(Protocollo Addiz.-art.5)
                             Articolo 5 
1) Il presente Protocollo entra in vigore  giusta  procedura  di  cui
all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento
delle operazioni di ricerca e soccorso  di  aeromobili  e  rimane  in
vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del 
capoverso 2 seguente. 
2) Il presente Protocollo puo' essere denunciato, in ogni momento, da 
ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi. 
Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua 
italiana. 
 
 
    

PER IL GOVERNO DELLA                          PER IL CONSIGLIO
REPUBBLICA ITALIANA                           FEDERALE SVIZZERO
    

              Parte di provvedimento in formato grafico