(Convenzione - art. 31)
     Articolo 31. Diritto di Voto 
     1. Tranne  quando  previsto  al  paragrafo  2  qui  di  seguito,
ciascuna Parte contraente alla presente  Convenzione  o  a  qualsiasi
Protocollo avra' un voto. 
     2. Le Organizzazioni di integrazione  economica  regionale,  per
questioni nell'ambito della loro competenza,  eserciteranno  il  loro
diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei  loro  Stati
membri che sono Parti contraenti a questa Convenzione o al Protocollo
in questione. Tali organizzazioni non eserciteranno il  loro  diritto
di vote se i loro Stati membri esercitano il loro e vice versa.