(Convenzione - art. 4)
     Articolo 4. Portata 
     Fatti  salvi  i  diritti  degli  altri  Stati  e  salvo   quanto
diversamente stabilito nella presente  Convenzione,  le  disposizioni
della presente Convenzione si applicano a ciascuna parte Contraente: 
     a) nel caso di componenti della  diversita'  biologica  di  zone
entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte; 
     (b) nel caso di procedimenti ed attivita'  realizzate  sotto  la
sua giuridizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona
dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia  fuori  dai  limiti
della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo  dove  gli
effetti di tali attivita' e procedimenti si manifestano.