Articolo 5 1) Il presente Protocollo entra in vigore giusta procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso 2 seguente. 2) Il presente Protocollo puo' essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi. Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana. PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO Parte di provvedimento in formato grafico