(Protocollo Addiz.-art.4)
                             Articolo 4 
Le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si scambiano  un
elenco delle imprese aeronautiche autorizzate ad eseguire  operazioni
di salvataggio oltre la frontiera, quali sono previste  dal  presente
Protocollo. Tale elenco e' verificato ed aggiornato regolarmente.