Articolo 6. Misure generali per la conservazione e l'uso durevole Ciascuna Parte contraente in conformita' con le sue particolari condizioni e capacita': a) sviluppera' strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica o adattera' a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano: b) Integrera' nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.