Articolo 30. Adozione ed emendamenti di Annessi 1. Gli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo saranno parte integrante della Convenzione o di qualsiasi protocollo, a seconda dei casi, salvo se diversamente previsto. Un riferimento alla presente Convenzione o ai suoi protocolli costituisce al contempo un riferimento ad ogni relativo annesso. Tali annessi saranno riservati a a questioni procedurali, scientifiche, tecniche e di natura amministrativa. 2. Salvo se diversamente previsto in qualsiasi protocollo per quanto riguarda i suoi annessi, alla proposta, adozione ed entrata in vigore di annessi addizionali alla presente Convenzione o agli annessi ad ogni protocollo, sara' applicata la seguente procedura: (a) Saranno proposti ed adottati annessi alla presente Convenzione o ad ogni protocollo secondo la procedura stabilita all'Articolo 29; (b) Ogni Parte che non e' in grado di approvare un annesso addizionale alla presente Convenzione od un annesso ad ogni Protocollo cui e' parte, notifichera' in tal senso il Depositario per iscritto, entro un anno dalla data della comunicazione di adozione da parte del Depositario. Il Depositario senza indugio notifichera' tutte le Parti di qualsiasi notifica in tal senso ricevuta. Una Parte puo' in ogni tempo ritirare una precedente dichiarazione di obiezione, in tal caso gli annessi entreranno in vigore per quella Parte con riserva del capoverso c) di seguito; (c) allo scadere di un anno dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del Depositario, l'annesso entrera' in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo interessato che non hanno inviato una notifica in conformita' con le disposizioni del capoverso (b) sopra. 3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo, saranno soggette alla stessa procedura di quella per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o degli annessi a qualsiasi Protocollo. 4. Se un annesso addizionale o un emendamento ad un annesso, e' connesso ad un emendamento alla presente Convenzione o a un Protocollo, l'annesso addizionale o l'emendamento non entreranno in vigore fino a quando l'emendamento alla Convenzione o al Protocollo interessato non e' entrato in vigore.