(Convenzione - art. 30)
     Articolo 30. Adozione ed emendamenti di Annessi 
     1. Gli annessi alla  presente  Convenzione  o  a  un  Protocollo
saranno parte integrante della Convenzione o di qualsiasi protocollo,
a seconda dei casi, salvo se diversamente  previsto.  Un  riferimento
alla  presente  Convenzione  o  ai  suoi  protocolli  costituisce  al
contempo un  riferimento  ad  ogni  relativo  annesso.  Tali  annessi
saranno riservati a a questioni procedurali, scientifiche, tecniche e
di natura amministrativa. 
     2. Salvo se diversamente previsto in  qualsiasi  protocollo  per
quanto riguarda i suoi annessi, alla proposta, adozione ed entrata in
vigore di  annessi  addizionali  alla  presente  Convenzione  o  agli
annessi ad ogni protocollo, sara' applicata la seguente procedura: 
     (a)  Saranno  proposti  ed  adottati   annessi   alla   presente
Convenzione o ad  ogni  protocollo  secondo  la  procedura  stabilita
all'Articolo 29; 
     (b) Ogni Parte che non e'  in  grado  di  approvare  un  annesso
addizionale  alla  presente  Convenzione  od  un  annesso   ad   ogni
Protocollo cui e' parte, notifichera' in tal senso il Depositario per
iscritto, entro un anno dalla data della comunicazione di adozione da
parte del Depositario.  Il  Depositario  senza  indugio  notifichera'
tutte le Parti di qualsiasi notifica in tal senso ricevuta. Una Parte
puo'  in  ogni  tempo  ritirare  una  precedente   dichiarazione   di
obiezione, in tal caso gli annessi entreranno in  vigore  per  quella
Parte con riserva del capoverso c) di seguito; 
     (c)  allo  scadere  di  un  anno  dalla  data  di  comunicazione
dell'adozione da parte del Depositario, l'annesso entrera' in  vigore
per tutte le Parti alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo
interessato che non hanno inviato una notifica in conformita' con  le
disposizioni del capoverso (b) sopra. 
     3.  La  proposta,  l'adozione  e  l'entrata  in   vigore   degli
emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo,
saranno soggette alla stessa procedura di  quella  per  la  proposta,
l'adozione e l'entrata in vigore degli  annessi  alla  Convenzione  o
degli annessi a qualsiasi Protocollo. 
     4. Se un annesso addizionale o un emendamento ad un annesso,  e'
connesso  ad  un  emendamento  alla  presente  Convenzione  o  a   un
Protocollo, l'annesso addizionale o l'emendamento non  entreranno  in
vigore fino a quando l'emendamento alla Convenzione o  al  Protocollo
interessato non e' entrato in vigore.