(Convenzione - art. 9)
     Articolo 9. Conservazione ex-situ 
     Ciascuna Parte contraente, nella misura  del  possibile  e  come
opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i  provvedimenti  per
la conservazione in situ: 
     (a)  adotta  provvedimenti  per  la  conservazione  ex-situ  dei
componenti della diversita' biologica, di  preferenza  nel  paese  di
origine di tali componenti; 
     b) installa e mantiene strutture per la conservazione ex-situ  e
la ricerca su piante, animali e  microorganismi,  di  preferenza  nel
paese di origine delle risorse genetiche; 
     c)  adotta  misure  per  assicurare  la  ricostituzione  ed   il
risanamento delle specie minacciate ed il  reinsediamento  di  queste
specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate; 
     d) regolamenta e gestisce la raccolta delle  risorse  biologiche
negli habitat naturali ai fini della conservazione ex-situ in maniera
da evitare che siano minacciati gli eco-sistemi e le  popolazioni  di
specie in-situ, in particolare se provvedimenti speciali ex-situ sono
necessari in base al sottoparagrafo (c) precedente; 
     (e) coopera nel fornire  un  sostegno  finanziario  e  di  altro
genere per la conservazione ex-situ di cui ai sotto-paragrafi  (a)  a
(d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di  mezzi  di
conservazione ex-situ nei paesi in via di sviluppo.