Articolo 31. Diritto di Voto 1. Tranne quando previsto al paragrafo 2 qui di seguito, ciascuna Parte contraente alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo avra' un voto. 2. Le Organizzazioni di integrazione economica regionale, per questioni nell'ambito della loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti a questa Convenzione o al Protocollo in questione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di vote se i loro Stati membri esercitano il loro e vice versa.