(Convenzione - art. 38)
     Articolo 38. Recessi 
     1. In ogni tempo dopo due anni dalla data alla quale la presente
Convenzione e' entrata in vigore per  una  Parte  contraente,  quella
Parte contraente potra' ritirarsi dalla Convenzione  notificando  per
iscritto in tal senso il Depositario. 
     2. Ogni recesso di cui sopra diverra' effettivo allo scadere  di
un anno dopo la  data  alla  quale  il  Depositario  ne  sara'  stato
notificato, oppure ad ogni data successiva eventualmente  specificata
nella notifica di recesso. 
     3. Si riterra'  che  ogni  Parte  contraente  che  recede  dalla
presente Convenzione si sia altresi' ritirata da qualsiasi Protocollo
di cui e' Parte.