(Convenzione - art. 34)
     Articolo 34. Ratifica, Accettazione o Approvazione 
     1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo protocollo saranno
soggetti a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e  delle
Organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti  di
ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso
il Depositario. 
     2. Una organizzazione di  cui  al  paragrafo  1  precedente  che
diventa Parte contraente alla presente Convenzione o ad un Protocollo
senza che nessuno degli Stati membri che la compongono ne  sia  Parte
contraente, sara' vincolata  da  tutti  gli  obblighi  in  base  alla
Convenzione  o  al  protocollo  a  seconda  dei  casi.  In  caso   di
organizzazioni, in cui uno o piu' stati membri sono Parti  contraenti
alla   presente   Convenzione   o   al   protocollo   in   questione,
l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno  in  merito  alle
loro rispettive responsabilita' per quanto riguarda l'adempimento dei
loro obblighi in base alla Convenzione o al protocollo, a seconda dei
casi. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non avranno
diritto ad esercitare contemporaneamente i loro diritti in base  alla
Convenzione o al Protocollo pertinente. 
     3.  Nei  loro  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1  di  cui  sopra
dichiareranno la portata della loro competenza per quanto riguarda le
questioni  regolamentate   dalla   Convenzione   o   dal   protocollo
pertinente. Queste organizzazioni informeranno il Depositario di ogni
rilevante modifica della portata della loro competenza.