(Convenzione - art. 36)
     Articolo 36. Entrata in vigore 
     1. La presente Convenzione entrera'  in  vigore  il  novantesimo
giorno dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica,
di accettazione, di approvazione o di adesione. 
     2. Ogni protocollo entrera' in giorno il novantesimo giorno dopo
la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione,  di
approvazione o di adesione in numero specificato in detto protocollo. 
     3. Per ciascuna Parte contraente che ratifica, accetta o approva
questa Convenzione o vi aderisce  dopo  il  deposito  del  trentesimo
strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o   di
adesione, essa entrera' in vigore il novantesimo giorno dopo la  data
di deposito da parte di tale Parte contraente del  suo  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 
     4. Ogni protocollo, salvo se diversamente previsto nello stesso,
entrera' in vigore per una Parte contraente che ratifica,  accetta  o
approva quel Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata  in  vigore
in conformita' con il paragrafo 2 precedente, il  novantesimo  giorno
dopo la data alla quale quella Parte contraente ha depositato il  suo
strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o   di
adesione, oppure alla data alla quale  questa  Convenzione  entra  in
vigore per quella parte contraente, a seconda di quale  sia  la  piu'
recente. 
     5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2  di  cui  sopra,  ogni  strumento
depositato da una organizzazione di integrazione economica  regionale
non sara' considerato come  addizionale  a  quelli  depositati  dagli
Stati membri di questa organizzazione.