(Convenzione - art. 35)
     Articolo 35. Adesione 
     1. La presente Convenzione ed  ogni  protocollo  saranno  aperti
all'adesione  da  parte  degli  Stati  e   di   ogni   organizzazione
d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data alla  quale
la Convenzione o il protocollo interessato sono chiusi per la  firma.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario. 
     2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di  cui  al
paragrafo 1 di cui sopra dichiarano la portata della loro  competenza
per quanto riguarda le questioni regolamentate  dalla  Convenzione  o
dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni  informano  altresi'
il depositario di ogni rilevante modifica della  portata  della  loro
competenza. 
     3. Le disposizioni dell'Articolo 34, paragrafo 2,  si  applicano
alle  organizzazioni  di   integrazione   economica   regionale   che
aderiscono alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo.