(Convenzione - art. 8)
     Articolo 8. Conservazione In-situ 
     Ciascuna Parte contraente, nella misura  del  possibile  e  come
appropriato: 
     a) Istituisce un sistema di zone protette o di zone dove  misure
speciali  devono  essere  adottate  per  conservare   la   diversita'
biologica; 
     b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la  selezione,  la
creazione e la gestione di  zone  protette  o  di  zone  in  cui  sia
necessario  adottare  provvedimenti  speciali   per   conservare   la
diversita' biologica; 
     c)  Regolamenta  o  gestisce  le  risorse  biologiche  che  sono
rilevanti  per  la  conservazione  della  diversita'  biologica   sia
all'interno  che  all'esterno  delle  zone  protette,  in  vista   di
assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole; 
     d)  promuove  la  protezione  degli  ecosistemi,  degli  habitat
naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie  negli
ambienti naturali; 
     e) promuove uno sviluppo  durevle  ed  ecologicamente  razionale
nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la  protezione
di queste ultime; 
     f) riabilita e risana gli ecosistemi  degradati  e  promuove  la
ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo inter  alia,  dello
sviluppo e della realizzazione di  piani  o  di  altre  strategie  di
gestione; 
     g) istituisce o mantiene i mezzi  necessari  per  regolamentare,
gestire o controllare i rischi associati all'uso ed  al  rilascio  di
organismi viventi e modificati risultanti  dalla  biotecnologia,  che
rischiano di produrre impatti  ambientali  negativi  suscettibili  di
influire  sulla  conservazione  e  l'uso  durevole  della  diversita'
biologica,  anche  in  considerazione  dei  rischi  per   la   salute
dell'uomo; 
     h) vieta l'introduzione di specie esotiche  che  minacciano  gli
ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica; 
     i)  fa  ogni  sforzo  affinche'  si  instaurino  le   condizioni
necessarie  per  assicurare   le   condizioni   necessarie   per   la
compatibilita'  tra  gli  usi  attuali  e  la   conservazione   della
diversita' biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti; 
     j) Sotto riserva della sua legislazione nazionale,  rispettera',
preservera' e manterra' le conoscenze, le  innovazioni  e  le  prassi
delle comunita'  indigene  e  locali  che  incarnano  stili  di  vita
tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della
diversita' biologica e favorira' la loro piu' ampia applicazione  con
l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze,
innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici
derivanti dalla  utilizzazione  di  tali  conoscenze,  innovazioni  e
prassi; 
     k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione  e/o
altre disposizioni  regolamentari  per  la  protezione  di  specie  e
popolazioni minacciate; 
     l) qualora  sia  stata  determinato  secondo  l'articolo  7,  un
effetto negativo rilevante per  la  diversita'  biologica,  regola  o
gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attivita'; 
     m) cooperera' nel fornire un sostegno  finanziario  o  di  altro
genere per la conservazione in situ descritta nei sotto-paragrafi (a)
a (1) precedenti, in particolare per i paesi in via di sviluppo.