Articolo 8. Conservazione In-situ Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato: a) Istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversita' biologica; b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversita' biologica; c) Regolamenta o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversita' biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole; d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali; e) promuove uno sviluppo durevle ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime; f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo inter alia, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione; g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo; h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica; i) fa ogni sforzo affinche' si instaurino le condizioni necessarie per assicurare le condizioni necessarie per la compatibilita' tra gli usi attuali e la conservazione della diversita' biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti; j) Sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispettera', preservera' e manterra' le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica e favorira' la loro piu' ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi; k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate; l) qualora sia stata determinato secondo l'articolo 7, un effetto negativo rilevante per la diversita' biologica, regola o gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attivita'; m) cooperera' nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione in situ descritta nei sotto-paragrafi (a) a (1) precedenti, in particolare per i paesi in via di sviluppo.