(Convenzione - art. 5)
     Articolo 5. Cooperazione 
     Ciascuna Parte contraente, nella misura  del  possibile  e  come
opportuno, cooperera' con le altre Parti contraenti,  direttamente  o
se del caso tramite le organizzazioni internazionali  competenti  nei
settori che non dipendono dalla sua  giurisdizione  nazionale  ed  in
altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione  e
dell'uso durevole della diversita' biologica.