(Protocollo Addiz.-art.2)
                             Articolo 2 
Il diritto di sorvolo e  di  atterraggio  sul  territorio  dell'altra
Parte contraente ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo  e'
accordato tanto agli aeromobili  di  Stato  quanto  a  quelli  civili
esercitati da imprese aeronautiche dell'altra Parte contraente.