Articolo 7. Individuazione e Monitoraggio Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 e 10: a) individuera' i componenti della diversita' biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I; b) fara' opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversita' biologica individuati in conformita' con il sotto-paragrafo (a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonche' di quelli che a quelli che offrono il massimo di possibilita' in materia di uso durevole; c) Individuera' procedimenti e categorie di attivita' che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica, e fara' opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche; d) conservera' ed organizzera', mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attivita' di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi (a), (b), e (c) di cui sopra.