(Protocollo Addiz.-art.1)
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA  ITALIANA  E  LA
   CONFEDERAZIONE  SVIZZERA  CONCERNENTE   IL   COORDINAMENTO   DELLE
   OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI 
Le Parti contraenti dell'Accordo tra  la  Repubblica  Italiana  e  la
Confederazione Svizzera concernente il coordinamento delle operazioni
di ricerca e soccorso di aeromobili, firmato quest'oggi, nell'intento
di facilitare, in prossimita'  della  frontiera  dei  due  Stati,  la
ricerca  ed  il  salvataggio,  a  mezzo  di  aeromobili,  di  persone
scomparse o  in  difficolta'  anche  indipendentemente  da  infortuni
aeronautici, 
hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
1) Le due Parti contraenti si sostengono  mutualmente  e  secondo  la
loro  possibilita'  nella  ricerca  e  nel  salvataggio  a  mezzo  di
aeromobili di persone scomparse o in difficolta' in prossimita' della
frontiera italo-svizzera. 
2) A tale scopo esse permettono ad  aeromobili  dell'altro  Stato  di
sconfinare e di atterrare  sul  proprio  territorio  ai  sensi  degli
articoli 9 capoverso 1 e 12 dell'Accordo concernente il coordinamento
delle operazioni di ricerca e  soccorso  di  aeromobili,  nonche'  il
trasporto di persone ausiliarie e l'importazione dei mezzi  ausiliari
necessari in applicazione per analogia degli articoli 8, 11, 13,  14,
e 15 del presente Accordo.