(Convenzione - art. 6)
     Articolo 6. Misure generali per la conservazione e l'uso 
durevole 
     Ciascuna Parte contraente in conformita' con le sue  particolari
condizioni e capacita': 
     a) sviluppera' strategie, piani o  programmi  nazionali  per  la
conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica o adattera'
a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno
conto  inter  alia  dei  provvedimenti   stabiliti   nella   presente
Convenzione che la riguardano: 
     b) Integrera' nella misura del possibile e come appropriato,  la
conservazione e l'uso durevole della diversita'  biologica  nei  suoi
piani settoriali o intersettoriali pertinenti.