(Convenzione - art. 32)
     Articolo 32. Rapporti tra la  presente  Convenzione  ed  i  suoi
protocolli. 
     1. Uno Stato o  una  organizzazione  di  integrazione  economica
regionale non puo' divenire Parte ad un protocollo  a  meno  che  non
sia,  o  diventi  contestualmente,  Parte  contraente  alla  presente
Convenzione. 
     2. Le decisioni in base ad un protocollo saranno  adottate  solo
dalle Parti al protocollo stesso. Qualsiasi Parte contraente che  non
ha ratificato, accettato o approvato un Protocollo, puo'  partecipare
come osservatore a qualsiasi riunione delle Parti a quel Protocollo.