Articolo 4. Portata Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna parte Contraente: a) nel caso di componenti della diversita' biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte; (b) nel caso di procedimenti ed attivita' realizzate sotto la sua giuridizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attivita' e procedimenti si manifestano.