Articolo 5. Cooperazione Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, cooperera' con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le organizzazioni internazionali competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversita' biologica.