a  nessun  accordo  sia  stato
raggiunto, l'emendamento sara' in ultima analisi adottato da un  voto
a maggioranza di due terzi delle Parti allo  strumento  in  questione
presenti e votanti alla riunione, e sara' sottoposto dal  Depositario
a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione. 
     4.  La   ratifica,   l'accettazione   o   l'approvazione   degli
emendamenti sara' notificata per iscritto al Depositario. 
     Gli emendamenti adottati in conformita' con il  paragrafo  3  di
cui sopra, entreranno in vigore tra le Parti che li  hanno  accettati
il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti  di  ratifica,
di accettazione o di approvazione di almeno  due  terzi  delle  Parti
contraenti alla Convenzione o delle Parti al Protocollo  in  oggetto,
salvo se diversamente previsto in  tale  protocollo.  Successivamente
gli  emendamenti  entreranno  in  vigore  per  ogni  altra  Parte  il
novantesimo giorno dopo che quella  Parte  avra'  depositato  il  suo
strumento di  ratifica,  di  accettazione  o  di  approvazione  degli
emendamenti. 
     5. Ai fini del presente Articolo l'espressione "Parti presenti e
votanti"  significa  le  Parti  presenti  e  che  esprimono  un  voto
affermativo o negativo.