(Convenzione - art. 3)
     Articolo 3. Principio 
     In conformita' con lo  Statuto  delle  Nazioni  Unite  e  con  i
principi del diritto  internazionale,  gli  Stati  hanno  il  diritto
sovrano di sfruttare le loro  risorse  in  conformita'  con  le  loro
politiche ambientali, ed hanno il dovere  di  fare  in  modo  che  le
attivita' esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto  il
loro controllo non causino danni all'ambiente in  altri  Stati  o  in
zone che non dipendono da nessuna giuridizione nazionale.