(Convenzione - art. 7)
     Articolo 7. Individuazione e Monitoraggio 
     Ciascuna Parte contraente nella  misura  del  possibile  e  come
appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 e 10: 
     a) individuera' i  componenti  della  diversita'  biologica  che
hanno rilevanza ai fini della conservazione e  dell'uso  durevole  di
quest'ultima, in considerazione della lista indicativa  di  categorie
di cui all'Annesso I; 
     b) fara' opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo
di campioni e di altre  tecniche,  sui  componenti  della  diversita'
biologica individuati in conformita' con il  sotto-paragrafo  (a)  di
cui sopra, tenendo conto in particolar modo di  quei  componenti  che
richiedono urgenti misure di conservazione, nonche' di quelli  che  a
quelli che offrono il massimo  di  possibilita'  in  materia  di  uso
durevole; 
     c) Individuera' procedimenti e categorie di attivita' che  hanno
avuto, o sono suscettibili di avere  un  rilevante  impatto  negativo
sulla conservazione e l'uso durevole della  diversita'  biologica,  e
fara' opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di
campioni e di altre tecniche; 
     d)  conservera'  ed  organizzera',  mediante   un   sistema   di
elaborazione dati,  le  informazioni  derivanti  dalle  attivita'  di
identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi (a), (b),
e (c) di cui sopra.